Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20978 del 17/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10897-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
F.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8/5/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA del 29/01/2013, depositata il 26/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di F.F., esercente l’attività di agente di commercio, dì cartella portante IRAP, per l’anno di imposta (OMISSIS), la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti impositivi, perchè i costi dichiarati appaiono inquadrabili tra le spere di esercizio inerenti all’espletamento dell’attività di agente di commercio e non sono tra i medesimi individuate voci di spesa idonee a configurare la sussistenza di autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevata da subito l’inammissibilità del secondo motivo laddove al ricorso è applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. SSUU n. 8053/2014), il primo ed il terzo motivo, con i quali sì deduce la violazione c/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sono manifestamente fondati.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento e rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede dì legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque uccidi:, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
2. La sentenza impugnata, omettendo, tra l’altro, l’esame del fatto decisivo costituito dalla collaborazione al 49% prestata dalla moglie del contribuente nell’esercizio dell’attività, si discosta dai superiori principi.
3. Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Toscana perchè provveda al riesame, adeguandosi, e regoli le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016