Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2097 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 20/10/2010, dep. 28/01/2011), n.2097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 132, presso l’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.E.A. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34370/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 03/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PELLICANO’ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, R.S. – conveniva in giudizio la AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 82,41, a titolo di differenza per gli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva, per la campagna olearia 1995/96.

Sosteneva l’attrice che la mancata corresponsione dell’intero importo dovuto era frutto di un errato accertamento, da parte della AGEA del numero di piante denunciate dal produttore.

Costituitosi regolarmente il contraddicono, la AGEA chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 2-9-2004, rigettava la domanda, affermando che non vi era prova dell’effettivo inoltro della richiesta alla AGEA. Ricorre per cassazione R. S., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva la AGEA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dei principi informatori della materia, in relazione all’art. 113 c.p.c.; nonchè carenza assoluta di motivazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si tratta, nella specie, di sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità, anteriormente alla novella del 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006).

Nonostante i riferimenti, contenuti nell’epigrafe del motivo ai principi informatori della materia, tale profilo non trova adeguato riscontro, nello sviluppo del motivo stesso: il ricorrente richiama delibere e circolari che, palesemente, non introducono “principi informatori della materia”, ma soprattutto lamenta, nella sostanza, vizio di motivazione (pur non indicandolo esplicitamente), in quanto contesta l’affermazione del Giudice a quo, relativa alla mancata prova dell’inoltro della richiesta di verifica alla AGEA, circa te discordanza del numero delle piante tra quanto dichiarato dal produttore e quanto risultante dagli schedari in base alla quale la AGEA avrebbe dovuto provvedere, vizio che non può essere oggetto di impugnazione riguardo alle sentenze del Giudice di pace, pronunciate secondo equità. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la AGEA.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA