Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20978 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 06/08/2019), n.20978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 402-2016 proposto da:

G.E., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITTORIO MENDITTO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona dell’avv. T.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI GORI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento motivi 1 e 3;

udito l’Avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO anche per delega.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice di appello, con sentenza n. 1805/2015, accogliendo l’impugnazione proposta da Telecom Italia s.p.a. nei confronti di G.E., ha riformato la sentenza n. 498/08 del Giudice di Pace di Arienzo ed ha dichiarato improponibile la domanda formulata in primo grado dal G. nei confronti di Telecom.

2. Era accaduto che il G. aveva convenuto Telecom davanti al Giudice di Pace di Arienzo, denunciando la nullità per vessatorietà della clausola contrattuale, che prevedeva una penale per il recesso anticipato dall’abbonamento telefonico, evocando la L. n. 40 del 2007 (c.d. Legge Bersani) in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici ed il combinato disposto di cui agli artt. 33 e 36 Codice di Consumo (e, in sede di comparsa conclusionale, degli artt. 1341-1342 c.c.).

Telecom si era costituita ed aveva preliminarmente eccepito, oltre alla incompetenza territoriale dell’A.G. adita, la improponibilità della domanda per non aver il G. provveduto ad espletare, prima dell’inizio del giudizio, il necessario tentativo di conciliazione deliberato dall’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Il Giudice di Pace, rigettata l’eccezione sollevata da Telecom, oltre a quella di incompetenza territoriale, aveva rilevato la nullità/vessatorietà della clausola contrattuale relativa all’addebito di penale per l’esercizio anticipato del recesso dal contratto di utenza telefonica ed aveva condannato Telecom al pagamento di Euro 180 in favore del G., oltre le spese di lite.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello Telecom, ribadendo l’eccezione di improponibilità della domanda e l’eccezione di incompetenza territoriale, nonchè contestando nel merito la domanda.

Si era costituito il G. che aveva chiesto il rigetto dell’appello con conferma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice di appello, come sopra rilevato, ha dichiarato improponibile la domanda formulata in primo grado dal G. nei confronti di Telecom, osservando che, se era vero che al momento dell’instaurazione del giudizio non erano state ancora delegate al Corecom Campania le necessarie funzioni per gestire i tentativi di conciliazione, era anche vero che il tentativo di conciliazione, in attesa dell’entrata in vigore della suddetta delega, poteva essere proposto davanti ad altri organismi.

3. Avverso la sentenza del Giudice di appello ha proposto ricorso il G., che formula 3 motivi.

Ha resistito con controricorso Telecom.

In vista dell’adunanza camerale svoltasi lo scorso 23 marzo 2018 entrambe le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno rispettivamente insistito nell’accoglimento e nel rigetto del ricorso.

E il Collegio, in ragione della rilevanza delle questioni sottese, ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In vista dell’odierna udienza Telecom ha presentato memoria a sostegno del controricorso.

E all’odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, mentre i Difensori delle parti hanno concluso chiedendo rispettivamente l’accoglimento ed il rigetto integrale del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11 della Delib. n. 182/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni, art. 1, comma 3, dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 12 del regolamento di procedura in relazione alle controversie fra organismi di conciliazione ed utenti, adottato con la citata Delib. n. 182/02/CONS.

Si duole che il Tribunale – non applicando la suddetta normativa, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze nn. 2536 del 21/2/2012 e 14103 del 27/6/2011 – ha ritenuto che, sino alla delega delle funzioni al Corecom Campania, fosse obbligatorio, prima di proporre una domanda in materia di telecomunicazioni, promuovere il tentativo di conciliazione presso organismi alternativi di conciliazione.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento di procedura in relazione alle controversie fra organismi di conciliazione ed utenti, adottato con Delib. n. 182/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni.

Si duole che il Tribunale – non applicando e comunque erroneamente interpretando la suddetta disposizione – ha ritenuto che la controversia rientrava nell’ambito di quelle soggette al tentativo di conciliazione previste dalla norma denunciata e non ha considerato che lui aveva dedotto (non la violazione del citato art. 3, comma 1, ma) la violazione del Decreto Bersani sulle liberalizzazioni bis, del Codice di consumo, nonchè degli artt. 1341 e 1342 c.c.

1.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, della Delib. n. 182/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni, art. 3, comma 1, dell’art. 4, comma 2 del regolamento di procedura in relazione alle controversie fra organismi di conciliazione ed utenti, adottato con la citata Delib. n. 182/02/CONS.

1.4. In via subordinata, in caso di rigetto dei motivi che precedono, il ricorrente si duole che il Giudice di appello ha dichiarato improponibile la domanda da lui formulata in primo grado, mentre avrebbe dovuto dichiararla improcedibile (come precisato da questa Corte nella sentenza n. 14103/2011), con conseguente assegnazione alle parti di un termine per iniziare il tentativo di conciliazione, salvaguardando la validità della domanda giudiziale agli effetti sostanziali e processuali.

2. Il terzo motivo pone all’esame della Corte, sia pure in via subordinata rispetto ai primi due motivi, il problema dell’interpretazione della L. 31 luglio 2007, n. 249, art. 1, comma 11 (che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ed ha regolamentato i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e, in particolare, il quesito se il legislatore, con il citato L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11 abbia stabilito nella materia delle telecomunicazioni l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità o di improponibilità.

Trattasi di questione che questa Corte con ordinanza emessa in data odierna nel procedimento n. 26180/2015 (alla quale qui si fa integrale rinvio) ha già ritenuto assumere i contorni della questione di massima importanza, parendo ormai indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente quale siano le conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazione. Problematica questa che, come rilevato nella citata ordinanza, ha formato oggetto, diretto o indiretto, di contrapposte decisioni di questa Corte (si cfr., tra le tante, le ordinanze n. 26913 del 24/10/2018, Rv. 651170-01 e n. 17480 del 2/9/2015 Rv. 636797 -01; nonchè le sentenze n. 14103 del 27/6/2011 Rv. 619043-01 e n. 24334 del 30/09/2008, Rv. 604763-01).

P.Q.M.

La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima importanza, indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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