Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20975 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 1249-2013 proposto da:
X.Z., LRS PRINCIPALE 67M30 A662E,
rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato
TOTINO LAURA, ed elettivamente domiciliato in Roma, Largo
Messico 7, presso il proprio studio professionale, come da procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V. Del Tempio Di Giove
21, Uffici avvocatura comunale presso l’avvocato ROSSI
DOMENICO, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale
a margine del controricorso
– controricorrente avverso la sentenza n. 14859/2012 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 18/07/2012;

Data pubblicazione: 06/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Costantino Boffa per delega, che si riporta agli atti e
alle conclusioni assunte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. X.Z. impugna la sentenza n. 14859/2012 del
Tribunale di Roma, che ha rigettato il suo appello avverso la decisione
del Giudice di Pace, che, a sua volta, ha respinto il suo ricorso avverso
il verbale n. 15070019078 del 12.07.2007 relativo alla violazione
dell’art. 142 comma 8 Codice della Strada.
Il ricorrente, senza riportare i punti essenziali della vicenda
processuale, formula 14 motivi di ricorso. Resiste con controricorso
Roma Capitale. Il ricorrente ha depositato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre in primo luogo esaminare le eccezioni d’inammissibilità del
ricorso sollevate dal Comune, che rileva: a) che il ricorso tende ad una
nuova valutazione in fatto della vicenda; b) la inammissibilità e
tardività dell’azione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. invece
che ai sensi dell’art. 22 della legge 689 del 1981, posto che vengono
avanzate contestazioni al solo verbale di accertamento della violazione,
da proporsi nei termini e con le forme previste dalla legge richiamata.
1.1 — Le eccezioni formulate su b) sono infondate, avendo, in tesi, il
ricorrente recuperato la tutela in assenza di (asserita) mancata notifica
del verbale. Le eccezioni di cui al punto a) verranno esaminate
specificamente con i motivi di ricorso.
1.2 Non determina, infine, inammissibilità del ricorso la mancata
esposizione dello svolgimento del giudizio che può essere ricavato
dall’ampia esposizione dei motivi. Per quanto risulta anche dalla
sentenza impugnata, si trattava di contestazione per eccesso di velocità
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tg

(142/9) con sanzione di € 381 curo con superamento del limite
previsto (via Cristoforo Colombo in Roma km 13.750) di circa 70
km/h. Il verbale di contestazione, che il ricorrente assume essergli
“avventurosamente” pervenuto, viene allegato al ricorso avanti al giudice
di pace. In appello, l’odierno ricorrente ha riproposto gli stessi motivi

quarta riga).
2. I motivi del ricorso.

2.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «violazione di legge: art. 201
D.LGS. 30.04.1992 n. 285. Nullità per difetto di notifica. Violazione di legge:
art. 139 c.p.c. Violazione art. 201 c.d.s. Violazione di legge: art. 23 c. 12 della
L 689 de11981. Violazione di legge: art. 4 del C.d.S. Violazione di legge: Legge
20 novembre 1982, n. 890. Violazione di legge: art. 29 del DPR 20 marzo
1973, n. 156 e artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con
DPR 29 maggio 1982, n. 655. Violazione di legge: art. 148 c.p.c. Omissione e/ o
Instrffidenza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultane
documentali ex art. 360,1° comma n. 5) su un punto decisivo della controversia»
Lamenta il ricorrente plurime violazioni di legge che hanno
determinato la nullità della notifica, nonché nullità — inesistenza del
verbale di accertamento della violazione.
Lamenta che “il Giudice di seconde cure non ha minimamente delibato sulla
suesposta eccezione affermando apoditticamente che “il verbale impugnato risulta
redatto nel rispetto degli artt. 200 — 201 cds e degli artt. 384 e 385 del
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada”. Il Giudice di pace ha
pronunciato “sulla precisa eccezione del ricorrente in relazione alla dedotta
illegittimità del verbale di accertamento che discende dall’omessa notifica del verbale
di accertamento che non è avvenuta né nelle mani del ricorrente, né di un suo
incaricato, né ad una persona di famiglia, ma nelle mani di uno sconosciuto con

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già avanzati in primo grado (vedi sentenza impugnata, pag 2, terza e

firma illeggibile del quale non ci si è premurati neppure di raccogliere e determinare
le generalità o numero di documento di identità”.
Richiama il ricorrente giurisprudenza in materia tributaria quanto
all’avviso di accertamento nonché in materia di esecuzione, con
riguardo a tutti gli aspetti relativi alla notifica (relata, luogo, persone cui

