Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20970 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 06/08/2019), n.20970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27557-2016 proposto da:

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

CHIVAS DI C.I. SAS, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1007/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 1007/2016, depositata il 20 aprile 2016, la CTR di Bari, sezione staccata di Foggia, – pronunciando in controversia originata da una disattesa istanza di rimborso, qual presentata dalla contribuente relativamente alla TARSU corrisposta per gli anni dal 2007 al 2011, – ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti dalle parti, rilevando, a fondamento del decisum, che:

– andava rigettato l’appello principale proposto dall’Ente locale, e così confermata la statuizione di prime cure, posto che l’illegittimità del regolamento comunale, con relative tariffe, adottato dall’Ente si correlava alla (indistinta) diversificazione del trattamento tariffario riservato agli esercizi alberghieri, rispetto a quello applicato per le unità ad uso abitativo, e senz’alcuna considerazione “nell’ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni”;

– destituito di fondamento rimaneva (del pari) l’appello incidentale proposto dalla contribuente Chivas S.a.s., in quanto il regime normativo della TARSU doveva trovare applicazione (anche) per gli anni successivi al 2009 (nella fattispecie per gli anni 2010 e 2011), e sino al 1 gennaio 2013, tenuto conto che “era sicuramente nella facoltà del legislatore legittimare l’ulteriore vigenza di tale tassa” (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7; D.L. n. 201 del 2011, art. 14, conv. in L. n. 214 del 2011).

2. – Il Comune di San Giovanni Rotondo ricorre per cassazione articolando un solo motivo, illustrato da memoria.

Chivas S.a.s. resiste con controricorso e spiega un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un solo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune di San Giovanni Rotondo denuncia violazione di legge (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 61,65,68 e 69; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) quanto alla ritenuta illegittimità delle tariffe nella fattispecie applicate.

Deduce, in sintesi, il ricorrente che, – così come statuito da questa Corte di legittimità con consolidato orientamento interpretativo, l’articolazione tariffaria, in tema di TARSU (art. 68 cit.), legittimamente può differenziare (anche in misura notevole) il trattamento riservato agli esercizi alberghieri in ragione, quale dato notorio, di una capacità produttiva di rifiuti notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni.

Soggiunge il ricorrente che, nella fattispecie, non avrebbe alcun fondamento la rilevata necessità di differenziare il trattamento tributario, disarticolando la categoria omogenea individuata (esercizio alberghiero), in ragione della destinazione riservata a specifici spazi (le camere) posto che la legittimità del prelievo tariffario deve correlarsi ai costi del servizio (discriminati in base alla loro classificazione economica).

2. – Col motivo di ricorso incidentale, – articolato ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1, conv. in L. n. 13 del 2009, ed all’art. 23 Cost., – la Chivas S.a.s. ripropone le questioni normative già disattese dalla CTR deducendo, in sintesi, che relativamente agli anni 2010 e 2011 il prelievo tributario della Tarsu non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato al 1 gennaio 2010.

Solleva, altresì, la controricorrente questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7, in relazione all’art. 23 Cost.

3. – In via preliminare vanno esaminate, e disattese, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.

3.1 – Senz’altro destituita di fondamento è l’eccezione che involge il motivo di ricorso principale che, in quanto (correttamente) articolato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, , in una violazione di legge, non implica affatto, così come deduce la controricorrente, accertamenti rimessi all’esclusiva valutazione del giudice di merito; di vero, costituendo oggetto della censura la non conformità a disciplina di legge dell’articolazione tariffaria prefigurata dal giudice di appello, non anche l’accertamento relativo ai presupposti fattuali di una siffatta articolazione.

3.2 – Quanto, poi, all’eccezione di inammissibilità che concerne la legitimatio ad processum del Comune di San Giovanni Rotondo, – con riferimento alla procura rilasciata dal Sindaco in difetto di autorizzazione giuntale, – occorre premettere che (del tutto) identica questione è stata espressamente disattesa dalla CTR che, al riguardo, – nel rilevare che non risultava dallo Statuto del Comune la necessità di un’autorizzazione della Giunta comunale, – ha dato applicazione a consolidati principio di diritto espressi da questa Corte, secondo i quali, nel nuovo assetto regolativo delle autonomie locali, il Sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ove una specifica previsione statutaria non disponga diversamente, e l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di prevedere l’autorizzazione della Giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (v. Cass. Sez. U., 16/06/2005, n. 12868 cui adde, ex plurimis, Cass., 11/10/2016, n. 20428; Cass., 28/03/2014, n. 7402; Cass., 22/03/2012, n. 4556; Cass., 21/11/2011, n. 24433).

Nonostante, quindi, l’esistenza di un giudicato interno su detto presupposto processuale (art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4), – e per quanto la controricorrente non svolga, al riguardo, alcun motivo di ricorso incidentale, appuntando la sua censura (solo) sull’ammissibilità del ricorso per cassazione, – l’eccezione in esame viene svolta in termini generici e perplessi, sulla base del rilievo che difetta la “prova in atti che lo statuto comunale preveda o meno che l’esercizio della rappresentanza legale dell’ente debba essere previamente autorizzato dalla Giunta comunale ovvero con determina del competente dirigente, piuttosto che conferito direttamente allo stesso Sindaco senza alcuna altra formalità”; laddove si è pur rilevato che grava sulla parte eccipiente l’onere di provare la carenza di tale autorizzazione, producendo idonea documentazione (v. Cass., 10/06/2010, n. 13968 cui adde Cass., 15/02/2019, n. 4583; Cass., 29/07/2016, n. 15938).

Ancor prima che infondata, dunque, l’eccezione in discorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 370 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6,).

4. – Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica va, quindi, esaminato il motivo di ricorso incidentale che, stima la Corte, è destituito di fondamento.

4.1 – La ricognizione normativa della fattispecie evidenzia, sul punto, innanzitutto che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istituiva (art. 49) la tariffa integrata ambientale (cd. TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la TARSU.

Per quel che qui interessa, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 cit., disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. n. 507 del 993, art. 58 e ss.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5” (art. 49, c. 1); e prevedeva, al comma 5 cit., che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.”.

L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11, ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.”.

La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993 cit., art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R., 27 aprile 1999, n. 158 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

Detto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento in quanto col D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gaz. Uff. il 14 aprile 2006) il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col D.Lgs. n. 22 del

1997.

Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006, che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6, e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (art. 238, comma 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” (art. 264, comma 1, lett. i)).

Orbene, il D.Lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd. TIA 2) è stato adottato in un momento in cui, come sopra rilevato, non si era ancora perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 1 e 5): il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l’effetto abrogativo che il D.Lgs. n. 22 del 1997 cit., art. 49, comma 1, aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU.

Laddove, allora, il legislatore del 2006 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11) ha previsto la salvaguardia delle “discipline regolamentari vigenti” (sino all’emanazione di un regolamento previsto dall’art. 238, comma 6) e, con quelle, dei “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit.” (“sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”) ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti, – stante il mancato perfezionamento del regime transitorio di cui sopra si è detto, – e, dall’altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal D.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11 cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità “nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta” del D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 264, comma 1, lett. i)).

Va, in particolare, rimarcato che il D.P.R. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del D.Lgs. n. 22 del 1997, e che la conservazione di efficacia delle “discipline regolamentari vigenti” non poteva che comprendere (anche) i regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio).

La complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all’adozione (col D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 1 gennaio 2013 “sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (art. 14, comma 46).

E ciò è tanto vero che:

– l’art. 5, comma 2 quater, del 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13 (e qual modificato dapprima dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 23, comma 21, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, di poi dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 8, comma 3, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25), – nel disporre che “Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.” – espressamente riconosceva che l’effetto abrogativo conseguente all’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, a quella data (30 giugno 2010) non si era ancora (senz’altro) prodotto (D.Lgs. n. 152 cit., art. 238, commi 1 e 11, e art. 264, comma 1, lett. i));

– il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7, disponeva che “Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.”.

