Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20973 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20973 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 10253-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROSSINI ROSSELLA;
– intimata –
avverso la decisione n. 2158/2008 della COMM.
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata 1’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 13/09/2013
; udienza
del
30/05/2013
dal
Consigliere
Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
10253-09
Svolgimento del processo
La commissione tributaria centrale ha confermato la
decisione con la quale la commissione tributaria di
secondo grado di Ancona aveva accolto un ricorso degli
eredi del defunto Vinicio Rossini contro un avviso di
accertamento in rettifica dei valori dichiarati ai fini
dell’imposta di registro, su un atto di regolarizzazione,
in forma societaria, della comunione incidentale su beni
aziendali. Ha motivato la decisione ritenendo, come il
giudice di secondo grado, manchevole la motivazione
dell’avviso di accertamento, per difetto degli specifici
elementi richiesti dagli artt. 48 e 49 del d.p.r. n. 634
del 1972, salvo generici richiami ai criteri fissati dalla
legge. Nello specifico la commissione tributaria centrale
ha affermato che l’avviso era basato, quanto alla
valutazione di un immobile industriale, su una mera
descrizione del bene, non supportatata dalla produzione
documentale di alcuno degli atti menzionati (ivi compresa
la stima dell’Ute) ai fini della determinazione del
valore; e, quanto all’avviamento e alle passività, che era
mancata l’indicazione dell’ammontare dell’uno e delle
altre, oltre che degli elementi essenziali della pretesa
fiscale al fine di consentire ai contribuenti l’esercizio
del diritto di difesa.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia
delle entrate articolando un motivo.
Gli intimati non si sono costituiti.
1
Motivi della decisione
Con unico motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente
motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c.
Le ascrive di non avere sufficientemente motivato con
riferimento al contenuto dell’avviso di accertamento, non
avendo dato contezza dell’indicazione dei criteri in forza
dei quali la rettifica era stata operata, quanto al
maggior valore dichiarato dai coeredi nell’atto di
regolarizzazione della comunione ereditaria tenendo conto
dell’avviamento e delle passività.
Di contro, sostiene la ricorrente, i relativi elementi di
fatto, se esaminati e valutati dal giudice di merito,
avrebbero dovuto portare a ritenere legittimo l’avviso di
accertamento in quanto congruamente motivato, avendo
l’amministrazione accertato il valore dell’opificio
considerando la reale consistenza aziendale in rapporto
alla realtà immobiliare dell’ultimo triennio, e valutato
l’avviamento e parte delle passività perché non sorrette,
nel totale, da documentazione idonea.
Il ricorso è infondato giacché il motivo si palesa
generico.
La ricorrente difatti ha omesso di specificare il fatto
controverso
(id est,
la specifica decisiva risultanza) in
relazione al quale la motivazione dell’impugnata sentenza
sarebbe stata insufficientemente espressa.
Per cui la doglianza in definitiva si risolve in un
sindacato di merito circa la valutazione dei fatti;
2
sindacato che, notoriamente,
è
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.?.R.
N. 13! TA. ALL.
– N.5
MAMZ/ A 11UiAkJA
estraneo al giudizio di
legittimità.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
Il Co sigliere est nsore
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A3
’24.)
sezione civile, addì 30 maggio 2013.