2.2. Col secondo morivo di ricorso si deduce:

“Violazione e/ o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 0, n. 3) c.p.c. Omessa e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omissione e/ o
insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione su un punto decisivo
della controversia. Sulla asserita inammissibilità del ricorso in primo grado
qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza dell’inesistenza
della notifica dell’atto gravato e degli atti presupposti. Inapplicabilità art. 156 c.p.c.
– Sulla irrilevanza della dicotomia nullità! inesistenza della notifica
dell’accertamento. Sotto diverso ed ulteriore profilo. Omissione e/ o Insufficienza,
confusione ed inconferenza della motivazione con risultane documentali ex art.
360,1° comma n. 5) su un punto decisivo della controversia”
Rileva il ricorrente che non può affermarsi l’intervenuta sanatoria ex
art. 156 c.p.c.., per avere il ricorrente “allegato al ricorso in
opposizione il verbale di accertamento evidentemente a lui notificato”.
Il Giudice non ha “neppure verificato se il verbale di accertamento è
stato notificato al ricorrente desumendolo deduttivamente dalla sua
produzione in sede di ricorso omettendo l’imprescindibile verifica della
valenza delle plurime eccezioni di difetto, nullità ed inesistenza della
notifica del verbale su cui si fonda anche il presente ricorso”. Ciò
perché nel caso di specie “si verte nell’ipotesi dell’inesistenza e non della
nullità”.
2.3. Co! terzo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o fiaba
applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma l’, n. 3) c.p.c. sulla
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consegnare l’atto ect).

costituzione solo in secondo grado del Comune di Roma. Sulla inammissibilità e
tardività delle avverse eccezioni. Violazione art. 345 c.p.c. Omissione e/ o
insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultane
documentali ex art. 360,1 ° comma n. 5) su un punto decisivo della controversia».
Il Giudice dell’appello non ha rilevato l’inammissibilità delle eccezioni

divieto di jus novorum”, in relazione all’art. 345, comma 2 che ha escluso
la deducibilità nel giudizio di appello di nuove eccezioni che non siano
rilevabili d’ufficio.
2.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Sulfasserita
inammissibilità della domanda e tardività della impugnativa. Sotto diverso ed
ulteriore profilo. Omissione e/ o insufficienza, confusione ed inconferenza della
motivazione con risultanze documentali ex art. 360, 1 ° comma n. 5) su un punto
decisivo della controversia». Il giudice dell’appello ha omesso di considerare
che “controparte a sostegno della propria eccezione avrebbe dovuto produrre relata
di notifica dell’avviso di accertamento dell’infrazione comprovante la data della
notifica e dunque la piena conoscenza dell’atto da parte dell’odierno appellante”.
Di qui “la nullità assoluta, senza alcun termine decadenziale, di qualsivoglia atto
impositivo presupposto e consequenziale. Il Giudice, anche di ufficio, è tenuto a
dichiarare la nullità de/provvedimento impositivo”.
2.5. Col quinto motivo di ricorso si deduce: «Violazione el o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omissione e/ o
insufficienza, confusione ed ;icor:frena della motivazione con risultanze
documentali ex art. 360, 1° comma n. 5) su un punto decisivo della controversia.
Sull’onus probandi».
Ha errato il giudice dell’appello a porre a carico dell’appellante l’onus
probandi. E’ invece principio consolidato quello secondo il quale
incombe all’Amministrazione provare la fondatezza della propria
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sollevate dal Comune di Roma soltanto in appello ” in violazione del

pretesa. Nella fattispecie, il Comune di Roma ha omesso di assolvere
ltonus probandi – su di esso ricadente- in ordine a: “esistenza di cartello
premonitore dell’autovelox; rispetto della distanza ex lege prevista tra cartello
premonitore e successiva postazione fissa — a riguardo, 59-. Cassazione, n. 680 del
2011-; corretto funzionamento del misuratore di velocità; eccesso di velocità ad

appellante alla giuda dell’autoveicolo; circostanze che de facto avrebbero impedito
all’organo accertatore di provvedere alla immediata contestazione dell’infrazione;
sulle caratteristiche della strada in cui è asseritamente avvenuta l’infrazione: invero
deve trattarsi, giusta art. 2 c. 2 lett. d) C.d.S. di strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, ha.nchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso sernaforizzate; per la sosta sono previste apposite
aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate”; ordinanza prefettizia autorizzativa dell’istallazione dell’autovelox
sulla strada C Colombo in Roma; rituale notificazione del verbale di
contestazione; piena conoscenza del verbale di contestazione da parte dell’odierno
appellante”.
2.6 Col sesto motivo di ricorso si deduce:

«Violazione e I o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) cp.e. Violazione di
legge: art. 200 c.d.s. Omessa immediata contestazione della violazione. Omissione
e/ o Insufficienza, confusione ed inconferenza della moúvazione con risultanze
documentali ex art. 360, 10 comma n. 5) su un punto decisivo della controversia».
Ha errato il giudice dell’appello a non ritenere necessaria l’immediata
contestazione, posto che “la carreggiata era larga, che la strada era trafficata a
tal punto che si procedeva a passo di uomo, sarebbe bastato un cenno della pattuglia
per fermare l’autoveicolo e contestare immediatamente l’infrazione”.

