Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20974 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20974 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 12039-2012 proposto da:
LA MANTIA MARIA CARLA — LMN MCR 80R52 G273C,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone 49, presso lo studio
dell’avvocato COSTANZO STEFANIA NICOLETTA, rappresentata
e difesa dall’avvocato BLANDO ANGELA, come da procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrentecontro
COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato presso l’ufficio dell’avvocatura comunale, in
Palermo, piazza Marina 39, rappresentato e difeso dall’avv. IMPINNA
ANNA MARIA, come da procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 144/2011 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 31/10/2011;

Data pubblicazione: 06/10/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Angela Blando per delega Costanzo, che si riporta
agli atti e alle conclusioni assunte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

144/11 del Tribunale di Palermo, che rigettava il suo appello avverso
la decisione del giudice di pace che, a sua volta, aveva rigettato il suo
ricorso, depositato il 1/9/2008, avverso “i/ verbale di contestckione n.
B455229 rif CED n.128341 / 07 Prot. n. 42/ 146 / 08 I DP della Polkia
Municipale di Palermo, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell’importo di
250,00 + 65,90, per la presunta violazione dell’art. 126-bis comma 2, poiché a
seguito di dispositivo di sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 4363 / 08,
R. G.19690 / 07 del 2.04.08 n. 128341, non ottemperava all’obbligo di fornire
[…] i dati personali e della patente del conducente nel termine di 60 gg. dal
dispositivo della sentes’ka”.
2. Con sentenza n. 5392/09, R.G. 12565/08 emessa il 5.06.2009,
depositata il 12.06.2009, il Giudice di Pace di Palermo rigettava
l’opposizione.
3. L’appellante LA MANTIA formulava due motivi: a) «l’art. 126 bis c.
2° C.d.S. non prevede alcun obbligo gravante sul proprietario del veicolo di fornire i
dati personali del conducente, nel termine di sessanta giorni dal dispositivo della
sentenza»; b) «viola ione di legge avendo l’amministrckione richiesto i dati del
conducente contestualmente alla notifica del verbale di contesta.zione della
viola ione».

Il Tribunale rigettava l’appello rilevando che “I’ art. 126 bis comma 2° del
C.d.S. […] stabilisce che la violazione […] debba essere comunicata all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni dalla definkione della
contestaRione effettuata. Ai sensi dello stesso articolo, la contesta.zione si intende
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1. LA Sig.ra LA MANTIA MARIA CARLA impugna la sentenza n.

definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdkionali
ammessi o siano decorsi i termini per la proposkione dei medesimi”.
Osservava il giudice dell’appello che ‘Nel caso di specie, il precedente verbale
di contestaRione n.128341, contenente l’irroga.zione della sanzione principale, è

sentenza n.4363 / 08 del 2.04.2008. Ne consegue che al momento dell’ado.zione da
parte del Comune di Palermo del provvedimento relativo all’obbligo di
comunicazione dei dati del conducente […] i procedimenti giudkiaii non erano più
pendenti in quanto conclusi e definiti con la sentenza n.4363 / 08 del 2.04.2008″.
Ad avviso del giudice dell’appello, il giudice di pace aveva
correttamente rigettato il ricorso “anche in ragione dell’accessolietà della
sanzione principale con la sanzione accessoria, in quanto l’esaurimento dei rimedi
giurisdkionali conferiscono alla contestckione il requisito della definitività richiesto
ai sensi dell’art. 126 del Codice della Strada”.
3. La sig.ra Maria Carla La Manfia impugna tale decisione e, senza
riassumere specificamente la vicenda processuale, formula due motivi.
Il Comune di Palermo resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: «nullità della sentenza ex art.
360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violnione e falsa applicckione di legge in ordine alla norma
applicata dall’organo accertatore stante l’impossibilità di ricondurre la condotta che
si assume violata a quanto previsto e sanionato ex art. 126 bis c. 11 C.d.S. alla
luce di quanto ex art. 1 c. II e art. 23 c. XII L 689 / 81, essendo stata
sarkionata la condotta dell’omessa comunica ione dei dati del conducente
(nonostante l’invio di apposita raccomandata) entro 60 giorni dalla lettura del
dispositivo di senten.za e non dall’eventuale deposito della motivaione della
sentenza o dalla sentenza passata in giudicato. Contestuale censura relativa alla
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stato impugnato davanti al Giudice di Pace e l’opposkione è stata rigettata con

violazione dei principi regolatori de/giusto processo».
La ricorrente rileva di aver proposto «opposizione avverso il verbale di
contesAnione n. B433229 zii – CED n. 128341707 prot. n.42/146 / 08 / DP
redatto dalla Polkia Municipale di Palermo del giorno 19 Giugno 2008 ore
10:00 notificato in data 04 Luglio 2008 con il quale si contestava la violckione

