Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIO

PAPIRIO, 83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIAMONTE REMO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

sul ricorso 21164-2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 437/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/05/2006, r.g.n. 114/05;

avverso la sentenza n. 14 87/08 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/09/08, r.g.n. 875/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega MASCHERONI EMILIO e per

delega dell’avv. GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il ricorso n. 13091/07

accoglimento; per il ricorso n. 21164/09 rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza di prime cure, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al primo contratto di lavoro stipulato per il periodo dal 3 giugno 1998 al 30 settembre 1998 fra F.C. e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di rapporti di lavoro subordinato.

Tale sentenza, con ricorso iscritto al n. 13901 del R.G. dell’anno 2007, veniva impugnata dinanzi questa Corte da Poste Italiane s.p.a.

con dieci motivi, illustrati da memoria.

Parte intimata resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

Successivamente con ricorso, iscritto al n. 21164 dell’anno 2009 del R.G.,precisato da memoria, la predetta società ricorreva in cassazione avverso la sentenza n. 1487 del 2008 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro con la quale era stata rigettata la domanda di revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, proposta dalla menzionata società avverso la sentenza con la quale era stata accolta la domanda di F.C.. Quest’ultima non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Infatti vi è un rapporto di pregiudizialità tra il ricorso avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione e quello proposto contro la sentenza di merito (Cass. S.U, 7 novembre 1997 n. 10933 e Cass. 4 giugno 1998 n. 5480), che impone, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., la trattazione dei ricorsi in un unico giudizio (Cass. 29 novembre 2006 n. 25376).

Pertanto va esaminato per primo il ricorso – iscritto al n. 21164 dell’anno 2009 del R.G.- proposto avverso la sentenza emessa in sede di revocazione in quanto solo se questo viene rigettato, può essere esaminato il ricorso per cassazione – iscritto al n. 13901 dell’anno 2007 del R.G. – contro la sentenza di appello, mentre se viene accolto deve farsi luogo ad una sospensione del giudizio di cassazione fino alla comunicazione della nuova sentenza emessa dal giudice di rinvio. In tal caso, se la domanda di revocazione viene accolta con sentenza definitiva, il ricorso per cassazione, da esaminarsi in via posteriore, risulterà improcedibile a causa della revocazione della sentenza impugnata (Cass. 14 novembre 1979 n. 5918, 5 aprile 1977 n. 1297,23.5.1985, n. 3110 e Cass. 4 giugno 1998 n. 5480 cit.).

Con il ricorso iscritto al n. 21164 del R.G. dell’anno 2009 avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, da trattare come sottolineato, in via pregiudiziale, la società, con due motivi deduce rispettivamente violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione.

Allega, sotto il primo profilo, che a fronte della inequivocabile prova documentale in atti dell’avvenuta stipula del contratto di lavoro a termine ai sensi dell’art. 8 CCNL 2 6 novembre 1984 in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità del termine in ragione dell’affermata stipula del contratto ai sensi di altra ipotesi contrattuale giustificatrice del termine – ovvero ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 per “esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Sotto il secondo profilo evidenzia che la Corte del merito, ancorchè abbia ritenuto che l’errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto una delle quali emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, esclude che l’affermata stipula del contratto ai sensi di altra ragione giustificatrice venga a rappresentare un errore di fatto suscettibile di revocazione. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale, nella sentenza emessa nel giudizio di revocazione, afferma che nella sentenza di merito la Corte di appello ha ritenuto che, nella specie, il termine era stato apposto ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 2 e per effetto del CCNL 26 novembre 1994 ed ha quindi, richiamato gli accordi attuativi successivi del 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998 a solo fine di dimostrare che la facoltà accordata a Poste italiane di assunzione a tempo determinato, quale che fosse la causale del contratto, andava incontro ad un preciso limite temporale che era quello del 30 maggio 1998 ed ha, quindi, concluso che il contratto con F.C. era nullo perchè stipulato oltre il limite temporale predetto. Ciò che viene censurato, asseriscono i giudici di secondo grado nella sentenza sulla revocazione, è che il limite temporale non riguardava il caso in cui la causale del contratto fosse consistita nell’esigenza di garantire il servizio durante il periodo in cui il personale era assente per ferie. L’errore prospettato è, pertanto, per i predetti giudici, errore di giudizio e non errore di fatto.

Osserva però, il Collegio che i giudici della revocazione non tengono conto che nella sentenza di merito la Corte territoriale muove dallo specifico presupposto secondo il quale “E’ fuori discussione che tra le parti il termine sia stato apposto ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 e dai successivi accordi integrativi del medesimo 25.9.97 e 27.4.98 in virtù dei quali la possibilità di assunzione a termine per “esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” era consentita fino al 30.5.1998″.

E’ evidente, pertanto, che la Corte del merito ha ritenuto che il contratto a termine, sul quale si è pronunciata, era stato stipulato per una causale diversa da quella posta a base dell’istanza di revocazione e non consistente quindi in quella relativa “alla necessita di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” che la società Poste ha assunto come risultante dagli atti.

Si tratta pertanto non di errore di giudizio, come e ritenuto dai giudici della revocazione, ma di errore di fatto decisivo consistente nell’affermazione dell’esistenza di una specifica causale del contratto a termine – ossia quella delle esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ecc.- la cui insussistenza risulterebbe, invece, in modo incontestabile dagli atti che dimostrerebbero che il contratto a termine è stato stipulato in ragione di una diversa causale – rappresentata dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre.

La decisività del prospettato errore è, del resto resa evidente, dalla considerazione che, nella sentenza del merito, i giudici, intanto ritengono nulla l’apposizione del termine, proprio in quanto il contratto era stato stipulato oltre il limitale temporale previsto dalle parti sociali per il legittimo ricorso alla causale delle “esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. La sentenza n. 1487/08 della Corte d’Appello di Catanzaro va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo giudizio, oltre che per la regolazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi n. 13910/07 e 21164/09, accoglie quest’ultimo ricorso, cassa la sentenza n. 1487/08 emessa nel giudizio di revocazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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