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opera dell’autoveicolo di proprietà dell’odierno appellante; presenza dell’odierno

Rileva ancora il ricorrente che ‘il verbale risulta redatto in data 12.07.2007
e, cioè, ben oltre la data della presunta violazione avvenuta in data 15.06.2007 e,
peraltro, ad opera di agente diverso da quello verbalizzante”.
Inoltre, la motivazione sulle ragioni della mancata immediata
contestazione risultano generiche ed inidonee. Avrebbe dovuto il

nel p. v. .1 fossero validamente accettabili ed integrassero, […]
della immediata contestazione”. In ogni caso il verbale di accertamento non
era stato notificato all’appellante.
Precisa ancora il ricorrente che “Ad ogni buon conto, si rileva la mancanza
in alti di qualsivoglia supporto documentale afferente l’asserita infrazione
dell’appellante che in via subordinata propone querela di falso in relazione agli
accadimenti asseritamente avvenuti che lo avrebbero coinvolto”.
Inoltre il ricorrente rileva che «il Comune di Roma non ha prodotto akuna
prova documentale in ordine alla contestazione mossa all’appellante, alla sua
presenza sul luogo dell’infrazione, alla funzionalità ed attendibilità delle eventuali
apparecchiature utilizzate, all’esistenza di segnaletica preannunciante le stesse,
franche alla notzficazione del verbale di contestazione», osservando inoltre che
«non è sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore,
sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece: la presenza Jpecifica ed a
congrua distanza fra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa. Non
solo ma «il relativo onere probatorio incombeva sull’amministrazione opposta».
Spettava poi, in applicazione del principio della vicinanza della prova,
alla Pubblica Amministrazione

‘alare piena prova circa il corretto

funzionamento del misuratore di velocità, delle modalità di installazione dello stesso
e della verifica dei presupposti attinenti la sua pede. tta fun zionalità prima
dell’utilizzo, mediante il deposito di tutta la relativa documentazione”.
2.7 Col settimo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3)
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– Omissione
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giudice di merito “accertare in concreto se i motivi indicati dall’organo accertatore

e I o Insufficienza, confusione ed inconferenza della moiivatione con risultante
documentali ex art. 360,1° comma n. 5) su un punto decisivo della controversia».
Osserva il ricorrente che «Il Giudice di prime cure non ha minimante delibato
sulla suesposta eccezione. Il Giudice di seconde cure non omette formalmente la
delibazione sull’eccezione ma la vanifica sostanzialmente limitandosi ad affermare

copia meccaniztata all’originale”». Sussiste “una chiara lesione del diritto di
difesa costituzionalmente tutelato attesa la palese inidoneità del verbale
meccanittato a tutelare il buon diritto del ricorrente”.
‘La contravvenzione non risulta firmata in originale dal verbalizzante che era
l’unico abilitato a contestarla ed elevarla per averne avuta contezza”.
Sussiste, secondo il ricorrente “la violazione degli art. 385 c. 3 C.d.S. ed
arti. 383 e 385 c. 4 del D.P.R. n. 495/1992 per omessa sottoscrizione degli
accertatoti nonché per omessa dichiarazione autentica di conformità della copia del
verbale notificata all’originale”.
Secondo il ricorrente

«occorre verificare che nella copia (contestata

immediatamente o successivamente notificata) vi sia la dichiarazione autentica di
conformità della medesima all’originale. Tale dichiarazione per essere autentica
necessita della firma del responsabile e del timbro dell’ufficio. Ciò sta a significare
che non è sufficiente una semplice fotocopia o trascrizione del verbale, ma occorre che
il pubblico ufficiale attesti che la copia è uguale all’originale conservato agli atti
dell’ufficio».
Inoltre, tale disciplina non è stata modificata «da quanto stabilito
dall’ultimo periodo dell’art. 3, comma 2; L. 39/1993 […] stante l’entrata in
vigore dell’ad. 15 L: 59/1997 e dei regolamenti attua/ivi in esso previsti, secondo
i quali la firma a stampa, in sostituzione di quella autografa, può essere apposta
solo per gli alti che non richiedano alcuna previa valutazione e non anche per gli atti
che debbano essere motivati in relazione alle particolarità del caso concreto, come nei
verbali di accertamento e contestazione di violationi al Codice della Strada»
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che “Questo giudice ritiene che sia irrilevante Passelita mancata conformità della

2.8 Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce: «Violazione el o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di
legge: art. 3 Cosi. Omissione el o Insufficienza, confusione ed inconferenza della
motivazione con risultanze documentali ex art. 360,1° comma n. 5) su un punto
decisivo della controversia».

