Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20971 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 20971

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20095/2013 proposto da:

P.L. e F.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 50 presso lo studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA, il

primo anche quale difensore di se stesso nonchè difensore della

seconda, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.S.F., D.S.S., D.S.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76 presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO che unitamente all’avvocato

VITTORIO RUSCIO li rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.S.P., D.R.M., P.I.,

P.S., P.A.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROSSANO CALABRO, depositata il

14/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

P.L. e F.I. proponevano opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rossano Calabro in favore del CTU, ing. Z.S., nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c., intentato dagli opponenti nei confronti di D.S.M., P., F., S. e T., nonchè G.C. e D.R.M., lamentando che il provvedimento non chiariva se la CTU era stata o meno disposta d’ufficio, non risultando quindi comprensibile a carico di chi ed in che misura fosse stato posto l’obbligo di anticipare provvisoriamente il pagamento del compenso liquidato.

Il Tribunale adito con ordinanza del 14 maggio 2013 rigettava il ricorso, alla luce di quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, che ha recepito il contenuto del previgente art. 90 c.p.c..

In base a tale norma il carico provvisorio delle spese è determinato dal principio dell’interesse processuale delle parti, sicchè la parte è tenuta ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando la stessa anticipazione è prevista dalla legge o dal provvedimento del magistrato. Inoltre, il provvedimento che determina la parte che deve anticipare le spese è caratterizzato da un rilevante grado di discrezionalità dovendosi ritenere esente dall’obbligo di motivazione.

Nel caso di CTU disposta d’ufficio dal giudice, come nella vicenda in esame, occorre quindi fare ricorso al criterio dell’interesse della parte all’espletamento dell’attività che implica la spesa.

Ne deriva che il provvedimento non poteva essere censurato posto che nel caso erano configurabili due distinti centri di interesse contrapposti, e precisamente da un lato quello dei ricorrenti, e dall’altro quello degli altri interessati, che contrastavano nel merito la tesi degli opponenti (essendo quindi irrilevante il numero complessivo dei soggetti resistenti).

Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso P.L. e F.I. sulla base di cinque motivi.

D.S.F., D.S.S., e D.S.T. resistono con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto con l’atto di opposizione si era denunziata la genericità ed equivocità del provvedimento di liquidazione dei compensi, non risultando chiaro chi fosse il soggetto tenuto ad anticipare il pagamento.

In particolare dal provvedimento opposto non era dato comprendere se la CTU fosse stata richiesta dalle parti ovvero disposta d’ufficio dal giudice, il che in ragione della formula adottata nel decreto che prevedeva il pagamento “a carico della parte cha richiesto l’accertamento, o, in mancanza, a carico di entrambe le parti in pari percentuale”, non consentiva di stabilire chi fossero in concreto i soggetti tenuti al pagamento.

L’ordinanza gravata ha poi ritenuto che la CTU fosse stata disposta d’ufficio, sicchè non appare comprensibile la ragione in base alla quale il ricorso in opposizione è stato rigettato.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, in quanto trattandosi di una CTU disposta d’ufficio, era corretta la richiesta degli opponenti di porre l’anticipazione a carico di tutte le parti, sicchè non si comprende per quale motivo il ricorso sia stato rigettato.

Il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 100 c.p.c., nella parte in cui l’ordinanza ha ravvisato l’esistenza di due centri di interesse, tra i quali andava ripartito in eguale misura l’onere dell’anticipazione. Trattasi di valutazione priva di valida giustificazione che non tiene conto del fatto che erano stati convenuti nel processo ex art. 700 c.p.c., più soggetti, ognuno dei quali aveva il libero esercizio dei propri diritti.

Ne consegue che poichè ogni resistente costituiva a ben vedere un autonomo centro di interesse, non si poteva, in assenza di adeguata giustificazione, riunificare i medesimi in un unico centro di interesse.

Il quarto motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè la nullità dell’ordinanza ex art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione.

Si sostiene che è immotivata la concentrazione in un unico centro di interesse di una pluralità di soggetti, restando del tutto oscura la ragione per la quale la decisione abbia ravvisato la presenza di sole due parti tra le quali ripartire le spese della CTU.

Il quinto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè la nullità dell’ordinanza ex art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto l’affermazione circa l’esistenza di due soli centri di interesse è del tutto priva di motivazione, omettendo di valutare che si trattava di un mezzo tecnico disposto senza richiesta di parte, e soprattutto senza considerare che il decreto opposto non recava alcuna indicazione a tal proposito.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, dovendosi in ogni caso pervenire al rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione del provvedimento gravato, posto che le critiche complessivamente mosse alla correttezza dell’ordinanza del Tribunale non investono in alcun modo la corretta quantificazione e determinazione dei compensi spettanti all’ausiliario, ma mirano esclusivamente a contestare l’individuazione della parte tenuta a sostenere l’onere dell’anticipazione, anche in relazione al profilo della corretta individuazione numerica dei debitori tra cui ripartire la spesa.

A tal fine deve farsi richiamo a quanto affermato da Cass. n. 6766/2012, laddove ha precisato che il decreto del magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento, così che avendo la statuizione, contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all’esito del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione del cit. D.P.R. n. 115, ex art. 170, qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice.

Ne deriva che le doglianze di parte ricorrente non potevano avere spazio nemmeno in sede di opposizione, e che quindi non possono determinare l’accoglimento del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

Nulla a disporre nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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