Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20977 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 22/07/2021), n.20977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12363/2018 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A., ora incorporata in INTESA SANPAOLO, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv. Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Via Crescenzio n. 2;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIULIANO TEATINO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo del Federico e Valeria

D’Ilio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio e

dell’Avv. Laura Rosa, in Roma, Via F. Denza n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 873/6/17 della Commissione tributaria

Regionale d’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il

20/10/2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/3/2021 dal

Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con sentenza n. 873/6/17, depositata il 21/10/2017, la Commissione tributaria Regionale d’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara (CTR), in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso IMU relativo all’anno di imposta 2012 impugnato MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.a., quale incorporante della Leasint S.p.a. e proprietaria di un immobile concesso in leasing finanziario.

In particolare, la CTR rilevava che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2001, art. 9, comma 1, soggetto passivo di imposta, nel caso come quello di specie di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del conduttore è il locatario essendo irrilevante la mancata restituzione del bene.

2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. Il Comune di Giuliano Teatino ha depositato controricorso.

4. In prossimità della Camera di consiglio le parti hanno depositato memorie.

5. La causa è stata scrutinata il 16.3.2021 ed è stata deliberata all’esito della riconvocazione del Collegio, nella medesima composizione, il 17.6.2021.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.a. lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2001, art. 8, e art. 9, comma 1, e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672.

La ricorrente rileva che la CTR ha errato nell’interpretare il citato art. 9, avendo i giudici di merito ritenuto che l’indicazione in esso contenuta, secondo cui soggetto passivo ai fini ICI degli immobili concessi in locazione finanziaria è il locatario “per tutta la durata del contratto”, debba intendersi estesa anche ai casi, come quello di specie, in cui il contratto viene risolto per inadempimento del conduttore.

La ricorrente osserva che, diversamente da quanto affermato dalla CTR secondo cui ciò che rileva è che al momento della cessazione degli effetti del contratto di leasing il locatario torna nel possesso del bene e, dunque, legittimato passivo di imposta – la suindicata soggettiva permane in capo al locatore per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla restituzione del bene, non assumendo rilievo la mera risoluzione non seguita dalla riconsegna dell’immobile.

La mancata restituzione, infatti, determinerebbe una ultrattività del contratto di locazione finanziaria riconosciuta in ambito civile (quale ad esempio l’obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto fino alla data di riconsegna del bene ex art. 1591 c.c.), e oggetto di alcune clausole contrattuali sottoscritte dalle parti nel contratto in esame.

Tale ultrattività fissata in ambito civile deve, a parere della contribuente, estendersi anche alla materia tributaria con la conseguenza che il citato art. 9, deve essere interpretato nel senso che il contratto di leasing produce i suoi effetti fino alla materiale restituzione del bene con la conseguenza che soggetto passivo dell’imposta ICI deve individuarsi, fino a tale momento, nel conduttore.

A sostegno di quanto sopra deporrebbe, poi, il D.M. 30 ottobre 2012, contenente le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni IMU ed emanato in attuazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, il quale impone al locatario, a seguito di risoluzione del contratto di leasing e al fine di indicare quest’ultimo come soggetto passivo IMU, di presentare la suddetta dichiarazione entro novanta giorni dalla consegna del bene.

Infine, sempre a sostegno di tale interpretazione, si porrebbe la disciplina in materia di TASI fissata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, il quale prevede espressamente la soggettività passiva in caso di leasing finanziario del conduttore fino alla riconsegna del bene.

2 Deve, in via preliminare, essere esaminata l’eccezione di intervenuto giudicato esterno, proposta dalla ricorrente nella memoria, ex art. 378 c.p.c., depositata il 5.3.2021.

2.1 La ricorrente rileva che con sentenza della CTP di Chieti n. 289 del 2019, depositata il 13.11.2019, passata in giudicato il 16.7.2020 per mancata impugnazione nei termini, giusta attestazione allegata, si era affrontata la medesima questione tra le medesime parti e afferente agli stessi beni e relativa a diversa annualità IMU. Con tale sentenza si era affermato, con riferimento all’imposta dovuta per il 2013, che soggetto passivo di imposta non era l’odierna ricorrente che aveva concesso in leasing gli immobili, ma il conduttore, assumendo rilievo ai fini della suindicata individuazione il momento della materiale riconsegna del bene (novembre 2013) e non quello della intervenuta risoluzione del contratto ((OMISSIS)).

La sentenza appena richiamata, a fronte delle identiche questioni di cui si discorre in questa sede, ancorché riferite ad altre annualità, ha affermato che alla luce del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, così come richiamati dal D.M. Economia e Finanze, 30 ottobre 2012, il riferimento alla durata del contratto – utile per individuare il soggetto passivo di imposta in caso di locazione finanziaria di immobili – era da intendersi dalla sua stipula fino alla riconsegna dell’immobile.

2.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le affermazioni alle quali sono giunti i giudici di merito non possono assumere valore di giudicato nel presente giudizio.

Va preliminarmente richiamato il principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006 Rv. 589696 – 01, secondo cui “una volta stabilito che il processo tributario non è (solo) un “giudizio sull’atto”, si deve escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti”; capacità espansiva “secondo regole non dissimili – nei limiti della “specificità tributaria” – da quelle che disciplinano l’efficacia del “giudicato esterno” nel processo civile”. Le Sezioni unite sulla premessa circa la diversa portata che deve essere riconosciuta al giudicato esterno in materia tributaria rispetto a quella “ordinaria” hanno, poi, affermato che il giudizio tributario si estende anche al merito e, quindi, anche all’accertamento del rapporto, attribuendo valore di regola dell’agire futuro delle parti, quest’ultima idonea a costituire giudicato esterno relativamente all’accertamento di quei fatti che il (primo) giudice compie ai fini del decisum e che esplicita, appunto, nella motivazione, fatti definiti come “elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi d’imposta”. Tuttavia, non ad ogni statuizione (della motivazione) della sentenza può riconoscersi siffatta idoneità a “fare stato”, ma “solo a quelle che siano relative a “qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali “elementi preliminari” rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo”.

In particolare, per quanto attiene alle imposte periodiche la sentenza in esame ha rilevato che, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili): “ma ben vi possono essere – ed effettivamente vi sono – elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta”. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) – “ente commerciale”, “ente non commerciale”, “soggetto residente”, “soggetto non residente”, “bene di interesse storico-artistico”, ecc. – assunte dal legislatore quali elementi “preliminari” per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente – ad es. trasformazione dell’ente non commerciale in ente commerciale – o normativamente). Tali elementi – per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del “periodo d’imposta” assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta.

A fronte di tali necessarie precisazioni va, diversamente, escluso che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a “fare stato” per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica e, in questo ambito rientra l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice. Essa, in quanto connaturale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può infatti mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale. Ne consegue che, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, la interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno – non limitano il giudice dell’impugnazione nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723 del 21/10/2013 Rv. 628972 – 01 e Cass. n. 11400 del 2021 non massimata). Consegue da quanto sopra che l’interpretazione giuridica delle norme rilevanti nella fattispecie compiuta dal Giudice di merito al fine di individuare il soggetto passivo (possesso titolato o non titolato) viene prima ancora dell’esame del fatto di causa e determina un errore di diritto (essendo sostanzialmente pacifico il fatto inteso come prosecuzione della situazione di possesso dopo la risoluzione del rapporto di leasing) per cui un certo fatto concreto viene sussunto in una fattispecie astratta male intesa dal giudice tributario che incorre in erronea interpretazione della norma. Da ciò consegue che la decisione è inficiata da errore di diritto nei termini di seguito indicati e, dunque, incontra il limite del giudicato esterno.

3. Fatte tali necessarie premesse, nel merito il ricorso non è fondato.

La questione rimessa al Collegio attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato al versamento dell’IMU relativamente a beni immobili concessi in leasing nel caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria non seguita dall’immediata restituzione del bene da parte dell’utilizzatore alla società concedente.

3.1 L’imposta in esame è disciplinata dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8 e 9.

In particolare, il D.Lgs. n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 8 (Imposta municipale propria), prevedeva “1. L’imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 9, comma 9, terzo periodo. (…) 2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”.