esposta eccezione. Lo strumento usato dalla Polizia municipale è inaffidabile e
illecitamente usato per un triplice ordine di motivi: a) lo strumento c.d
AUTOVELOX è meccanico e non è, solo per questo, in grado di individuare con
la dovuta precisione la velocità dell’autoveicolo; b) lo strumento adottato non ha la
capacità di sostituirsi ad un agente di p.s, nell’accertamento di un’infrazione, non
potendo rilevare un’infrazione amministrativa alla stregua di altra persona o
strumento a ciò abilitato; c) lo strumento è inaffidabile perché la sua taratura, è
stata effettuata senza la necessaria supervisione legislativa a tutela del principio di
legalità dell’azione amministrativa […] l’apparecchio utilizzato è privo del
certificato di taratura che secondo la norma EN ISO/IEC 17025 deve essere
redatto per il territorio nazionale da centri accreditati SIT o SINAL, gli unici che
[..]possono garantire il soddisfacimento dei requisiti normativi e deve contenere
dati e gli elementi previsti normativamente». Inoltre, è necessaria la presenza
di un agente, mentre «il Comune, nel caso in esame, aveva ammesso di aver
attribuito l’intera gestione ad una ditta esterna, indicandopoi solamente una
“sroervisione” da parte della Polizia municipale». Al riguardo, la Corte di
Cassazione (Cass. Civ. sez. V, 2011, n. 7785) ha statuito la nullità «della
multa per eccesso di velocità rilevato con autovelox in mancanza di agente
accertatore al momento del rilevamento».
2.9. Con il nono motivo di ricorso si deduce: «Violazione e/ o falsa
applicazione di norme di diritto ex ad. 360, comma 1 °, n. 3) cp.c. Omissione e/ o
Insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultane

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Osserva che il ((Giudice di seconde cure non ha minimante de libato sulla su

documentali ex art. 360, 1° comma n. 5) su un punto decisivo della controversia.
Violazione di legge: art. 8 L. n. 890 del 1982».
Rileva il ricorrente che `7,r: nullità della notifica del verbale impugnato discende,
altresì, dall’omesso avviso mediante taccia A1R dell’adempimento delle formalità
previste dall’art. 8 L n. 890 del 1982 in ragione della declaratoria di illegittimità

346 del 1998″.
2.10 Col decimo motivo si deduce: «Violazione e 1 o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 139
comma 2 c.p.c. Omissione e/ o Insufficienza, confusione ed inconferenza della
motivazione con risultanze documentali ex art. 360, 1° comma n. 5) su un punto
decisivo della controversia».
Rileva ancora che “/a nullità della notifica della contravvenzione discende altresì
dall’omessa attestazione a cura dell’Ufficiale Giudiziario dell’omesso rinvenimento
delle persone indicate nel disposto di cui all’art. 139 c.p.c. comma 2”.
2.11 Con l’undicesimo motivo si deduce:

«Violazione el o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di
legge: art. 3 Casi. Omissione e/ o Insufficienza, confusione ed inconferenza della
motivazione con risultante documentali ex art. 360, 1° comma n. 5) su un punto
decisivo della controversia».
Rileva il ricorrente “la manifesta violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una
sanzione assolutamente sui genetis, giacché la stessa — pur essendo di natura
personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere
da/ proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma
relativa alla circolazione stradale”.
2.12 Col dodicesimo motivo si deduce: «Violazione do falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360, comma 1 0, n. 3) c.p.c. Omissione e/ o Insufficienza,
confusione ed inconferenza della motivazione con risultante documentali ex art.
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costituzionale dell’art. 8 L n. 890 del 1982 con la sentenza della Consulta n.

360, 10 comma n. 5) su un punto decisivo della controversia. Difetto di
legiffimatione passiva».
Osserva il ricorrente testualmente che «dalla dichiaratione che si produce
(alL) non è chi non vede il difetto di legittimatione passiva dell’odierno appellante
che è estraneo alla contravvenzione irrogata».

di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 3
L 24.11.1981 n. 689. Omissione e/ o Insufficienza, confusione ed ziconferenta
della motivazione con risultante documentali ex art. 360, 1° comma n. 5) su un
punto decisivo della controversia».
Il ricorrente rileva che «l’art. 126-bis, comma 2. del codice della strada, nella
parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della
patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le
generalità del conducente che abbia commesso rit!fratione alle regole della
circolatione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo».
2.14 Col quattordicesimo motivo si deduce:

«Violatione e I o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 0, n. 3) c.p.c. – Omissione
elo Insufficienza, confusione ed inconferenta della motivazione con risultante
documentali ex art. 360, 10 comma n. 5) su un punto decisivo della controversia.
Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti».
Secondo il ricorrente «l’illegittimità della contravventione discende, altresì,
dalla circostanza che ‘autovettura era parcheggiata presso il box auto sito in Roma
alla via Settembrini ed il proprietario era impegnato presso il Tribunale penale di
Roma in Piattale Clodio: ne discende che proprio non si comprende come l’agente
accertatore abbia commesso un cosi deprecabile errore».
3. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si
chiarisce.