dell’art. 126 bis c. 11 L 286 / 06 poiché a seguito di dispositivo di sentenza del
Giudice di Pace di Palermo n. 4363 / 08 RG 19690/07 del 02 Aprile 2008 che
ha rigettato il ricorso avverso il verbale n. 128341 senta giustificato e documentato
motivo non ottemperava all’obbligo di fornire a questo comando accertatore, i dati
personali e della patente del conducente nel termine di 60 g. dal dispositivo di
sentenza».
Rileva la ricorrente che «Non vi è nessun obbligo gravante sul proprietario del
veicolo di fornire al comando accertatore i dati personali e della patente del
conducente nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo di sentenza».
Ricorda la ricorrente in fatto che: «Con verbale di accertamento di violckione
n. 128341 / 2007 (2/H/ 1472846 / 01) de/giorno 17 Giugno 2007 notificato in
data 10 Ottobre 2007 si contestava alla proprietaria del veicolo Piaggio Vespa tg
PA100676 di avere violato gli artt. 138 e 126 bis C.d.S. poiché il predetto veicolo
avrebbe sostato nello spazio riservato ai veicoli per trasporto disabili in Palermo,
Viale Regina Elena n. 73. Avverso tale verbale veniva proposta opposizione e
nonostante la richiesta della comunica ione dei dati del conducente fosse – in
violaione di quanto ex art. 126 bis c. Il C.d.S. – contestualmente effettuata a
meo dello stesso verbale, in data 06 Dicembre 2007 la ricorrente inviava
apposita raccomandata (all. 1 al presente ricorso) per rappresentare la penderka del
giudkio e l’impossibilità allo stato di ottemperare a quanto intimato. Tale ricorso 19690 / 07 R.G.Dott.ssa Curti Giardina – si concludeva alt udierka del 02
Aprile 2008 con senten za di rigetto n. 4363 depositata in data 10 Aprile 2008».
Osserva poi che con il verbale oggi impugnato, le era stata contestata
«Pinottemperana all’obbligo di fornire i dati nel termine di 60 giorni dal
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dispositivo della sentenza». Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata
ha erroneamente affermato che “i procedimenti non erano più pendenti in
quanto conclusi e definiti con la sentenza n. 4363 del 02 Aprile 2008″. La
sentenza era stata notificata in data 8 Maggio 2008 ed era divenuta
definitiva in data 7 Giugno 2008. Di conseguenza, l’Ente accertatore,

l’autore della violcqione inviando una specifica richiesta costituente l’atto iniziale
del procedimento ex art. 126 bis c. 11 C.d.S.” L’Ente ‘avrebbe dovuto dare
all’obbligato termine di trenta giorni per la risposta (05 Settembre 2008)” e Val
05 Settembre 2008 nel caso in cui l’ente accertatore non avesse ottenuto le
indicaioni richieste avrebbe dovuto notificare entro i successivi 150 giorni un
verbale di accertamento contestando la viola ione di cui all’art. 126 bis c. I
C.d.S.”. Rileva la ricorrente che, invece, “il verbale oggetto della senten.za
appellata che si impugna […] è stato notificato in data 04 Luglio 2008 in palese
violaione della procedura ex lege”. Aggiunge che anche a voler ritenere la
sussistenza dell’ «obbligo di comunicare i dati entro sessanta giorni dalla

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conoscen a del rigetto del suo ricorso, prescindendo dal passaggio in giudicato […]»
il termine sarebbe scaduto il 7 Luglio 2008 mentre il verbale era stato
«notificato addirittura 3 giorni prima». Secondo la ricorrente la prevalente
giurisprudenza e gli stessi orientamenti ministeriali inducono a
concludere che “i/ destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i
dati richiesti in pendenza di giudkio, non essendo qualificabile una omissione di
collaboraione da parte del cittadino, qualora questo comunichi di avere proposto
ricorso all’organo accertatore”. Conclude il motivo chiedendo la cassazione
della sentenza “ex art. 23 c. XII L689 / 81 e sulla scorta del principio actore
non probante reus absolvitur”.
1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: «nullità della senten.za ex
art. 360 c. I n. 5 c.p.c. e art. 111 c. VI Cost. per omessa motivazione in relazione
alla falsa applicaione di legge relativamente alla norma applicata dall’organo
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“decorsi sessanta giorni, avrebbe potuto richiedere al proprietario di comunicare

accertatore stante l’impossibilità di ricondurre la condotta che si assurge violata a
quanto previsto e sanionato ex art 126 bis c. 11 C.d.S., per omessa motivazione
in relazione alla violazione di legge avendo l’amministrazione richiesto i dati del
conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestnione della violaRione;
nonché in riferimento ai restanti motivi di cui in ricorso (terzo, quarto e quinto)».
‘avendo l’amministra ione

richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di
contestaione della violcqione”. Aveva dedotto:a) «l’impossibilità di ricondurre
la condotta posta in essere dalla ricorrente a quanto sanionato posto l’invio nei
termini di raccomandata a/ r»; b)

