Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20972 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 20972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19534/2013 proposto da:

S.G., elettivamente presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO DONATO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., B.L.; D.M.D.,

DE.MA.SA.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIAVARI, depositato il

7/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

S.G. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del CTU, ing. G.M., nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Chiavari, che vedeva l’opponente quale attore, ed al quale erano stati riuniti i diversi giudizi intentati dalle parti convenute B.L., D.M.D. e De.Ma.Sa..

Il Tribunale di Chiavari con ordinanza del 7 giugno 2013 rigettava l’opposizione proposta.

Quanto all’errata determinazione dei valori di riferimento per la liquidazione dei compensi, richiamava la giurisprudenza di legittimità che prevede che a tal fine debba farsi riferimento al valore della controversia, quale risulta dalle richieste delle parti formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Nella fattispecie si verteva in tema di tre cause riunite, con plurime domande anche riconvenzionali, sicchè il valore della causa non era chiaramente enucleabile dagli atti.

Tuttavia non appariva possibile fare ricorso al criterio delle vacazioni, in quanto l’indeterminabilità del valore della causa che giustifica il ricorso alle vacazioni sussiste solo laddove l’oggetto della controversia non sia suscettibile di valutazione economica, e non anche nei casi in cui si presentano solo delle difficoltà nella determinazione del valore.

Nel caso di specie, non poteva farsi riferimento al solo importo delle spese di ripristino dei fabbricati oggetto della valutazione peritale, costituendo tale accertamento solo uno dei numerosi quesiti affidati all’ausiliario.

Per l’effetto andava condiviso il criterio di stima così come suggerito dal CTU.

Quanto alla diversa possibilità di applicare del D.M. 30 maggio 2002, art. 11, la decisione gravata osservava che i quesiti sub 1, 2, 3, 5 e 7 affidati al CTU apparivano correttamente riconducibili a tale previsione, mentre l’art. 12, risultava invece invocabile in relazione ai quesiti sub 4 e 6.

In ordine all’aumento dei compensi, esclusa l’applicazione dell’adeguamento di cui all’art. 54, quanto al raddoppio operato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, il Tribunale osservava che lo stesso era ampiamente giustificato in considerazione della complessità sia qualitativa che quantitativa dell’attività svolta, che aveva messo in evidenza una serie di abusi ed anomalie non emerse nel precedente ATP svolto, che addirittura facevano presagire la necessità di ulteriori approfondimenti.

In ordine alle spese vive, che il CTU asseriva avere gestito in economia diretta, il provvedimento impugnato evidenziava che pur non essendo stati allegati i documenti giustificativi, tenuto conto dell’attività espletata (sopralluoghi effettuati, accessi presso pubblici uffici, rilievi fotografici eseguiti), poteva affermarsi che le spese de quibus non fossero immotivate o eccessive.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Chiavari propone ricorso S.G. sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 ed della L. n. 319 del 1980, art. 11.

Si sostiene che l’art. 170 citato fa rinvio alla previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, che tuttavia si applica solo ai procedimenti instaurati in data successiva all’entrata in vigore dello stesso testo legislativo, disponendosi che le norme abrogate o modificate continuino ad applicarsi alle controversie pendenti.

Pertanto il Tribunale ha applicato erroneamente il nuovo testo normativo, sebbene le cause in relazione alle quali è stata esperita l’attività del CTU fossero già pendenti alla data del 21 settembre 2011 allorchè è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2011, con l’ulteriore conseguenza che doveva trovare applicazione la speciale procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29.

Il motivo è infondato.

Ed, infatti, in disparte l’assenza di indicazioni di quale specifico pregiudizio abbia subito il diritto di difesa del ricorrente per il fatto che la procedura di opposizione sia stata regolata dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, in luogo della disciplina previgente, è del tutto erroneo il presupposto secondo cui per stabilire la pendenza della controversia tale da legittimare l’applicazione della disciplina previgente alle modifiche del 2011 debba aversi riguardo alle controversie di merito nell’ambito delle quali l’ing. G. è stato nominato quale CTU.

In tal senso deve infatti richiamarsi l’opinione di questa Corte per cui (cfr. Cass. SS.UU. n. 8516/2012) il procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.

Ne deriva quindi che per individuare la normativa applicabile occorre avere riguardo alla data di introduzione del giudizio di opposizione la quale nel caso di specie è pacificamente successiva al settembre 2011 (l’opposizione risulta proposta con atto del 23 marzo 2013), con l’ulteriore conseguenza che il motivo è del tutto privo di fondamento.

Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 1 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, avendo il Tribunale confermato la legittimità del calcolo degli onorari a percentuale, laddove nel caso di specie l’impossibilità di determinazione del valore della controversia imponeva l’adozione del criterio a tempo, e quindi delle vacazioni.

Il terzo motivo invece denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunale ritenuto condivisibile il criterio di valore rinvenibile nella nota redatta dal CTU, il quale si era rapportato al valore delle unità immobiliari oggetto di accertamento.

Si deduce che nessuna delle indagini svolte aveva relazione con il valore complessivo dei beni, sicchè è stato omesso l’esame delle contestazioni svolte dall’opponente e vertenti sull’assenza di legame tra la stima degli immobili e le indagini esperite.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono però del pari privi di fondamento.

Il giudice di merito con ampia motivazione ha dato contezza delle ragioni giuridiche per le quali non era dato ricorrere al criterio delle vacazioni, posto che il valore della controversia vertente tra le parti era comunque suscettibile di una determinazione economica, dovendosi quindi escludere la ricorrenza della situazione che permette il ricorso alle vacazioni, rappresentata dalla intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari.

Trattasi peraltro di principi ribaditi anche dalla giurisprudenza di questa Corte che ha infatti confermato che (cfr. Cass. n. 15465/2013) ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, che l’art. 11 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, dichiara calcolabile sulla base del criterio a scaglioni, la mancanza di certezza sul valore dell’immobile non giustifica di per sè il ricorso al criterio delle vacazioni, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti, potendo anche basarsi sui valori indicati dal consulente nella propria richiesta, se ritenuti congrui (in termini Cass. n. 3024/2011, secondo cui sono di “valore indeterminabile” soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 3, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d’ufficio).

Una volta ribadita la correttezza del ricorso al criterio del calcolo a percentuale, va altresì esclusa la sussistenza dell’omessa disamina del fatto decisivo indicato dal ricorrente, emergendo invece che l’ordinanza gravata abbia proprio ritenuto corretti i criteri di valore suggeriti dal CTU, alla luce della natura complessiva dell’incarico svolto.

In tal senso, ed anche a voler sorvolare circa il difetto di specificità del motivo di ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui il ricorrente omette di riprodurre il contenuto della nota specifica redatta dal CTU nonchè della relazione tecnica d’ufficio, al fine di apprezzare l’effettiva ampiezza delle indagini espletate, il Tribunale ha ritenuto che non fosse possibile attestarsi sul solo valore degli interventi di riparazione degli immobili, ma che al contrario al CTU erano stati affidati plurimi quesiti che avevano imposto una verifica non solo delle unità immobiliari, ma anche delle parti comuni e di un’area di proprietà del ricorrente oggetto della causa riunita, con il riscontro anche di vizi, abusi edilizi ed altre anomalie, con una motivazione che quindi consente di affermare che siano state ampiamente esaminate, e disattese, le contestazioni mosse sul punto dall’opponente.

Il quarto motivo di ricorso denunzia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, laddove il Tribunale ha confermato la sussistenza dei presupposti legittimanti il raddoppio degli onorari.

Si sostiene che la decisione gravata avrebbe ritenuto che l’attività svolta avesse un’eccezionale importanza, complessità e difficoltà, sol perchè l’ing. G. aveva svolto accertamenti ulteriori rispetto a quelli effettuati in sede di ATP, prospettandosi come probabile un supplemento di indagine.

Ad avviso del ricorrente nessuna di tali circostanze può giustificare il raddoppio concesso.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che (cfr. Cass. n. 6414/2007) la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d’ufficio, prevista in passato dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l’oggetto ed il valore della controversia, la natura e l’importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l’impegno profusi dall’ausiliare giudiziale. Inoltre, l’esercizio del potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l’aumento “sino al” raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio.

In senso conforme si veda Cass. n. 20235/2009 a mente della quale la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell’incarico), è insindacabile in sede di legittimità. La decisione di merito ha motivatamente indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che sussistessero le condizioni per il raddoppio del compenso, sicchè deve escludersi la dedotta violazione di legge, mancando altresì una specifica censura in punto di vizio motivazionale, sia pure nei più ristretti limiti oggi posti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il quinto motivo, infine, denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in quanto sono state riconosciute al CTU le spese vive, sebbene non avesse allegato la documentazione giustificativa delle stesse.

Il Tribunale pur dando atto di tale carenza, ha però ritenuto che le spese non sarebbero immotivate ed eccessive, sicchè la sentenza sarebbe viziata per avere omesso di considerare l’assenza di documentazione.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, quanto al vizio così come dedotto con riferimento dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve ritenersi che la circostanza dell’omessa produzione della documentazione giustificativa, sia stata oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, che ha ritenuto che ciò fosse ininfluente ai fini del riconoscimento delle spese, che comunque trovavano giustificazione nel complesso delle attività esperite, dovendo escludersi che la loro quantificazione fosse eccessiva o immotivata.

A tal fine deve poi ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18331/2015) sebbene la nota spese del consulente tecnico debba essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, ciò non è necessario per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perchè insite nella presentazione dell’elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell’ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l’ausiliare si debba recare a cagione dell’incarico.

Ne deriva che essendovi delle spese per le quali la liquidazione non richiede anche la produzione di documentazione giustificativa, il ricorso risulta comunque carente del requisito di specificità, in quanto omette di indicare in maniera puntuale quali spese siano state riconosciute al CTU, onde apprezzare se si tratti di spese in merito alle quali si ponga come effettivamente necessaria la produzione delle cc.dd. pezze di appoggio.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla a disporre quanto alle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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