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2.1.3 Col tredicesimo motivo si deduce: «Violazione e I o falsa applicatione

Il numero di motivi proposti, nonché la pluralità di censure avanzate
nei singoli motivi e la loro riproposizione all’interno di più motivi
suggerisce di enucleare le questioni proposte e di esaminarle
congiuntamente, richiamando i motivi nei quali sono articolate (con
riferimento anche agli omologhi motivi avanzati in appello).

3.1 — La prima questione da affrontare è la validità o meno della
notifica del verbale, della quale viene dedotta la inesistenza o quanto
meno la nullità sotto svariati profili. In particolare si lamenta: a) «la
notifica non è avvenuta né nelle mani del ricorrente, né di un suo incaricato, né ad
una persona di famiglia, ma nelle mani di uno sconosciuto con firma illeggibile del
quale non ci si è premurati neppure di raccogliere e determinare le generalità o
numero di documento di identità» (primo motivo); b) (da nullità della notifica
del verbale impugnato discende, altresì, da/l’omesso avviso mediante racc.ta A/R
dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 8 L n. 890 del 1982 in ragione
della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 L n. 890 del 1982 con
la sentenza della Consulta n. 346 del 1998» (nono motivo); c) «la nullità
della notifica della contravvenzione discende altresì dall’omessa attestazione a cura
dell’Ufficiale Giudiziario dell’omesso rinvenimento delle persone indicate nel
disposto di cui 139 c.p. C. comma 2» (decimo motivo); d) errata
valutazione della avvenuta regolare notifica per intervenuta sanatoria
per essere stato «allegato al ricorso in opposizione il verbale di accertamento
evidentemente a lui notificato» (secondo motivo). La questione della
notifica e della conoscenza del verbale viene anche avanzata
nell’ambito del quinto motivo (vedi, infra punto 3.3, lettera h).
3.1.1 — Le questioni avanzate sulla “regolare”notifica del verbale restano
tutte superate dalla corretta valutazione operata dal giudice dell’appello
e condivisa da questo Collegio in ordine alla intervenuta sanatoria dei
relativi vizi in relazione alla incontestata circostanza dell’avvenuta
produzione in giudizio dello stesso verbale. Non rilevano a tal fine le
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modalità “avventurose” con le quali il ricorrente è entrato in possesso del
verbale. Ciò che conta è che ne abbia avuto piena conoscenza ed abbia
potuto adeguatamente difendersi nel merito, senza eventuale
pregiudizio al riguardo circa i tempi nei quali egli è entrato in possesso
del verbale in questione, potendo quest’ultimo aspetto rilevare ai soli

fini, più ristretti, del termine di decadenza per proporre l’opposizione,
aspetto questo che non risulta trattato in danno dell’odierno ricorrente
e, sotto l’altro profilo, dell’incidenza dell’eventuale limitato tempo a
disposizione per l’articolazione delle difese, anche questo aspetto non
affrontato e comunque all’evidenza escluso dalla ampiezza delle difese
articolate in tutti i gradi.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio affermato da questa
Corte, secondo cui «la nullità della notifica del verbale di accertamento di
violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla
proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’art. 22 della
legge n. 689 del 1981, atteso che l’art. 18, quarto comma, della stessa legge,
disponendo che la notficazione è eseguita nelle forme richieste dall’art. 14, il quale
al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile
l’art. 160 del codice, che fa salva l’appfi cazione dell’art. 156 sulla rilevanza della
nullità». (Cass n. 11548 del 2007, Rv. 597562)
3.2 – La seconda questione da affrontare attiene all’invalidità del
verbale, dedotta quanto alla mancata attestazione di conformità della
copia meccanizzata all’originale, che «non limita firmata in originale dal
verbalizzante che era l’unico abilitato a contestarla ed elevarla per averne avuta
contezza» (settimo motivo ed in parte primo motivo).
3.2.1 — Al riguardo, la prima questione era stata avanzata in appello col
terzo motivo, rispetto al quale il Tribunale ha ampiamente motivato,
richiamando la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte,
che ha affermato che la conformità all’originale del verbale stampato
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con sistemi informatizzati discende dalla normativa in materia che
consente l’uso di tali sistemi (vedi Cass. n. 10015 del 2002, Rv. 555635,
citata anche dal giudice dell’appello), essendo sufficiente l’indicazione
di tutti gli elementi necessari per individuare la contestazione (ai fini di
consentire una adeguata difesa) e l’indicazione notninativa degli agenti

dalla sentenza impugnata, pag. 3, ultime tre righe).
Al riguardo, questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi ancora su
tale questione, affermando il condiviso principio secondo cui «In tema
di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica
del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve
ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di
elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi
terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
e dall’articolo 3, comma secondo, del d.lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella
redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti,
dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante.
Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto
che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore». (Cass. n. 21918 del
12/10/2006, Rv. 593142)
In base all’ampia motivazione, che qui è stata richiamata per estrema
sintesi, il giudice dell’appello ha ritenuto “irrilevante” la questione con
un’evidente imprecisione linguistica che non impinge sulla valutazione
operata. Al riguardo e con riferimento all’eventuale contenuto di
censure sul punto, occorre anche richiamare, come del resto ha fatto il
giudice dell’appello, il chiaro orientamento di questa Corte sulla
limitata rilevanza dei vizi formali contenuti nel verbale di
contestazione, che «deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili
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verbalizzanti e dell’ufficio di cui facciano parte (specificamente indicati

a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto
di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in guanto siano ostativi
all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al
cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento
contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso. (Nella

decisione di merito che aveva considerato meramente formale e non causa di nullità
kz discrasia esistente tra il contenuto dell’originario verbale redatto dall’organo
accerta/ore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale
meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica,)» (Cass. 2010 n. 532).
Quanto poi alla sottoscrizione anche dell’originale, tale censura non
risulta prospettata in appello, perché di essa il giudice non fa
menzione, con conseguente inammissibilità della relativa questione, in
carenza della specifica indicazione della rituale proposizione della
stessa (con l’indicazione specifica del momento, dell’atto e del
contenuto con cui tale censura è stata avanzata).
In ogni caso, non risulta che il ricorrente abbia contestato anche
l’esistenza del verbale originale, che normalmente è conservato agli atti
dell’ufficio e dà luogo alle successive attività di contestazione e di
notificazione. Né tale circostanza impedisce o limita il diritto di difesa,
ben potendo contestare, come ha fatto, nel merito la violazione.
3.3 — Altra questione riguarda l’affidabilità dello strumento
utilizzato, il suo legittimo impiego e la validità del relativo
accertamento, aspetti questi affrontati col quinto motivo, col sesto ed
ottavo motivo.
Col quinto motivo si lamenta che l’onere probatorio della pretesa
dell’Amministrazione sarebbe stato posto erroneamente a carico
dell’appellante. Si fa riferimento: a) alla «esistenza di cartello premonitore
delfautovelox; rispetto della distanza ex lege prevista tra cartello premonitore e
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sez.

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specie, la S. C., rigettando il ricorso del contravventore, ha ritenuto corretta la

successiva postazione fissa»; b) al «corretto firnzionamento del misuratore di
velocità»; c) all’«eccesso di velocità ad opera dell’autoveicolo di proprietà dell’odierno
appellante»; d) 19resenza dell’odierno appellante alla guida dell’autoveicolo»; e)
alle «circostanze che de facto avrebbero impedito all’organo accertatore di provvedere
alla immediata contestazione dell’infrazione»; f) alle «caratteristiche della strada in

lett. d) C.d.S. di strada a carreggiate indipendenti o separate da ~traffico
ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni
a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne
alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”»; g) «ordinanza
prefettizia autorizzativa dell’istallazione dell’autovelox sulla strada C Colombo in
Roma»; h) alla «rituale notificazione del verbale di contestazione; piena conoscenza
del verbale di contestazione da parte dell’odierno appellante».
Col sesto motivo, sempre con riguardo alle questioni in esame, si
lamenta la mancata prova documentale da parte del Comune quanto
alla: a) «contestazione mossa all’appellante, alla sua presenza sul luogo
dell’infrazione, alla funzionalità ed attendibilità delle eventuali apparecchiature
utilizzate, all’esistenza di segnaletica preannunciante le stesse, franche alla
noificazione del verbale di contestazione», posto che «non è sufficiente accertare
l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo
necessario verificarne invece: la presenza Jpedfica ed a congrua distanza tra la
suddetta intersezione e la successiva postazione fissa». Sempre col sesto
motivo, rileva il ricorrente che spettava, in applicazione del principio
della vicinanza della prova, alla Pubblica Amministrazione “dare piena
prova circa il corretto funzionamento del misuratore di velocità, delle modalità di
installazione dello stesso e della verifica dei presioposti attinenti la sua perfetta
funzionalità prima dell’utilizzo, mediante il deposito di tutta la relativa
documentazione”.
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cui è asseritamente avvenuta l’infrazione: invero deve trattarsi, giusta art. 2 c. 2

