Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20976 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 06/08/2019), n.20976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21203-2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAPANTI PELLETIER, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale

Dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RITENUTO

1. Con atto di citazione notificato in data 2-3/7/2009, P.P. conveniva davanti alla Corte d’Appello di Firenze la Fondiaria Sai s.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) quale impresa originariamente designata dalla CONSAP, per impugnare la sentenza n. 50/2008, depositata in data 22-27/5/2008, con la quale il Tribunale di Grosseto sezione distaccata di Orbetello – aveva parzialmente accolto la domanda avanzata da P.P. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente in cui fu coinvolto il (OMISSIS) per colpa di un veicolo rimasto sconosciuto, avendo il giudice riconosciuto una sua concorrente paritaria responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, ed avendo liquidato la complessiva somma di Euro 460.038,00 oltre accessori. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. si opponeva al gravame, e svolgeva a sua volta appello incidentale per chiedere in via principale la riforma della sentenza, e in subordine la restituzione di quanto in eccesso versato per erronea liquidazione del lucro cessante, in relazione al calcolo di interessi e rivalutazione, con conseguente restituzione.

2. Con sentenza n. 939/2017, depositata in data 26/4/2017 e notificata D.L. n. 197 del 2012, ex artt. 16 quater e 16 sexies (lo dice solo il contro ricorrente e non dice quando), la Corte d’Appello di Firenze, ritenuti infondati i motivi di appello principale del ricorrente, in accoglimento del motivo subordinato di gravame incidentale dell’assicuratore, condannava P.P. a restituire la somma di Euro 168.665,14 alla Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

3. Con ricorso notificato in data 6/9/2017, P.P. impugna la sentenza n. 50/2008 della Corte d’Appello di Firenze deducendo un unico motivo di ricorso. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, deducendo l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nonchè la sua inammissibilità e/o infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte d’Appello ha errato nell’applicare in maniera rigida e acritica i meccanismi presuntivi e, di conseguenza, ha attribuito la responsabilità dell’incidente ad entrambi i conducenti in pari misura pur sussistendo in concreto prova della responsabilità piena o prevalente della controparte.

2. Rilevato che la questione ha rilevanza nomofilattica.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, attesa l’importanza nomofilattica della questione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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