Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20969 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 22/07/2021), n.20969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

L.M.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 8406/32/14 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 3 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 9.6.2021 dal

Consigliere Crucitti Roberta;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. de Augustinis Umberto che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di L.M.G., che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora, in poi, C.T.R.), nella controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, ha riformato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, operando una riduzione del 30 per cento sui ricavi accertati in capo alla Bakxos s.a.s. di cui l’intimato era socio.

In particolare, il Giudice di appello, in accoglimento dell’appello proposto da L.M.G. ed assorbendo l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, premesso che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Società era stato annullato, con altra sentenza dalla stessa C.T.R., per difetto di notifica, riteneva che da ciò dovesse necessariamente conseguire l’annullamento anche dell’avviso di accertamento nei confronti del socio, in virtù del principio di unitarietà dell’accertamento a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi.

L.M.G. non ha svolto attività difensiva.

Fissata la pubblica pubblica, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il P.G. ha depositato requisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate, premessa la pendenza innanzi a questa Corte del ricorso avverso la sentenza della CTR relativa all’accertamento nei confronti della Bakxos s.a.s. per la medesima annualità di imposta, con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, laddove la C.T.R., pur facendo rinvio al principio dell’unitarietà dell’accertamento relativamente alle società di persone e dei loro soci, non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio tra società e socio o quanto meno riunito le controversie.

2. La censura è fondata, con assorbimento dell’esame del secondo motivo di ricorso, avanzato in subordine, alla luce del principio sancito dalla Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, (quali, nel caso in esame, la società e l’altro socio) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Ne consegue, la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio che travolge entrambe le sentenze di merito ed il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V sezione Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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