Con l’ottavo motivo si deduce: a) «PAUTOVELOX è meccanico e non è
in grado di individuare con la dovuta precisione la velocità dell’autoveicolo»; b) «lo
strumento adottato non ha la capacità di sostituirsi ad un agente di p. s,
nell’accertamento di un’itirazione, non potendo rilevare un’infrazione
amministrativa alla stregua di altra persona o strumento a ciò abilitato»; c) «lo

supervisione legislativa a tutela delpliMipi0 di legalità dell’azione amministrativa
[…] l’apparecchio uti5zzato è privo del certificato di taratura che secondo la norma
EN ISO/IEC 17025 deve essere redatto per il territorio nazionale da centri
accreditali SIT o SINAL»; d) è necessaria la presenza di un agente,
mentre «il Comune, nel caso in esame, aveva ammesso di aver attribuito l’intera
gestione ad una ditta esterna, indicando poi solamente una “sioervisione” da parte
della Polizia municipale».
3.3.1 — Le questioni proposte sono infondate e in parte inammissibili.
Quanto al quinto motivo, l’inammissibilità riguarda le questioni
richiamate alla lettera a) [cartello informativo], alla lettera f) [legittimità
dell’uso dello strumento con riguardo alla strada] e alla lettera g)
[ordinanza prefettizia]. Tali questioni non sono trattate dal giudice
dell’appello ed era, quindi, onere dell’odierno ricorrente, in ossequio al
principio di autosufficienza-specificità del ricorso, di indicare quando,
dove e come tali questioni erano state sollevate. A tale onere il
ricorrente non ha ottemperato.
Le questioni riportate alle lettere b) e c) sono state affrontate e
correttamente decise dal giudice dell’appello che ha richiamato la
costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte in ordine all’uso di
tali strumenti, alla affidabilità della rilevazione e del relativo

conseguente accertamento, in presenza di omologazione, salvo prova
contraria dell’opponente, non essendo prevista una periodica taratura,
in presenza della ordinaria manutenzione. Quanto appena affermato è
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strumento è inaffidabile perché la sua taratura, è stata effettuata senza la necessaria

sufficiente ad escludere la fondatezza delle censure avanzate col sesto
motivo sulle stesse questioni, dovendosi solo aggiungere, quanto al
sesto motivo, che la questione relative alla presenza del ricorrente sul
luogo è stata affrontata al punto 3.4, mentre quella della segnaletica è
stata già esaminata (e dichiarata inammissibile) con riguardo al quinto

La questione proposta al punto e) del quinto motivo [mancata
immediata contestazione], oggetto anche di ulteriore censura avanzata
col sesto motivo, è stata pure correttamente affrontata e risolta dal
giudice dell’appello che ha ritenuto sufficiente la sintetica motivazione
riportata a verbale secondo la quale l’immediata contestazione non era
stata possibile perché il veicolo era «già distante dal posto di accertamento».
Tanto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, nei casi
come quello in questione, ritiene sufficiente tale motivazione,
escludendo che si debba, in presenza di un veicolo che procede ad alta
velocità, raggiungere il veicolo stesso per consentire la contestazione,
essendo per il resto non censurabile in questa sede la concreta
organizzazione del servizio di polizia stradale (correttamente citata dal
giudice dell’appello, Cass. 2008 n. 19032). La circostanza addotta al
riguardo col sesto motivo (la strada era trafficata e si procedeva a passo
d’uomo), oltre che nuova, appare anche in insanabile contrasto con la
velocità rilevata (140 km/h). La questione avanzata al punto d)
[presenza alla guida dell’odierno ricorrente] verrà trattata unitamente
alle questioni avanzate con i motivi 11, 12 e 13. Infine la questione
posta alla lettera h) è stata già affrontata al punto 3.1 e 3.1.1, cui si
rinvia. Va solo aggiunto che le altre questioni sollevate col sesto
motivo verranno separatamente trattate.
Quanto all’ottavo motivo, occorre rilevare che le questioni di cui alle
lettere a) e b) attengono all’utilizzabilità in astratto di apparecchiature
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motivo lett. a).

meccaniche ed elettroniche (o miste) per le rilevazioni in questioni.
Oltre che essere nuove, perché non risultano trattate dal giudice
dell’appello con la conseguente inammissibilità di cui si è già detto per
altre censure, le stesse sono generiche e, comunque, superate dalla
ampia giurisprudenza di questa Corte, formatasi al riguardo in senso