4.1.1 – Ritiene, quindi, la Corte destituita di fondamento l’interpretazione che la ricorrente incidentale suggerisce a riguardo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184, (e succ. modificazioni) in quanto con detta disposizione il Legislatore si è limitato a disporre che il “regime di prelievo” relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti “adottato in ciascun comune per l’anno 2006”, – risultasse esso, quindi, relativo alla TARSU o alla TIA, – rimaneva invariato anche per gli anni successivi (2007, 2008 e 2009), non anche che le discipline normative di TARSU e TIA 1, – così come già regolate, nella loro successione, secondo la disciplina di cui sopra s’è dato conto, – rimanevano in vigore per detti anni.

Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall’una all’altra forma di imposizione, – e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di TARSU e TIA, – ma non anche l’abrogazione delle discipline istitutive di dette forme “di prelievo” in difetto della (compiuta) realizzazione della TIA 2 (istituita col D.Lgs. n. 152 del 2006; v., altresì, Cass., 04/12/2018, n. 31286; Cass., 13/07/2017, n. 17271).

4.2 – La questione di legittimità costituzionale sollevata col ricorso incidentale è, poi, manifestamente destituita di fondamento.

In ragione di quanto sin qui rilevato, difatti, la perdurante vigenza del regime normativo della Tarsu non è conseguita (con effetti retroattivi, così come sembra supporre la controricorrente) dal disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14,comma 7, ma ha costituito il portato di (altre) disposizioni normative (non oggetto di censura) che, come si è premesso, hanno disciplinato, in via transitoria, il passaggio dalla Tarsu alla Tia 1 (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 1 e 5, in relazione al D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11) e, poi, da quest’ultima alla Tia 2 (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238), sino all’entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, cit. (che, all’art. 14, comma 46, ha disposto la soppressione di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria”, a decorrere dal 1 gennaio 2013).

Va, del resto, rimarcato che l’art. 23 Cost., fissa, in materia tributaria, una riserva di legge relativa e non assoluta, sulla base della quale alla norma primaria è richiesto di delineare i requisiti essenziali del tributo, potendo la stessa demandare, alla fonte subprimaria, le modalità e l’ammontare del prelievo, in relazione ai soggetti passivi (v. Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; sulla riserva relativa di legge, con rinvio di dettaglio anche ad atti amministrativi generali, v. altresì: Corte Cost., nn. 64/1995, 148/1979, 180/1996, 269/1997, 435/2001; Cass., Sez. U, 10/09/2004, n. 18262; Cass., 20 novembre 2003, n. 17602; Cass., 4 novembre 2003, n. 16498).

5. – Il ricorso principale è, per converso, fondato e va accolto.

5.1 – Il D.Lgs. n. 507 del 1993, per quel che qui rileva, disponeva nei seguenti termini:

– “1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.” (art. 65, commi 1 e 2);

– “1. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65;

2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;” (art. 68, commi 1 e 2);

– “2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica…” (art. 69, comma 2).

5.2 – Dalla disciplina, così, posta con riferimento ai criteri di legittimità del prelievo tributario deve, quindi, dedursi che la tassa può essere commisurata, in relazione al “costo di smaltimento”, o alla potenzialità di produzione di rifiuti (ed alla loro qualità) ovvero alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dai detentori (art. 65, comma 1); che, ancora, la classificazione in categorie (ed eventuali sottocategorie) dei produttori di rifiuti, – operata in relazione ad una “omogenea potenzialità di rifiuti”, – va articolata tenendo conto di “gruppi di attività o di utilizzazione” che, “in via di massima”, fanno riferimento (anche) a “locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri” (art. 68, commi 1 2, lett. c) cit.).

