Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20972 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20098-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI e ALESSANDRO RICCIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.L.. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio degli avvocati

GIULIANA MURINO e MARIO ANTONINI, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 276/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/09/2009 R.G.N. 718/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza 276/2009, depositata il 22.09.2009, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il gravame proposto da C.M.L. contro la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza per intervenuta decadenza del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 3 conv. in L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 31.12.2004 ai sensi del D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2 convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47. A sostegno della decisione, con la quale condannava l’INPS all’erogazione dell’indennità di accompagnamento, la Corte d’Appello sosteneva, contrariamente al primo giudice che, nella fattispecie non potesse applicarsi il nuovo istituto della decadenza semestrale in quanto il legislatore aveva ricollegato la sua introduzione alla soppressione del ricorso amministrativo ed affermato che il termine stabilito per la proposizione del ricorso in sede giudiziaria iniziasse a decorrere dalla comunicazione dell’esito del provvedimento emanato in sede amministrativa; ma sempre che lo stesso provvedimento fosse stato comunicato dopo il 31.12.2004.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. C.M.L. ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, della L. n. 118 del 1971, art. 13 e dell’art. 112 c.p.c (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e la nullità della sentenza con la quale il giudice d’appello aveva inspiegabilmente riconosciuto il diritto della C. a percepire l’indennità di accompagnamento nonostante ella avesse sempre richiesto l’assegno mensile di assistenza.

1.1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. Come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Cagliari, dopo aver richiamato la consulenza tecnica disposta per accertare l’esistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell’assegno mensile di assistenza; ed aver dichiarato la sussistenza dei relativi requisiti sanitari ed economici; ha invece affermato che la C. avesse diritto a percepire l’indennità di accompagnamento ed ha condannato l’Inps ad erogarle il corrispondente trattamento economico fino al giugno 2006. Si tratta di una prestazione che però la parte non aveva mai richiesto, essendo pacifico che ella avesse agito in giudizio per ottenere l’assegno mensile di assistenza, ai cui fini rilevano presupposti, sia sul piano sanitario che sul piano economico, differenti rispetto a quelli previsti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. L’errore in procedendo in questione, contenuto tanto nella motivazione della pronuncia quanto nel suo dispositivo, si traduce in nullità della sentenza per ultrapetizione mancando la necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Da ciò la violazione dell’art. 112 c.p.c. la quale ricorre in ogni caso di riconoscimento di un bene della vita diverso da quello oggetto della domanda ed esistano incertezze sull’accertamento della volontà del giudice in relazione al diritto riconosciuto nella pronuncia.

2. Con il secondo motivo l’INPS deduce violazione del D.L. 20 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, (convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, comma 2, (convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47) e dell’art. 252 disp. att. c.c. poichè – premesso che nel caso di specie il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa presentata dalla C. era stato comunicato anteriormente al 31.12.2004 – in mancanza di disciplina transitoria, la nuova disciplina del termine di decadenza per la proposizione dell’azione in giudizio, era applicabile in tutti i casi di diniego comunicato anteriormente alla predetta data, a prescindere dallo stato in cui versasse il relativo procedimento amministrativo prima del 31.12.2004. In particolare, ad avviso dell’Istituto, era esclusa l’ulteriore trattazione dei ricorsi amministrativi già proposti ed, in caso di conoscenza da parte dell’assistito del provvedimento amministrativo negativo prima del 31.12.2004, il termine di decadenza doveva farsi decorrere dalla data della entrata in vigore della relativa norma e quindi dall’1 gennaio 2005, in applicazione del principio posto dall’art. 252 disp. att. c.c..

2.1. Il motivo è infondato, dovendo darsi continuità all’orientamento di questa Corte con il quale è stato sancito che (Sez. L, Sentenza n. 9647 del 13/06/2012) in tema di azione giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, conv. in l. n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l’art. 252 disp. att. c.c. – norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di decadenza già esistente – e dall’altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di operatività della norma che l’ha introdotta.

L’orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 11484 del 03/06/2015 la quale ha ulteriormente chiarito che la decadenza in discorso si applica solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005 e, pertanto, non nell’ipotesi in cui il ricorso amministrativo (avverso un provvedimento amministrativo di rigetto) sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina di cui al D.P.R. 24 settembre 1994, n. 698.

Nel caso in esame è pacifico che il provvedimento amministrativo di rigetto è stato comunicato all’interessata prima della data sopra indicata sicchè non può applicarsi alcuna decadenza.

3. Con il terzo motivo si sostiene la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè la Corte di merito aveva escluso l’applicazione della decadenza semestrale “sul presupposto che l’interessata prima del 31.12.1004 aveva presentato in data 13.12.2005 ricorso amministrativo” avverso il provvedimento negativo della Commissione di prima istanza, mentre in realtà questa seconda data si riferiva a quella di deposito del ricorso giudiziale.

3.1. Il motivo va disatteso poichè illogico, in quanto il 13.12.2005 è data successiva e non precedente al 31.12.2004; ed allo scopo è sufficiente emendare l’errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza. Si tratta comunque di un motivo irrilevante poichè quello che risulta dirimente ai fini della questione in oggetto è la data di comunicazione del provvedimento amministrativo, in quanto avvenuta prima o dopo l’entrata in vigore della legge, a partire dall’1.1.2005. Non rileva invece il fatto che l’avente diritto avesse proposto o meno il ricorso amministrativo prima del 31.12.2004.

4.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso nei limiti di cui in motivazione. La sentenza va cassata in relazione al primo motivo accolto con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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