Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20969 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 192283/2011 da:

COMUNE DI BEINASCO, P.I. 02042100012, elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 18, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), ELEETTIVAMENTE DOMICILIATA IN

roma, via tacito 23, PRESSO LO STUDIO DELL’AVVOCATO CINZIA DE

MICHELI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARAPELLE,

MARIO MENCHINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2010 della CORTE D’APPELLO DI TORINO

depositata il 23/07/2010 r.g.n. 740/2009;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/16 dal consigliere dott. LUCIA TRIA;

udito l’avvocato VITELLO VINCENZO per delega avvocato GAMBA DARIO;

udito l’avvocato DE MICHELI CINZIA;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 luglio 2010), in accoglimento dell’appello di C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1875/2009, dichiara che la C. nulla deve al Comune di Beinasco a titolo di spese di riscaldamento ed di altre utenze relative all’alloggio di servizio annesso alla Scuola media statale Piero Gobetti assegnatole dal Preside della Scuola stessa, al momento dell’attribuzione della mansione di custode dell’edificio scolastico.

La Corte d’appello di Torino, per quel che qui interessa precisa che:

a) è da condividere la ricostruzione effettuata dal Comune di Beinasco appellato secondo cui il rapporto intercorso tra la C. e il Comune stesso deve configurarsi come “comodato modale”, visto che alla concessione gratuita dell’alloggio si accompagnava una serie di attività accessorie svolte dalla concessionaria, a partire dall’attività di custodia;

b) peraltro, il rapporto è sorto nel 1984 tramite la comunicazione del Preside dell’Istituto scolastico, effettuata, evidentemente, grazie ad un mandato in tal senso da parte del Comune proprietario dell’immobile;

c) è pertanto da escludere che il Comune potesse esprimere unilateralmente ed autoritativamente una volontà idonea a modificare le originarie condizioni previste nel 1984 con la deliberazione con la quale 3 dicembre 1992 ha comunicato alla C. che in base al Regolamento per il servizio di custodia degli edifici scolastici, approvato con Delib. Consiglio comunale 3 giugno 1992, n. 51 ella era tenuta a provvedere alla volturazione di tutte le utenze dell’abitazione in uso, fino ad allora intestate al Comune, annunciando che da quel momento l’Amministrazione non si sarebbe più fatta carico del pagamento dei canoni delle utenze private dei “custodi comunali”;

d) d’altra parte, è del tutto evidente che la firma apposta dalla custode in calce alla lettera di comunicazione della suddetta delibera, in assenza di ulteriori elementi, vale come ricevuta della comunicazione e non come accettazione delle suindicate disposizioni del regolamento;

e) infine, va sottolineato che il Regolamento invocato dal Comune ha come destinatari specifici i custodi incaricati con delibera della Giunta, pertanto è da escludere che esso potesse considerarsi applicabile nei confronti di una custode che era una dipendente statale che si trovava nell’immobile in base ad un diverso ed autonomo titolo.

2.- Il ricorso del Comune di Beinasco domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo resiste, con controricorso, C.A., la quale deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi del ricorso.

1.- Con l’unico motivo di ricorso di denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Si afferma, in primo luogo, la non condivisibilità della configurazione del rapporto intercorso tra la C. e il Comune di Beinasco come “comodato modale” – senza peraltro contestare che tale configurazione è stata data dalla Corte d’appello in adesione alla tesi sostenuta in giudizio dal Comune stesso – sostenendosi che la custode usufruiva dell’alloggio di proprietà comunale in base ad una concessione in comodato d’uso per finalità di interesse pubblico.

Pertanto, quale destinataria di una concessione amministrativa, la C. era tenuta al rispetto delle norme regolamentari che ponevano a carico del custode le spese vive relative all’alloggio di servizio.

Peraltro, la custode avrebbe accettato tali norme, non le avrebbe mai impugnate nella sede propria e anzi si sarebbe adeguata alle richieste del Comune svolgendo le attività aggiuntive da questo domandate, come il mantenimento delle aree verdi.