Il successivo art. 9 (Applicazione dell’imposta municipale propria) disponeva che “1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. La disciplina sopra indicata è stata sostanzialmente riprodotta per effetto della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), art. 1, commi da 738 a 783, stabilendo il comma 740, che “Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. (…)” e il comma 743, che “I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidata rio dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3.2 In ordine alla questione oggetto di scrutinio sussistono due diversi orientamenti di questa Corte.

Per il primo (Cass. n. 6664 del 09/03/2020; Cass. n. 13793 del 22/05/2019 Rv. 654118 – 01; Cass. n. 25249 del 09/10/2019 Rv. 655410 – 01; Cass. n. 29973 del 19/11/2019 Rv. 655919 – 01), ciò che rileva è il titolo (cioè il contratto stipulato) e non la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso ad essere rilevante, legittimando il primo la detenzione qualificata dell’utilizzatore. In ragione di ciò, soggetto passivo di tale tributo è la società di leasing dal momento della sottoscrizione del contratto sino alla sua cessazione, indipendentemente dalla riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore.

Per un secondo orientamento (Cass. n. 19166 del 17/07/2019 Rv. 654521 – 01), invece, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talché soggetto passivo IMU rimarrebbe l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing.

3.3 Il Collegio ritiene di dare seguito al primo dei due orientamenti giurisprudenziali riportati.

3.4 Dal combinato disposto dei citati artt. 8 e 9 (per come oggi riprodotto dalla L. n. 160 del 2019) si evince che soggetti passivi di imposta sono il proprietario o del titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili, il concessionario di aree demaniali, il locatario finanziario dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se l’immobile è da costruire o in corso di costruzione.

Occorre, quindi, valutare se la soggettività passiva ai fini IMU in capo all’utilizzatore rinviene la propria ratio nell’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata e, dunque, questa ritornerà in capo alla società concedente al momento della cessazione dello stesso, ovvero essa si fonda nella materiale disponibilità del bene e, dunque, fintanto che il bene rimane nel godimento dell’utilizzatore questo è l’unico soggetto passivo del tributo.

Il Collegio ritiene che il legislatore con il citato art. 9, nella parte in cui in cui individua il soggetto passivo IMU nel caso locazione finanziaria, ha voluto dare rilievo al rapporto contrattuale e alla sua durata e non già alla mera detenzione del bene.

A favore di tale soluzione milita, in primo luogo, il fatto che la norma individua nel locatario il soggetto passivo di imposta anche nel caso in cui l’immobile oggetto di locazione è ancora da costruire o in corso di costruzione, circostanza che, evidentemente, prescinde ai fini del pagamento dell’IMU, dal fatto che il locatario abbia alcun godimento dell’immobile.

Quello che rileva a tali fini e’, infatti, la sottoscrizione del contratto.

Il vincolo contrattuale viene, poi, preso a riferimento dal legislatore “per tutta la durata”.

E’, dunque, la cogenza del vincolo contrattuale che occorre prendere in considerazione e che sussiste dalla stipula del negozio alla sua cessazione fisiologica (scadenza del termine) o patologica (causa di invalidità, risoluzione, rescissione), senza che il legislatore faccia alcun riferimento alla materiale detenzione dell’immobile.

Diversamente opinando, secondo quanto affermato nella sentenza n. 19166 del 2019, dalle norme sopra indicate si evince che il presupposto dell’IMU è il possesso che, per effetto di quanto previsto dal citato art. 9, deve essere inteso in senso diverso da quello proprio del diritto civile ex art. 1140 c.c., non potendosi considerare possessori i soggetti che dispongono di un immobile non in ragione di un diritto reale di godimento, ma in virtù di un diritto personale che si qualificano come detentori qualificati qual è l’utilizzatore in leasing. Equiparata la detenzione qualificata al possesso ai fini dell’individuazione del soggetto passivo IMU, secondo l’orientamento giurisprudenziale in esame, tale detenzione si protrarrebbe sino a quando l’utilizzatore mantiene la disponibilità del bene che, quindi, diverrebbe il momento rilevante ai fini della cessazione dell’obbligo tributario.