Orbene, la disciplina in discorso, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, è stata da questa Corte interpretata nel senso che deve ritenersi legittima “la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore”; e, con riferimento ai rapporti tra le tariffe, indicati tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69), si è, più specificamente, rilevato che detti rapporti vanno riferiti, – piuttosto che alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, – alla “relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (quella stessa istituita, dunque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 65, commi 1 e 2, e dell’art. 68, commi 1 e 2; v. Cass., 12/03/2007, n. 5722 cui adde, ex plurimis, Cass., 04/04/2018,n. 8308;Cass.,07/12/2016,n. 25214;Cass.,03/08/2016,n. 16175;Cass.,19/08/2015,n. 16972;Cass.,15/07/2015,n. 14758;Cass.,23/07/2012,n. 12859;Cass.,12/01/2010, n. 302; Cass., 28/05/2008, n. 13957).

5.3 – Il criterio legale di commisurazione delle tariffe della Tarsu alla capacità di produzione di rifiuti (effettiva o potenziale), qual emergente dal dettato normativo nazionale, ha trovato, poi, riscontro anche nella giurisprudenza unionale che, come già rilevato da questa Corte (v. Cass., 15/03/2019, n. 7437; Cass., 04/04/2018, n. 8308), ha statuito che:

– risultando “spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun “detentore””, “ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei “detentori”, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonchè della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari “detentori”, in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi.”;

– “Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12”;

– “il principio “chi inquina paga” non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.”;

– “… al fine del calcolo di una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, una differenziazione tributaria fra categorie di utenti del servizio di raccolta e di smaltimento di rifiuti urbani, alla guisa di quella operata dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale fra le aziende alberghiere e i privati, in funzione di criteri obiettivi aventi un rapporto diretto col costo di detto servizio, quali la loro capacità produttiva di rifiuti o la natura dei rifiuti prodotti, può risultare adeguata per raggiungere l’obiettivo di finanziamento di detto servizio.”;

– “Anche se la differenziazione tributaria così operata non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo di finanziamento, va tuttavia sottolineato che, nella materia in esame e allo stato attuale del diritto comunitario, le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa.” (Corte di Giustizia, 16 luglio 2009, Futura Immobiliare srl e a., causa C254/08, punti 49 ss.).

5.4 – Una volta legittimamente individuata la categoria degli esercizi alberghieri, – quale categoria che non può che essere oggetto di considerazione unitaria siccome espressiva di una “omogenea potenzialità di rifiuti”, in quanto tale distinta da quella riferibile agli immobili ad uso abitativo, – non è, quindi, conforme al ripercorso assetto normativo una disarticolazione della categoria fondata (esclusivamente) su generici rapporti di affinità (con altra categoria), piuttosto che sui criteri legali di ripartizione del prelievo fiscale (criteri dettati dalla “relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”).

Non pare, quindi, che possa acquisire rilevanza la distinzione, nell’ambito dell’esercizio alberghiero, tra zone più o meno produttive di una maggiore quantità di rifiuti, posto che il sopra richiamato principio di legittimità deve intendersi riferito all’esercizio dell’attività alberghiera nel suo complesso.

Del resto, è anche dalla gestione, e pulizia, delle camere dell’albergo che deriva la maggiore quantità di rifiuti prodotti; e, considera la Corte, non è dato rinvenire, nel sistema, alcuna disposizione che distingua all’interno della struttura ricettiva zone produttive di rifiuti in misura differenziata, come avviene, ad esempio, per gli stabilimenti industriali.

Laddove, nella fattispecie, mai si è fatta questione di violazione dei cennati criteri legali nella determinazione del carico fiscale correlato alla categoria omogenea degli esercizi alberghieri.

6. – In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Tenuto conto delle incertezze ermeneutiche emerse, nella stessa giurisprudenza di merito, in ordine all’applicazione della Tarsu in epoca antecedente al ricorso per cassazione, le spese del doppio grado di merito possono essere compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno disciplinate secondo soccombenza.

La Corte da atto della sussistenza, con riferimento al ricorso incidentale, dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna Chivas S.a.s. alla rifusione in favore del ricorrente Comune delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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