Infine, si rileva che la tesi della Corte d’appello secondo cui i Regolamenti invocati dal Comune si riferirebbero solo ai custodi incaricati con delibera della Giunta comunale determinerebbe un irragionevole trattamento preferenziale in favore dei custodi fruitori di alloggi di servizio, nominati dai Presidi degli Istituti scolastici, come la C..

2- Esame delle censure.

3.- Il ricorso è inammissibile, per plurime concorrenti ragioni.

4. In primo luogo si osserva che la generica denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, non riceve alcuna specificazione nell’argomentazione delle censure e quindi le rende inammissibili.

4.1.- Infatti, secondo un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; è pertanto necessario che il relativo motivo di ricorso indichi – sia pure senza specifiche formalità – non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) a suo avviso invece applicabile e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all’impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184).

In particolare, è “jus receptum” che la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, debba essere interpretato nel senso che tale indicazione è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. Pertanto, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell’atto deve prevalere su quello formale, sicchè l’omessa o l’erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (vedi, per tutte: Cass. 16 gennaio 1996, n. 302; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1430; Cass. 8 novembre 2002, n. 15713).

4.2.- Nella specie, però, il contenuto delle censure non consente di superare la carenza formale.

Nel ricorso, infatti, non viene richiamata alcuna norma di diritto nè si fa riferimento ad alcun principio di diritto, a parte un generico e improprio riferimento ad una ipotizzata “disparità di trattamento” tra custodi fruitori di alloggi di servizio incaricati con Delib. Giunta comunale e custodi fruitori di alloggi di servizio nominati dai Presidi degli Istituti scolastici, riferimento, comunque, erroneo e privo di fondamento, con riguardo alla presente fattispecie, caratterizzata – come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – dall’essere stato dato gratuitamente alla C. l’alloggio di servizio, dal Preside della Scuola media statale Piero Gobetti, al momento dell’attribuzione della mansione di custode dell’edificio scolastico, svolta in regime di pubblico impiego statale, sicchè è del tutto evidente che qualunque sia la configurazione che si vuole dare al rapporto – in ogni caso la attuale controricorrente non poteva considerarsi una “custode comunale” e quindi non poteva essere destinataria sia del Regolamento per il servizio di custodia degli edifici scolastici, approvato con Delib. Consiglio comunale 3 giugno 1992, n. 51 – con riguardo al pagamento dei canoni delle utenze private degli alloggi di servizio dei “custodi comunali” – sia delle altre norme comunali connesse, che non era neppure legittimata ad impugnare per l’anzidetta ragione.

4.3.- Va, infine, precisato che, al fine di superare l’anzidetta inammissibilità, non valgono neppure i richiami alle norme dei regolamenti e delle delibere comunali contenuti nel ricorso.

Infatti, anche nel quadro normativo conseguente alla riforma dell’ordinamento degli enti locali e in base al nuovo testo dell’art. 114 Cost. le norme giuridiche secondarie, come quelle contenute nelle delibere comunali, nei decreti dei Sindaci, nei regolamenti comunali o provinciali non sono comprese tra le fonti del diritto, la cui violazione o falsa applicazione da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (Cass. 26 agosto 2004, n. 16984).

Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di tali norme secondarie è necessario – in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso – che le norme secondarie invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio “jura novit curia”, e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391);

4.4.- Nella specie, il Comune ricorrente si è limitato a riprodurre nel ricorso alcuni brani di norme comunali, facendo riferimento al fascicolo di primo grado per la relativa collocazione, sicchè non ha, nei fatti, rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, il cui scopo è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

4.5.- Del resto, non va dimenticato che, una specifica parte del recente – e sopravvenuto, pertanto non direttamente utilizzabile nella specie, ma comunque significativo, secondo il canone dell’interpretazione evolutiva – Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015, è stata espressamente dedicata al rispetto del suindicato principio (detto anche di autosufficienza), stabilendosi al riguardo, fra l’altro che tale rispetto, pur non comportando “un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”, tuttavia presuppone che: “1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso” (vedi, sul punto: Cass. 16 febbraio 2016, n. 2937).

3- Conclusioni.

5. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’Avv. Roberto Carapelle, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore dell’Avv. Roberto Carapelle, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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