favorevole all’utilizzabilità, affidabilità e idoneità delle apparecchiature
in questione. Inammissibile (perché nuova) e comunque infondata è la
questione della taratura (lett. c), già risolta da questa Corte con varie
pronunce al riguardo, e di recente con Cass. n. 15597 del 17/09/2012,
Rv. 623750, che ha affermato il principio della non sottoposizione a
taratura delle apparecchiature in questione ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1,
cod. proc. civ.). Infine, è nuova, e quindi inammissibile, la questione di
cui alla lettera d).
3.4 — Le questioni relative alla presenza dell’odierno ricorrente alla
guida del veicolo [motivo 12 e lettera d) del quinto motivo], alla
presenza del suo veicolo in altro luogo (garage) al momento della
rilevazione della infrazione e all’art. 126-bis Codice della Strada
(motivo 11 e 13) sono tutte infondate. La presenza del proprietario alla
guida del veicolo non rileva ai fini di cui è causa, se non sotto il profilo
della mancata comunicazione di chi era effettivamente alla guida (art.
126-bis) ai fini della decurtazione dei punti dalla patente. La questione
della presenza dell’auto in altro luogo attiene alla prova che si
intenderebbe fornire in ordine all’errore nell’accertamento, la cui
legittimità è stata già verificata. A questione che attiene alla valutazione
della prova nel suo complesso, non ammissibile in questa sede, non
risultando neanche proposta nel giudizio di merito e comunque
sarebbe stata necessaria la rituale proposizione di querela di falso.
Quanto, infine, all’applicazione dell’art. 126-bis, il giudice dell’appello
ha proceduto ad un’ampia ricostruzione della finalità e delle vicende
Ric. 2013 n. 01249 sez. M2 – ud. 11-04-2014

-19-

z

che hanno riguardato la norma in questione, già sottoposta al vaglio
della Corte costituzionale, con il conseguente successivo adeguamento
legislativo. La nuova norma, applicabile al caso di specie, risulta esente
dai prospettati vizi di costituzionalità e risulta coerente col complessivo
tessuto normativa quanto all’accertamento e sanzione per le violazioni

l’irrogazione della sanzione accessoria della perdita dei punti dalla
patente. Al riguardo, la possibilità da parte del proprietario di indicare

il responsabile è sufficiente ad escludere l’incostituzionalità della
norma, dovendosi necessariamente prevedere a carico del proprietario
del veicolo, in quanto tale, la necessità di porre in essere un
comportamento diligente che gli consenta di risalire al soggetto cui
abbia affidato il veicolo (ad esempio, tenendo traccia degli affidamenti
del veicolo a terzi), così da restare indenne da successive contestazioni
al riguardo, restando evidentemente esclusa la sua responsabilità solo
quando non possa giustificatamente fornire tali indicazioni. Al
riguardo, il giudice dell’appello ha chiaramente escluso che fosse stata
fornita prova sul punto.
3.5 — Le questioni residue avanzate col sesto motivo. Si tratta della
tardività del verbale rispetto all’accertamento della violazione, aspetto
questo che appare nuovo e comunque irrilevante non determinando
tale “ritardo” (indicato in circa un mese) alcun effetto deteriore a carico
del contravvenzionato, incidendo se mai sui tempi di contestazioni a
carico dell’Amministrazione, non oggetto di questione nel giudizio.
Viene infine avanzata, in via subordinata, «querela di falso in relazione agli

accadimenti asseritamente avvenuti», che avrebbero coinvolto il ricorrente.
Così come proposta, la querela di falso avanzata in questo giudizio è
generica e comunque inammissibile alla luce del principio secondo il
quale «nel giudizio dinnanzi la corte di cassazione la richiesta di autorizzazione
Ric. 2013 n. 01249 sez. M2 – ud. 11-04-2014

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al Codice della Strada, che, per la loro gravità, determinano

alla proposizione di querela di falso incidentale non può essere formulata con
rzfèrimento a documenti utilizzati nella decisione impugnata, ma soltanto in
relazione a quelli prodotti nel giudizio di legittimità» (Sez. U, Sentenza n.
11964 del 31/05/2011, Rv. 617634).
3.6 — Restano da esaminare le questioni proposte col terzo e quarto

deducibilità delle relative eccezioni in appello. Al riguardo, occorre
rilevare l’assoluta genericità del terzo motivo circa le eccezioni precluse
dalla costituzione in appello e che sarebbero state, in tesi, poste a
fondamento della decisione impugnata. Parimenti occorre rilevare,
quanto al quarto motivo, che non viene neanche indicata quale sarebbe
l’eccezione del Comune, utilmente considerata dal giudice dell’appello,
rispetto alla quale il ricorrente controdeduce che sarebbe stato
necessario da parte del Comune (produrre relata di notifica dell’avviso di
accertamento dell’infrazione». I relativi motivi sono quindi inammissibili.
3.7 — Resta solo da rilevare (quanto al primo motivo nel quale la
questione sembra avanzata) che l’invalidità della notifica del verbale
non determina alcuna nullità riflessa del verbale, atto autonomo e
distinto, che come tale deve essere valutato.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 700,00 (settecento) curo per compensi e 100,00
(cento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio dell’il aprile 2014
L’ESTENSMRE

IL PRESIDENTE

motivo, che riguardano la rituale costituzione del Comune e la

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