Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20201/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI P.R. C.E. E

B.B., in persona degli stessi, elettivamente domiciliati in

Roma P.le Clodio, 14 presso lo studio dell’Avvocato Andrea Graziani,

rappresentati e difesi dall’Avvocato Pietro Ragogna, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

Nonchè da:

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI P.R. C.E. E

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO RAGOGNA;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 56/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 2/12/2013, depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della Studio Commercialisti Associati di P.R., C.E. e B.B., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 56/08/14, depositata il 28 gennaio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso per Irap relativa agli anni 1998 e 1999.

La CTR, in particolare, premesso che il reddito in relazione al quale si chiedeva il rimborso Irap era quello generato dall’attività di sindaco di società di capitali e non anche quello derivato dall’attività di commercialisti, accoglieva la domanda e dichiarava dovuto l’intero rimborso richiesto.

Conviene senz’altro esaminare, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate, denunziando violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamenta che la CTR, nell’accogliere la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, per le sole prestazioni relative collegi sindacali, abbia accolto la domanda di restituzione dell’intero importo.

Il motivo è fondato.

La CTR infatti, pur dando atto che i contribuenti insistevano per la scissione del reddito prodotto tra quello derivante da attività di commercialista, frutto anche della struttura di servizi collegata, e quella derivante dallo svolgimento dell’attività di sindaco, e rilevando la carenza del presupposto impositivo Irap per il solo reddito generato dall’attività di sindaco di società di capitali, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, che aveva appunto ad oggetto il rimborso dei soli compensi relativi all’attività di sindaco, dichiarando però dovuto il rimborso Irap per l’intero importo richiesto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Friuli-Venzia Giulia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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