«la contraddittorietà intrinseca nel

comportamento della P.A. procedente e la conseguente disparità di trattamento
nonché» c) «la insussúten.za di responsabilità sulla scorta del principio
dell’affidamento». Il Tribunale di Palermo aveva “omesso l’esame sui punti
sottoposti all’analisi del giudice”.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si
chiarisce.
2.1 — Il ricorso appare ammissibile, potendosi ricostruire la vicenda,
seppure non agevolmente, così come appaino sufficientemente definiti
i motivi di ricorso (ad eccezione di quanto si dirà per parte delle
censure del secondo motivo). In tal senso vanno respinte le eccezioni
del controricorrente.
2.2 – Prima di esaminare in dettaglio i motivi, appare opportuno
ricostruire sinteticamente la vicenda in esame.
Si tratta di una contestazione per divieto di sosta in zona disabili, che
determina anche la decurtazione dei punti patente. L’accertamento è
del 2007 e viene notificato al proprietario del veicolo con richiesta di
comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’articolo 126-bis
Codice della Strada. Il giudizio relativo alla violazione principale viene
definito con rigetto dell’opposizione con sentenza 4363 del 2 aprile
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La ricorrente deduceva violazione di legge

2008, depositata il 10 aprile 2008. Con ulteriore verbale del 19 giugno
2008 (decorsi oltre 60 giorni dal momento in cui è stata depositata la
sentenza, scadendo i 60 giorni il 9 giugno) viene notificata il 4 luglio
del 2008 la contestazione per non avere il contravvenzionato
ottemperato all’obbligo di comunicare i dati nel termine di 60 giorni

l’oggetto del presente giudizio, nel quale la ricorrente sostiene che la
pretesa dell’amministrazione è illegittima, essendo necessario, per
contestare nuovamente la mancata comunicazione dei dati, che la
sentenza che decideva sulla violazione principale fosse ormai passata in
giudicato e che in ogni caso l’Amministrazione dovesse provvedere di
nuovo all’invio della richiesta di comunicazione dati e cioè che
l’Amministrazione desse di nuovo inizio al procedimento ex articolo
126 bis Codice della Strada.
2.3 — Occorre osservare, in primo luogo, che l’obbligo della
comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del
veicolo) quanto a violazioni del Codice della Strada costituisce un
distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce
dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una
violazione che determina la decurtazione dei punti patente. La
contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venir
meno l’obbligo della comunicazione relativa ai dati, trattandosi di
obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato (ex plurimis,
Cass. 2010 n. 22881). Correttamente, quindi, l’odierna ricorrente a ciò
ha provveduto, comunicando che era stato presentato ricorso. Ma tale
comunicazione non ha esaurito l’obbligo della pa contravvenzionata,
obbligo da ritenersi sospeso e condizionato all’esito del relativo
giudizio instaurato, all’esito del quale tale obbligo inizia a decorrere
nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni
Ric. 2012 n. 12039 sez. M2 – ud. 11-04-2014

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decorrente dalla sentenza. Anche tale verbale viene impugnato ed è

(naturalmente se l’esito del giudizio, come nel caso in questione, è
risultato negativo per l’opponente). Per esito del giudizio deve
intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è
provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 cod. proc. civ.).
L’eventuale impugnazione di tale sentenza ed il relativo esito possono

dei dati all’esito della sentenza di primo grado, ma la questione non
rileva in questa sede, perché non viene nemmeno dedotto che vi sia
stata una impugnazione della decisione sulla violazione principale.
2.4 — Sulla base di quanto affermato al precedente punto, i motivi
avanzati sono infondati quanto alla diversa prospettazione della
ricorrente circa la decorrenza dell’obbligo della comunicazione e alla
prospettata esigenza dell’inizio di una nuova procedura (con
conseguente nuove attività e nuovi termini) per l’acquisizione dei dati.
In particolare, sotto il primo profilo, l’obbligo decorreva dal deposito
della sentenza da quel momento già esecutiva tra le parti e, quindi,
anche per l’odierna ricorrente. Decorso il termine di 60 giorni è stata
correttamente contestata la violazione circa la mancata osservanza
dell’obbligo. Quanto al secondo profilo (nuovo inizio del
procedimento di acquisizione dei dati), non resta che osservare che la
richiesta era stata correttamente avanzata ed era una conseguenza
imposta dalla legge in relazione alla contestazione. La vicenda
dell’accertamento giudiziale relativo alla violazione principale non può
determinare l’esigenza di dare avvio ad una nuova procedura, che
sarebbe del tutto ingiustificata e non trova alcun conforto normativo.
Quanto alle restanti censure del secondo motivo esse appaiono
inammissibili, avendo riguardo a motivi di ricorso (“terzo, quarto e
quinto”) qui richiamati per relationem in violazione del principio
dell’autosufficienza e comunque alla violazione in sé, non oggetto
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certamente determinare effetti sull’eventuale mancata comunicazione

specifica tempestiva contestazione, al momento, cioè, della
contestazione della violazione principale.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di

per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio dell’il aprile 2014
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

giudizio, liquidate in 255,00 euro per compensi e 100,00 (cento) euro

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