Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20976 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 01/10/2020), n.20976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28006-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE

GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO COLELLA;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2391/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 23 giugno 2015 il Tribunale di Avellino, all’esito del giudizio di piena cognizione seguito al procedimento di sfratto per morosità avviato da P.L., nella qualità di erede di M.A. – locatrice, in forza di contratto stipulato il 12 marzo 1974, di un immobile ad uso deposito -, nei confronti del conduttore S.A., dichiarava risolto il contratto locatizio nel 2012 per mancato pagamento dei canoni, e condannava il S. a rilasciare l’immobile.

Il S. proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2391/2018, rigettava il gravame.

S.A. ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, da cui controparte non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Premesso che la memoria argomenta affinchè la proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, sia “respinta”, non tenendo conto del fatto che l’unica decisione cui è chiamato in questo rito il giudice di legittimità ha per oggetto il ricorso, si deve dare atto che il primo motivo di quest’ultimo è esposto come “rapportato al primo motivo d’appello”, che viene poi trascritto, come pure viene trascritta la risposta ad esso formulata dalla corte territoriale.

Il motivo d’appello in questione, secondo il ricorrente, lamentava anzitutto che il primo giudice aveva escluso che il conduttore avesse “fornito alcun elemento dal quale desumere la legittimazione a sospendere il pagamento dei canoni per le annualità 2012, 2013 e 2014”, ma così in realtà non sarebbe stato. La corte non avrebbe risposto al motivo “che ricollega l’impossibilità del pagamento e/o la non imputabilità del mancato pagamento alle lettere M. 9 febbraio 2012 e 28 febbraio 2012”, con cui la locatrice avrebbe manifestato la sua volontà di rifiutare il pagamento dei canoni. La sentenza d’appello sarebbe pertanto incorsa – si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 1256 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in mancanza di motivazione e in omesso esame di fatto discusso e decisivo.

In secondo luogo, costituendo quindi un secondo submotivo, si ritorna ancora sulla pretesa valutazione da parte del giudice d’appello del rifiuto della locatrice del versamento dei canoni, per cui ancora si denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e dell’art. 1256 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e omesso esame di fatto discusso e decisivo.

2. Il secondo motivo del ricorso viene anch’esso esplicitamente rapportato al secondo motivo d’appello, per cui l’erede della locatrice non avrebbe potuto intimare lo sfratto per morosità, per avere la sua dante causa motivatamente rifiutato il pagamento dei canoni. Si trascrive il motivo del gravame e la confutazione effettuatane dal giudice d’appello, sostenendo che con il così confutato motivo d’appello si era denunciata la malafede della controparte, e che la corte territoriale però non aveva esaminato e deciso la doglianza, in sintesi riferendosi genericamente a “legittimazione attiva e passiva” e alle “obbligazioni solidali”. Viene dunque denunciata violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 1256, 1175 e 1375 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, mancanza di motivazione e omesso esame di fatto discusso e decisivo: invocazione normativa che viene prospettata due volte, sostanzialmente in base alla stessa questione relativa alla posizione di “sedicente erede” di P. (pagine 17 e 18 del ricorso).

Si denuncia altresì, come submotivo, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e degli artt. 1256, 1993, 1409, 1175, 1375 e 1361 c.c., nonchè mancanza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo e discusso, asserendo che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle eccezioni sollevate dal debitore alla locatrice defunta e che avrebbero avuto effetto anche nei confronti della sua erede, cioè l’impossibilità del pagamento o comunque la non imputabilità del mancato pagamento al conduttore.

3. Il terzo motivo si rapporta al terzo motivo d’appello, relativo all’art. 14 del contratto locatizio – “il locatore avrà facoltà di ritenere sciolto immediatamente di pieno diritto questo contratto e di ottenere l’ammenda dei danni, qualora il conduttore ritardasse il pagamento di tutto o di parte della corrisposta d’affitto e di accessori, oltre i dieci giorni dalle fissate scadenze, ovvero si rendesse inadempiente ad un’altra qualsiasi delle sue obbligazioni”-, trascrivendo la doglianza e la confutazione del giudice d’appello, e lamentando che quest’ultimo non avrebbe tenuto conto di quanto era stato addotto dall’attuale ricorrente per dimostrare l’infondatezza della domanda, ancora in riferimento alle lettere della locatrice, per cui sarebbe stato “assurdo che la Corte dichiari la morosità in forza della clausola n. 14”: di qui la denuncia di falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, e della L. n. 392 del 1978, artt. 55, 74 e 79, perchè la clausola 14 avrebbe dato alla locatrice il vantaggio di risolvere il contratto in contrasto con tale legge.

4. Il quarto motivo viene rapportato a quello che è stato esposto nel ricorso sotto il numero 2, cioè che l’attuale ricorrente, ricevuto l’atto di sfratto per morosità e con esso la notizia della morte della locatrice, avrebbe inviato all’attore con vaglia postale le annualità del 2012, 2013 e 2014 domandate nell’atto suddetto: il S. pertanto avrebbe pagato quando ne avrebbe avuto la possibilità. Di qui la denuncia di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e degli artt. 1256, 1175 e 1375 c.c., nonchè la denuncia di mancanza di motivazione e di omesso esame di fatto decisivo e discusso.

5. Dalla sintesi appena tracciata emerge chiaramente la natura inammissibile del ricorso, che viene strutturato come una sorta di secondo appello. I primi tre motivi, invero, non sono altro che la riproposizione dei motivi del gravame, uniti ad una assertiva confutazione di quanto rilevato al riguardo dalla corte territoriale; e il quarto motivo viene rapportato a una esposizione fattuale del ricorso stesso.

Tutte le censure, pertanto, si collocano sul piano della fattualità, che viene riproposta in modo diretto e, per di più, sovente confuso, argomentando soprattutto in ordine alla condotta di rifiuto della de cuius in relazione alla corresponsione del canone da parte del conduttore e alle conseguenze che ciò avrebbe avuto sulla condotta di quest’ultimo, il quale, in sostanza argomento quantomai eccentrico -, per anni non avrebbe potuto pagare alcunchè, fino a quando non gli fosse stato intimato lo sfratto dalla “nuova” controparte. Meramente ad abundantiam, dunque, si dà atto che le argomentazioni con cui la corte territoriale ha affrontato il gravame, dirimendone puntualmente tutte le censure, non presentano difetto alcuno.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese poichè l’intimato non si è difeso.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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