Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20977 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 06/08/2019), n.20977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26612-2017 proposto da:

BANCO BPM SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE MERCANTI, CRISTINA BIGLIA;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI

55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA BIGLIA,

GIUSEPPE MERCANTI;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

Nonchè da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

32, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GIACCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TATOZZI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3758/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/8/2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società Banco Bpm s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa) in relazione alla pronunzia Trib. Lodi 20/8/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. M.G. di pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (o in subordine di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. o in via di ulteriore subordine di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.) lamentati in conseguenza di due operazioni asseritamente illecite: l’acquisto di n. 5 milioni di azioni Telecom “effettuato tramite impiego della somma di Euro 20.000.000,00 concessagli in affidamento dalla Banca”, e la “vendita di azioni Ades Ligure Lo Ord N Eur” al prezzo maggiore del prezzo massimo e del prezzo di chiusura della seduta di borsa dei giorni, rispettivamente, 26/10/2004 e 1/12/2004.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito società Banco Bpm s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il M., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 652 c.p.p.artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che l’evocata “responsabilità civile si basa… sull’appropriazione della plusvalenza realizzata tramite la vendita dei titoli di proprietà della Banca”, laddove quella penale si è fondata sull’appropriazione indebita “da parte del M. di denari della banca al fine di acquisire i Titoli Telecom”.

Lamenta che, pur avendo “escluso l’efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.c. della sentenza penale nel presente giudizio civile”, la corte di merito l’ha poi fatta “rientrare dalla finestra”.

Si duole dell’erronea valutazione delle emergenze processuali.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 183 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito non abbia ravvisato la sussistenza dell’indebito arricchimento.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia “violazione delle norme sul processo e/o violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 100,112,132,275,276,324,342,352 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 652 c.p.p., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa motivazione” su fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia dichiarato l’appello inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Il Collegio preliminarmente rileva che, stante la rilevanza della questione e la particolarità della vicenda, va ex art. 375 c.p.c., u.c. disposta la trattazione in pubblica udienza della causa, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M.

Con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, rinviandola a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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