Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 06/08/2019), n.20975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22447-2017 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL (OMISSIS) VENOSA, in persona del

Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA CLARA

ORLANDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO F. FINIGUERRA;

– controricorrente –

e contro

C.A., AZIENDA SANITARIA LOCALE POTENZA, REGIONE BASILICATA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 308/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2007, C.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, l'(OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria ASL n. (OMISSIS) di Venosa, esponendo che nel mese di (OMISSIS) era stato ricoverato presso il (OMISSIS), dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico per un carcinoma allo stomaco; di essere stato sottoposto in tale occasione ad emotrasfusione; di aver riscontrato, dopo circa sei mesi, di essere affetto da epatite C. Chiese quindi la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo l’assenza di responsabilità. In particolare, il (OMISSIS) eccepì che, nell’ipotesi in cui la causa del contagio fosse individuata nelle trasfusioni, la responsabilità sarebbe stata della sola ASL, ai sensi della L. n. 592 del 1967, art. 6. L’Azienda Sanitaria, a sua volta, dedusse che il centro trasfusionale aveva testato in base a specifica normativa il sangue contenuto nelle sacche utilizzate nel corso delle trasfusioni.

Il Tribunale di Melfi, con la sentenza n. 50/2013, rigettò la domanda, affermando che: non vi era prova che la patologia forse causalmente ricollegabile con il decorso post operatorio; che la c.t.u. medico-legale aveva escluso che causa del contagio potessero essere le trasfusioni effettuate all’attore presso il (OMISSIS); che, tenendo conto del periodo di incubazione, il periodo di contrazione dell’infezione risalirebbe ad tempo di gran lunga successivo all’intervento chirurgico e alle emotrasfusioni; che, in ogni caso, il plasma era risultato controllato e privo di infezioni e che i donatori di tali sacche di plasma avevano continuato ad effettuare prelievi ematici sino al 2007-2008, risultando negativi e gli accertamenti sull’epatite C.

2. La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Potenza con la sentenza non definitiva n. 308/2017 del 13 giugno 2017, pronunciata in contraddittorio anche con la Regione Basilicata, la Gestione Liquidatoria dell’ex ASL n. (OMISSIS) di Venosa e l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, evocati in giudizio quali successori della disciolta ASL n. (OMISSIS) di Venosa.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha riconosciuto la responsabilità della ASL n. (OMISSIS) (ritenendo soggetto legittimato passivo, a seguito della soppressione dell’ente, la Gestione liquidatoria dell’ente medesimo).

In particolare, la Corte ha evidenziato che, poichè l’attore aveva agito invocando la responsabilità contrattuale dei convenuti ((OMISSIS) e ASL), gravava su gli stessi l’onere di provare che non vi era stato inadempimento o che, pure esistendo, non era stato eziologicamente rilevante.

Secondo la Corte territoriale, gli elementi che il Tribunale aveva tratto dalla c.t.u. erano scarsamente indicativi, avendo il primo giudice omesso di considerare che la spia dell’insorgenza della malattia era già riscontrabile nell’alterazione delle transaminasi accertata un mese dopo l’intervento e che il periodo di incubazione della stessa malattia varia tra 15 e 180 giorni, mentre già 140 giorni dopo l’intervento l’epatite era conclamata.

Nè poteva essere assegnato valore di prova piena o di atto coperto da fede privilegiata alla nota a firma del dott. B., responsabile del Centro Trasfusionale, nella quale si attestava che le unità di plasma con cui il paziente era stato trasfuso erano state sottoposte con esito negativo le indagini di legge e provenivano da donatori periodici i quali con esito sempre negativo per le indagini di legge avevano continuato a donare negli anni seguenti. La Corte ha infatti evidenziato che tale attestazione costituisce una mera dichiarazione di scienza – perchè tratta da un accertamento su documenti che erano nella disponibilità del dichiarante per ragioni di ufficio -, peraltro proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.

L’Asl, per assolvere all’onere della prova sulla stessa incombente, avrebbe dovuto produrre in giudizio i dati archiviati e registrati ai sensi del D.M. Sanità 26 gennaio 2001, n. 7, artt. 15-16 in modo tale da ricostruire il percorso di ogni unità di sangue.

La Corte d’appello ha invece escluso che il (OMISSIS) possa essere ritenuto responsabile per il contagio derivante dalla trasfusione, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue proveniente dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli di legge.

La Corte ha poi rimesso la causa sul ruolo per quanto riguarda il quantum del danno.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, la Gestione Liquidatoria della ex ASL n. (OMISSIS) di Venosa.

3.1. Resistono con controricorso i signori An. e C.M., Co.Ma.Ca. e P.R., nella qualità di eredi del signor C.A., nelle more deceduto, nonchè l'(OMISSIS) ((OMISSIS)). Le intimate Azienda Sanitaria Locale di Potenza e Regione Basilicata, entrambe quali soggetti successori della disciolta ASL n. (OMISSIS) di Venosa, non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed illogicità della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza”.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nella valutazione complessiva degli elementi di prova, della documentazione medica allegata dal C. e della storia clinica dello stesso, le quali porterebbero ad escludere la riconducibilità della malattia alle trasfusioni di sangue.

In particolare, il giudice dell’appello avrebbe sottovalutato la concreta possibilità che il contagio si possa essere verificato nel corso degli interventi chirurgici a cui era stato sottoposto il C. presso il (OMISSIS) (di cui uno posteriore a quello nel corso del quale era stata eseguita l’emotrasfusione), a causa dell’utilizzo di strumentazione o di materiali non sterili. Tali atti operatori sarebbero compatibili con il periodo di incubazione.

La Corte di Potenza, poi, non avrebbe considerato le risultanze della perizia svolta dai CTU nel corso del giudizio di primo grado, nella quale si escludeva che l’infezione da virus C fosse conseguenza delle trasfusioni di emoderivati cui il C. era stato sottoposto presso il (OMISSIS), fermo restando che il contagio poteva verificarsi sia nel corso di altri trattamenti sanitari che di trattamenti non sanitari.

Nè la Corte avrebbe disposto altra CTU che potesse fornire elementi utili sulle cause delle insorgenza della malattia.

Il (OMISSIS) non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alle contestazioni mosse dal C. nei suoi confronti che possano escludere in modo certo gli interventi chirurgici quale causa del contagio.

Al contrario, il documento fornito dalla gestione liquidatoria della ex ASL attesterebbe che le sacche di sangue utilizzate per la trasfusione erano state controllate in applicazione della normativa vigente, con esito negativo. Erroneamente la Corte d’appello non avrebbe dato alcun rilievo probatorio ad un simile documento, il quale, in quanto proveniente da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avrebbe dovuto essere valutato come prova privilegiata o, quantomeno, come elemento con valore indiziario.

Peraltro, la Corte d’appello, nonostante le richieste formulate dall’azienda sanitaria, non avrebbe disposto l’acquisizione dei registri, coperti da privacy, sui cui dati il suddetto documento si basava, rendendone di fatto impossibile la produzione.

5. A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio ed in considerazione della rilevanza delle questioni sollevate reputa il Collegio di rimettere la causa all’udienza pubblica presso la Terza Sezione ordinaria.

Tale rimessione del resto non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacchè nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni ordinarie della disposizione dettata per la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1 dall’art. 380 bis c.p.c., u.c., ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il collegio non può essere vincolato – nell’apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza – dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell’ultima parte dell’art. 377 c.p.c., comma 1 (Cass. 5533/2017).

P.Q.M.

la Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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