Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20974 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 01/10/2020), n.20974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2182-2019 proposto da:

I.C.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

TABLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– ricorrente –

contro

SALT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1097/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La società Autostrade Ligure Toscana s.p.a. (SALT) ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla TOSAP dell’anno 2014 in relazione all’occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico per la realizzazione di cavalcavia e viadotti autostradali nel territorio del Comune di Santo Stefano, deducendo, tra l’altro, di avere diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a).

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’ICA, società concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, e la CTR della Liguria con sentenza depositata in data 11 settembre 2018 ha confermato la sentenza impugnata ritenendo che: a) le occupazioni di suolo pubblico relative ai viadotti autostradali sono da imputarsi direttamente allo Stato, in quanto gli anzidetti viadotti sono costruiti in quell’area su decisione dello Stato e rientrano nell’oggetto della relativa concessione stradale; b) essi appartengono al demanio pubblico dello Stato giusto il disposto dell’art. 822 c.c. secondo il quale fanno parte del demanio pubblico le strade e le autostrade. Di conseguenza, secondo il giudice d’appello, spetta l’esenzione di cui al del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), per le occupazioni effettuate dallo Stato.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la ICA affidandosi a due motivi. Non si è costituita l’intimata.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte deduce la formazione di un giudicato esterno, in quanto tra le stesse parti (ricorrente la SALT) è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 11886/2017 relativa alla TOSAP anni 2005-2006-2007-2008 per lo stesso cavalcavia. Con questa sentenza la Corte di cassazione ha respinto la tesi della SALT ritenendo che alle società concessionarie di autostrade non spetti la invoca esenzione ex art. 49 cit. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 comma II, artt. 39 e 49 lett. a). La parte deduce che non spetta l’esenzione in parola poichè la deroga non riguarda il caso in cui le opere, pur destinate a pubblica utilità, siano in concessione a privati che ne traggono profitto.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

Questa Corte si è già occupata della medesima questione giuridica enunciando il seguente principio: “In tema di tassa per l’occupazione di spai ed aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (Cass. 11886/2017, tra le stesse parti).

Il presupposto impositivo è infatti costituito – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province; ai fini della TOSAP rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass. n. 11553/2003; Cass. n. 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste 1 dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49. L’esenzione in parola non è però applicabile al caso di specie, perchè l’occupazione medesima deve considerarsi propria dell’ente concessionario e non dello Stato, in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi il merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese dei giudizi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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