Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20974 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 20974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11175/2016 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte,di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBARA CREMONA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ope legis in ROMA VIA

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositato il

19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dal ricorrente incidentale.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Salerno in data 2/12/2015 il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 9 maggio 2007, allorquando era stato tratto in arresto in esecuzione di una misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro, sino alla data del 19/03/2015 allorquando era divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Cosenza emessa all’esito del giudizio di primo grado che aveva visto il ricorrente come imputato.

Con decreto dell’8/1/2016 il Consigliere delegato della Corte d’Appello, rilevata la tempestività del ricorso in quanto proposto nel rispetto del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, lo rigettava ritenendo che non era stata avanzata istanza di accelerazione nel processo penale presupposto nel termine previsto dalla legge.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il B. e, nella contumacia del Ministero, la Corte di Appello in composizione collegiale, con Decreto 19 aprile 2016, confermava il decreto opposto, ritenendo che, pur tenendo conto della individuazione in tre anni del termine di durata ragionevole del processo, svoltosi e conclusosi in un primo grado, riteneva che la previsione introdotta dalla riforma del 2012 fosse applicabile a tutti i giudizi penali già pendenti, ancorchè non fosse necessario rispettare il termine di trenta giorni, che invece è esigibile nel diverso caso in cui il superamento del termine di durata ragionevole si verifichi in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012. Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi (che risultano in parte esplicati nelle memorie ex art. 378 c.p.c.).

Il B. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Carattere logicamente prioritario riveste la disamina del ricorso incidentale, che investe la stessa ammissibilità della domanda di equo indennizzo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, sostenendosi che erroneamente sarebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969.

Trattasi però di un termine sostanziale e non processuale, con la conseguenza che la detta sospensione non appare invocabile.

In via alternativa e subordinata, con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce che anche laddove si reputi che il termine de quo abbia natura processuale, la previsione che la riforma del 2012 abbia connotato il procedimento volto ad ottenere l’equo indennizzo come sostanzialmente monitorio, induce a ritenere che vi siano delle esigenze di speditezza ed urgenza che sono incompatibili con la sospensione feriale dei termini.

A ciò si aggiunge poi che la riduzione del termine di cui all’art. 327 c.p.c., porterebbe alla conseguenza poco razionale per cui al termine de quo non sempre sarebbe applicabile la sospensione feriale, che invece andrebbe applicata al termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Nelle memorie si è altresì sottolineata l’incidenza sulla questione dell’introduzione del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, che ha quindi reso non più esclusivo il ricorso all’autorità giudiziaria per la liquidazione dell’equo indennizzo, facendo sì che quindi il termine di cui all’art. 4, rientri tra quelli di carattere sostanziale.

Va tuttavia rilevata l’inammissibilità della memoria prodotta dal Ministero nella parte in cui, lungi dal limitarsi ad illustrare i motivi di ricorso a suo tempo proposti, ha introdotto dei veri e propri nuovi motivi di ricorso.

Ne consegue che la decisione dell’impugnazione incidentale deve avvenire sulla base dei soli motivi come formulati in sede di controricorso, non potendosi avere riguardo alle diverse argomentazioni, a carattere non meramente illustrativo, sviluppate nelle memorie ex art. 378 c.p.c..

Ciò chiarito, i motivi de quibus che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono infondati e vanno rigettati, alla luce del condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sci mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423/2016).

Con il primo motivo di ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), in combinato disposto con l’art. 60 c.p.p., in quanto ritenuto applicabile ad una fattispecie non prevista dalla stessa legge.

Si evidenzia che il superamento della durata ragionevole del processo che aveva visto il ricorrente imputato, era avvenuto oltre che in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, anche allorquando rivestiva ancora la qualità di mero indagato, così che anche per tale ragione non poteva esigersi il deposito dell’istanza di accelerazione prevista dal legislatore solo per il soggetto che abbia già ricoperto la qualità di imputato nel processo penale, mancando peraltro una specifica previsione di legge che dettasse specifici criteri di coordinamento per la situazione nella quale versava.

Il secondo motivo lamenta poi l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte distrettuale si è limitata a valutare solo l’astratta applicabilità dell’art. 2, comma 2 quinquies, senza considerare la specifica posizione di indagato che il B. ancora ricopriva alla data di superamento del termine triennale di durata ragionevole del processo penale.

I motivi di ricorso sono fondati e pertanto devono essere accolti.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, “Non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2-bis”.

La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica “ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e postula che l’istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall’art. 2.

Successivamente, con la L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell’equa riparazione, introducendo l’istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (della L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, introdotto dalla citata L. n. 208 del 2015), ha abrogato l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), prevedendo che “l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis” (della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 2, introdotto dalla L. n. 208 del 2015), ma, in risposta a quanto evidenziato nel secondo motivo di ricorso, deve escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in esame.

Ed, invero alla luce di quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, sempre come modificato dalla L. n. 208 del 2015, che prevede che “Nei processi la citi durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica dell’art. 2, comma 1”, non è possibile invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei rimedi preventivi.

Tornando quindi alla previsione di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) nella formulazione scaturente dalla novella del 2012, ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012), abbiano superato la ragionevole durata.

La soluzione interpretativa offerta dalla Corte d’appello, secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe sostanzialmente improponibile appare errata e non coerente con il dato letterale della disposizione citata.

Nè appare possibile assimilare l’istanza de qua alla diversa ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, modificata nel 2010 ad opera del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4 (poi oggetto di correzione ad opera del D.Lgs. n. 195 del 2011), prevede esplicitamente che “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”, sicchè appare evidentemente preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline, l’una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal 1907; l’altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una condizione per poter ottenere l’equa riparazione per il caso in cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto.

Osta alla possibilità di applicare l’art. 2-quinquies, lett. e), ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole durata, l’ulteriore considerazione secondo cui il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa.

Peraltro se la norma introdotta nel 2012, come sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015, laddove l’istanza di accelerazione è stata trasformata in un rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione acceleratoria, tale finalità ha una sua ragione d’essere solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni poichè in tal modo la presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo.

La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in un’ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento in grado di impedire una dilatazione del processo il cui omesso utilizzo implica la perdita del diritto all’indennizzo.

Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge del 2012, sia decorso il termine di cui all’art. 2.

In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del processo, e quindi la mancata presentazione della istanza di accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già maturato. Alla -parte verrebbe quindi imputata un’inerzia per una condotta che prima della riforma non era esigibile, mancando nell’ordinamento processuale penale una specifica disciplina dell’istanza di accelerazione così come configurata dal legislatore.

D’altronde le varie ipotesi di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, vanno a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere successivamente consentito di abusare dello strumento processuale.

In tale prospettiva l’inerzia deve connotarsi per una colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la previsione di chiusura di cui alla lett. f) dell’art. 2, comma 2 qinquies, che sanziona le condotte abusive che abbiano determinato una dilatazione dei tempi del processo.

Risulta, dunque, evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte d’appello di Salerno nell’escludere il diritto all’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento penale presupposto – nel quale la durata ragionevole era stata superata da tempo – a causa della mancata presentazione della istanza di accelerazione nel termine di tre9ta giorni dalla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di valutare il comportamento dell’imputato nel giudizio presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini della determinazione dell’indennizzo.

Il ricorso va quindi accolto, dandosi continuità a quanto in precedenza già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26627/2016; Cass. n. 23448/2016) con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione la quale procederà a nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), – a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2-bis” – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2-bis della medesima legge”.

Al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e per l’effetto, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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