Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20978 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 01/10/2020), n.20978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18506-2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SOLDANO SANSONE;

– ricorrente –

contro

CESARMECCANICA SERVICE SRL, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 66,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 846/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 846/2017, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato valido il contratto di apprendistato, ed ha condannato Cesarmeccanica Service Srl al pagamento in favore di N.M. della somma di Euro 8174,55 in luogo della somma liquidata dal giudice di primo grado pari ad Euro 39.572,44; e compensava per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per il parziale accoglimento del gravame, ferme restando le spese della CTU poste a carico di Cesarmeccanica Service srl.

Ha proposto ricorso per cassazione N.M. deducendo un unico motivo di censura al quale si è opposta Cesarmeccanica Service srl con controricorso illustrato da memoria.

E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione nonchè contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’appello compensato le spese del doppio grado di giudizio senza che ricorressero i presupposti per l’operata compensazione essendo stati i motivi di gravame accolti soltanto parzialmente e non sussistendo gravi eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione.

2.- Il ricorso è inammissibile anziutto perchè, limitandosi a prospettare una contraddittorietà della motivazione, non deduce neppure l’omissione di un fatto decisivo che abbia generato il vizio di motivazione per l’omessa valutazione di un fatto decisivo controverso tra le parti come necessario ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

3.- Non esiste peraltro neppure alcuna violazione di legge, dal momento che nella fattispecie ricorrevano i presupposti della reciproca soccombenza, la quale sussiste anche quando la domanda sia stata accolta solo in parte; sicchè in ipotesi di accoglimento parziale della domanda è del tutto legittima ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la compensazione in tutto o in parte delle spese appunto per reciproca soccombenza, come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. n. 22021 del 11/09/2018; n. 10113 del 24/04/2018).

4.- Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.- Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 1700, di cui Euro 1500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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