Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20976 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14123-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente-

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 257,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TESAURO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MAURO, giusta procura in

calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA del 25/01/2012, depositata il

22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.M., medico chirurgo, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, relativa agli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, dichiarando la parte decaduta dal diritto al rimborso per l’Irap versata in data 1.11.2003 e riconoscendo, invece, per il resto il diritto al rimborso. In particolare, il Giudice di appello riteneva che al contribuente, svolgendo lo stesso la sua attività avvalendosi di strutture di terzi, non potesse essere riferibile alcuna autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

Con l’unico motivo si deduce la violazione della normativa di riferimento laddove il Giudice di appello aveva ritenuto insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, malgrado il contribuente si avvalesse di beni strumentali, essendo irrilevante la circostanza che gli stessi fossero di proprietà di terzi.

La censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc…”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Casa. ord. n. 27032/2013).

La sentenza impugnata, con motivazione coerente, è conforme ai superiori condivisi principi.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese processuali tra le parti, attesa la novità della soluzione giurisprudenziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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