Rispetto a tali affermazioni va rilevato che ritenere la posizione dell’utilizzatore a seguito di risoluzione del contratto di leasing come quella di un detentore qualificato si pone in contrasto con il fatto che quest’ultima presuppone un valido titolo sulla cui base essa deve trovare fondamento. In sostanza, il venir meno del titolo (leasing) fa venire meno anche la legittima posizione di detentore qualificato in capo all’utilizzatore ancora nel possesso del bene.

Non vi e’, infatti, dubbio, che l’ipotesi presa in esame dal citato art. 9, ha ad oggetto posizioni soggettive legittime nelle quali non rientra, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo IMU, quella del detentore sine titulo qual è l’utilizzatore inadempiente all’obbligo di restituzione del bene.

Esclusa la soggettività passiva in esame in capo a colui che non riveste una posizione di legittimo possesso o detenzione, risulta ultroneo ogni richiamo al carattere di ultrattività del contratto di leasing nei casi di inadempimento dell’utilizzatore, assumendo all’uopo rilievo la circostanza che a seguito dell’avvenuto recesso dal contratto di leasing è venuto meno il titolo sulla cui base il locatario era legittimo detentore del bene. In particolare, il richiamo alla disciplina civilistica e alla giurisprudenza formatasi su di essa circa il perdurare degli obblighi e dei rischi in capo al conduttore in caso di mancata restituzione del bene, da un lato, risulta frutto di una sovrapposizione di tale disciplina a quella tributaria nonostante esse operano su diversi piani e, dall’altro, sembra non tenere conto della differenza tra il concetto di durata del contratto e quelli che sono gli obblighi restitutori e risarcitori successivi e conseguenti al vincolo contrattuale, comportando la risoluzione del contratto la sua cessazione.

In conclusione, va ribadito il principio espresso dalla sentenza n. 29973 del 2019, secondo cui “con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari”.

La soluzione che privilegia l’esistenza di un valido vincolo contrattuale risulta, poi, idonea ad individuare il soggetto che, al momento della risoluzione del contratto, esprime quella capacità contributiva sulla quale fondare il presupposto di imposta. Sul punto infatti, rispetto all’utilizzatore inadempiente che occupa senza titolo l’immobile, risulta esprimere la suindicata posizione l’effettivo proprietario che in forza della risoluzione è ridivenuto tale ed ha il diritto di riappropriarsene essendo peraltro tutelato anche economicamente per il mancato possesso dall’equo compenso per l’uso e dal risarcimento del danno (art. 1591 c.c.).

Le sopra riportate conclusioni non risultano contraddette dalla L. n. 147 del 2003, art. 1, comma 672, il quale prevede che “In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

Sul punto, premessa l’avvenuta abolizione ad opera della L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 738, della TASI a partire dal 2020, la sentenza n. 29973 del 2019, ha in modo condivisibile affermato che “le due imposizioni tributarie hanno presupposti differenti. La Tasi è destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti alla collettività e pertanto deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari. Proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l’obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore. L’Imu, invece, prescinde del tutto dalla fruizione dei servizi, tanto che ha come unico presupposto il possesso di fabbricati ed aree. Dalla differenza di natura e dei presupposti delle due obbligazioni tributarie discenderebbe l’impossibilità di formulare interpretazioni analogiche tra le due disposizioni”.

Argomentando a contrario, proprio la necessità, avvertita dal legislatore, di introdurre una disciplina in tema di TASI, sul punto, difforme rispetto a quella già vigente in tema di IMU depone nel senso di ritenere che quest’ultima, peraltro non modificata, dovrebbe intendersi nei termini sopra riportati.

Allo stesso modo non risulta dirimente, ai fini del decidere, il D.M. 20 ottobre 2012, contenente le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU per il 2012, emesso citato ex art. 9, comma 6, secondo il quale, nel caso di risoluzione della locazione finanziaria, la società di leasing che diviene nuovo soggetto passivo di imposta deve presentare la dichiarazione indicante tale soggetto entro 90 giorni dalla restituzione del bene. Tale atto non può certo assurgere a valore interpretativo della volontà legislativa contenuta nel suindicato citato art. 9, per come del resto espressamente previsto da tale norma la quale si limita a demandare a tale decreto l’approvazione dei modelli della dichiarazione, del versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso.

4. La recente evoluzione giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese presente.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Spese compensate.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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