Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20973 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 06/08/2019), n.20973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3348-2018 proposto da:

C.L., V.M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PONTEFICI, 3, presso lo studio

dell’avvocato NICO PANIO, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO CARUSO, STEFANO SALAROLI;

– ricorrenti –

contro

CNP UNICREDIT VITA S.P.A., in persona del Procuratore Dott.

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO DALMARTELLO;

– controricorrente –

contro

VA.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4597/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso di V.M.M. e

C.L..

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato per via telematica il 15 gennaio 2018 V.M.M. e C.L. impugnano la sentenza della corte d’appello di Milano numero 4597-2017 pubblicata il 7 novembre 2017, notificata a mezzo PEC che in data 14 novembre 2017, relativamente a un giudizio instaurato nei confronti di CNP Unicredit vita S.p.A. e di Va.An., deceduta il (OMISSIS), come in epigrafe rappresentata. Al ricorso resiste con controricorso CNP Unicredit sollevando questioni di procedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

2. Con la pronuncia impugnata, la Corte di merito ha respinto la pretesa dei ricorrenti, aventi causa da M.P.S., perpetua del sacerdote Va.Gi., e prima beneficiaria di un’assicurazione sulla vita stipulata dal sacerdote presso cui aveva prestato servizio dal 1974 sino alla data del suo decesso, avvenuto il (OMISSIS). I ricorrenti deducono l’erroneità della decisione, stante l’ininfluenza dell’intervenuta premorienza della perpetua beneficiaria e l’inefficacia nei loro confronti, quali eredi della perpetua, della successiva revoca della disposizione, intervenuta il 16 dicembre 2011, con designazione quale erede della sorellastra del sacerdote Va.An. che ha quindi incassato la polizza alla morte del fratello, intervenuta il (OMISSIS).

3. La società assicuratrice sul punto deduce che la rinuncia al potere di revoca apposta in calce alla polizza è inefficace in quanto mai comunicata alla compagnia assicuratrice che ha pagato l’indennizzo alla beneficiaria successivamente designata dall’assicurato, dopo che questi aveva per di più disconosciuto, in data 10/09/2011, la sottoscrizione apposta in calce alla rinuncia al potere di revoca, designando la sorella come nuova beneficiaria. Le sottoscrizioni apposte dall’assicurato venivano disconosciute da ambo le parti, e pertanto ne veniva chiesta verificazione.

4. Il giudizio di primo grado si è concluso, in assenza di fase istruttoria, con l’accertamento della carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in ragione della natura previdenziale o intuitu personae della prima disposizione a favore di terzo, venuta meno a causa della premorienza di quest’ultimo; la Corte di appello, ritenuta invece la sussistenza della legittimazione attiva degli eredi qui ricorrenti, ha respinto nel merito la pretesa sull’assunto che la premorienza della beneficiaria loro dante causa abbia determinato il venir meno dell’obbligazione, trattandosi di una disposizione che avrebbe generato un credito solo al tempo della morte del disponente assicurato, che nel frattempo aveva nominato la sorella quale nuova beneficiaria (la sorella del de cuius Va.An.). La Corte riteneva quindi assorbite le ulteriori questioni relative alla invalidità della rinuncia al potere di revoca e alla invalidità delle sottoscrizioni del disponente apposte successivamente alla stipula del contratto, a modifica del medesimo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Le questioni sottoposte all’esame di questa Corte hanno natura nomofilattica.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA