Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20971 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18540-2013 proposto da:

N.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA

AROMOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO SPOTORNO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

successore ex legge dell’INPDAP, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO MARINUZZI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/01/2013 R.G.N. 929/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SPOTORNO MARIO;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 21.1.2013 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha respinto la domanda proposta da N.F., già dipendente di Azienda sanitaria locale, per la liquidazione dell’indennità premio di servizio (I.P.S.) con inclusione dei compensi percepiti nel periodo in cui aveva ricoperto incarichi apicali quale direttore amministrativo e direttore generale delle aziende stesse. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha riconosciuto il diritto del N. al pagamento di complessivi Euro 164.863,24, somma ricavata tenendo conto, da una parte, della quota integrativa dei compensi percepiti come direttore delle aziende sanitarie e, dall’altra, del massimale previsto dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7.

Per la tassazione di tale sentenza propone ricorso il N. con un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3 avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la disposizione che fissa un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (inizialmente stabilito nella misura di 250 milioni, da rivalutare annualmente) quale importo massimo dell’indennità premio di servizio (I.P.S.) da erogare e non già quale base di calcolo della suddetta indennità. La Corte sarebbe caduta nell’evidente equivoco di riferire il limite posto dall’art. 3 citato, anzichè alla base contributiva di calcolo, all’importo dell’I.P.S., determinato sulla base della retribuzione contributiva percepita in ragione degli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo svolti, sui quali sono stati versati i contributi previdenziali e assistenziali.

2. Il motivo non è fondato.

Secondo orientamento consolidato di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, in coerenza con la sentenza della Corte cost. n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l’opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale.

E’ stato, infatti, esplicitamente affermato da questa Corte, in fattispecie assolutamente analoghe alla presente, che il massimale determinato dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, stabilito da norma che si riferisce alla base contributiva e pensionabile, è stato richiamato dalla disciplina speciale (art. 3 bis, comma 11 D.Lgs. cit., introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, comma 3 secondo cui: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato”), in relazione al complessivo trattamento di quiescenza e di previdenza del lavoratore dipendente in aspettativa senza assegni perchè nominato direttore di azienda sanitaria e deve pertanto trovare applicazione anche nella determinazione della misura dell’I.P.S. Sicchè, esso rileva come tetto anche nella determinazione della misura dell’indennità premio di servizio, previo l’accertamento “se la liquidazione dell’indennità” sia stata o meno “contenuta in questi limiti” (così Cass. 13 maggio 2008, n. 11925).

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato successivamente mantenuto, con espresso richiamo della sentenza citata (Cass. nn. 3984/2016, nonchè nn. 24286 e 28510 del 2011; ordinanze n. 19877/2014 e n. 24286/2011).

Va segnalato che la Corte Costituzionale, affrontando recentemente la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 11, (inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, comma 3), sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. e art. 81 Cost., comma 4, (sentenza n. 132/2014), non l’ha ritenuta fondata, rilevando che i maggiori esborsi a carico dell’ente previdenziale derivanti dal nuovo calcolo dei trattamenti di quiescenza e previdenza sono solo eventuali e che la verifica del vincolo di invarianza per il bilancio dello Stato (posto come criterio direttivo della legge delega) deve attenere agli oneri complessivi della riforma, e non a singole disposizioni.

3. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite a favore dell’INPS liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 150/0 di spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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