Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 16/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20975 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

sul ricorso proposto da:

fiENT-E-Nz”

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente-

‘2,06

Contro
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 8, presso gli
avv.ti Stanislao Aureli e Michele Aureli, che la rappresentano e difendono
giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna (Bologna), Sez. 14, n. 112/14/09 del 12 ottobre 2009, depositata
il 19 novembre 2009, notificata il 29 marzo 2010;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del’8 settembre 2015 dal
,d

, Relatore Cons. Raffaele Botta;
• ‘Udito Michele Aureli per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne il ricorso proposto avverso un avviso di recupero credito d’imposta per incremento occupazione ex art. 7, 1. n. 388 del
2000 emesso a seguito di un verbale di ispezione, contestando le situazioni
relative all’assunzione di alcuni lavoratori tra i quali due avevano lavorato nei 24 mesi antecedenti l’assunzione a favore di cooperative di cui era-

Oggetto:
Recupero credito
d’imposta. Avviso.
Art. 7 1. n. 388 del
2000. Socio lavoratore.

Data pubblicazione: 16/10/2015

no soci. La società sosteneva l’infondatezza dell’avviso impugnato, in
particolare per quanto riguardava i lavoratori neoassunti che avevano nei
24 mesi precedenti prestato la propria opera come soci lavoratori di cooperative perché non considerabili come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Sanata nelle more la situazione di alcuni lavoratori, la Commissione adita
dichiarava cessata la materia del contendere rispetto a quest’ultimi, mentre accoglieva il ricorso riguardo ai neoassunti che avevano in precedenza
prestato la propria opera come soci lavoratori di cooperative, affermando
indicato dalla norma agevolativa. La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per
cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso.
MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia la violazione
dell’art. 7, 1. n. 388 del 2000 per aver il giudice di merito ritenuto irrilevante la circostanza che i neoassunti avessero prestato nei 24 mesi antecedenti la loro assunzione da parte della società contribuente la propria
attività lavorativa a favore di cooperative delle quali erano soci (per asserita prevalenza del rapporto associativo su quello lavorativo): e ciò nonostante che il comma 11 della precitata norma disponga che «ai fini delle
agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».
Il motivo è fondato. La disposizione di cui al comma 11 dell’art. 7, 1. n.
388 del 2000 non può che valere tanto ai fini di cui al comma 1 della stessa norma, in modo che sia agevolato l’incremento occupazionale anche da
parte di cooperative disposte ad assumere, quanto ai fini di cui al comma
5, lettera b), in modo che sia agevolato l’incremento occupazionale a favore di soggetti assolutamente privi di un precedente rapporto lavorativo, quale che esso fosse. Il legislatore — consapevole delle incertezze che
potrebbero derivare dal fatto che, secondo quanto affermato dalla più
consapevole giurisprudenza, «in tema di cooperative di produzione e lavoro, anche nel regime previgente alla legge 3 aprile 2001, n. 142, spetta
al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista
un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato» (v. in proposito
Cass. n. 8346 del 2010) — ha inteso sancire tout court, autoritativamente,
l’equiparazione tra i soci lavoratori di società cooperative e i lavoratori
dipendenti, in modo da evitare ogni possibile dubbio che potesse condizionare il riconoscimento dell’agevolazione ad un complesso accertamento
di fatto in sede giurisdizionale. E’ una equiparazione alla quale il legislatore ha fatto ricorso altre volte, come ad es. nell’art.. 2 del d.lgs. n. 626 del
2

che gli stessi non potessero considerarsi lavoratori dipendenti nel senso

• ;e.

1994 dove al comma 1, lettera a), si stabilisce: «Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona
che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datare di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società
e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali». O ancora
percepiti dai lavoratori soci di cooperative ai redditi da lavoro dipendente.
Quanto alle osservazioni sviluppate nella parte finale del controricorso
circa le sanzioni che la società contribuente vorrebbe non fossero applicate in ragione della supposta buona fede consistita nell’aver dato credito
alla autocertificazione prodotta dai lavoratori in questione, deve osservarsi che la deduzione difetta di autosufficienza, non essendo riportato
nel ricorso il passo dell’atto difensivo nel quale è stata sollevata l’eccezione relativa, né è stato riportato il contenuto specifico del documento di
autocertificazione richiamata in modo che il giudice di legittimità potesse
dal solo ricorso prendere conoscenza degli esatti termini della questione.
Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo relativo alla qualificazione del rapporto lavorativo del socio
di cooperative, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente con riferimento alla posizione
dei neoassunti che nei 24 mesi antecedenti alla loro assunzione avevano
prestato la propria opera come soci lavoratori a favore di cooperative.
L’assenza di precedenti specifici in materia giustifica la compensazione OEPOSA
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dell società contribuente nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’
Il Consigliere estensore

nell’art. 50 TUIR ove al comma 1, lettera a), si assimilino i compensi

MELLER1A

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