Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20969 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20969 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 594-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DE GIOSA VITO, DE GIOSA CATERINA, MARTINO MARISA nq di
eredi di DE GIOSA EMANUELE, DE GIOSA GIUSEPPE, DE GIOSA
PASQUALE, DE GIOSA LAURA, DE GIOSA NICOLA,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIONFALE 5697,
presso lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO,

Data pubblicazione: 13/09/2013

rappresentati e difesi dall’avvocato BERARDI GIOVANNI
giusta delega a margine;
– eontroricorrenti nonchè contro

DE GIOSA MARISA;

avverso la sentenza n. 81/2007 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata 1’08/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimata –

599-09

Svolgimento del processo
I

contribuenti

presentavano

la

dichiarazione

di

successione in morte di Vito De Giosa, deceduto il
4.10.1994. Dichiaravano diversi cespiti e per molti di
questi, non ancora iscritti in catasto, chiedevano

l’applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv.
in l. n. 154 del 1988. Per due dei riferiti cespiti
l’ufficio notificava un avviso di liquidazione
dell’imposta complementare di successione, essendo
risultato il valore di questi superiore a quello
dichiarato; mentre per altri sei cespiti liquidava
l’imposta principale calcolata sul valore dell’immobile
evidenziato nella dichiarazione.
I contribuenti proponevano ricorso sostenendo che il
valore di tutti e otto i detti cespiti doveva essere
adeguato alle risultanze della valutazione automatica
invocata, posto che, determinata la rendita catastale, era
risultato in relazione a essa superiore il valore
dichiarato in via provvisoria con la denuncia di
successione per la più gran parte degli immobili.
Chiedevano pertanto la riliquidazione dell’imposta in base
al criterio di valutazione automatica.
Il

ricorso

veniva

accolto

dall’adita

commissione

tributaria provinciale di Bari.
La

commissione

tributaria

regionale

della

Puglia

respingeva l’appello dell’ufficio affermando che l’imposta
dovevasi considerare applicabile in base al calcolo

1

automatico ancorché inferiore a quello dichiarato dal
contribuente nella denuncia di successione, stante la
necessità di tener conto, anche in base agli artt. 24 e 53
cost., del comportamento di buona fede dei contribuenti,
convinti che la richiesta di attribuzione di rendita
avrebbe comunque comportato l’adeguamento a questa del

valore dichiarato.
Avverso la decisione l’amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione in un motivo.
Gli intimati hanno replicato con controricorso.
Motivi della decisione
Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
34, 5 ° co., del d. lgs. n. 346 del 1990, 12 della l. n.
154 del 1988 e 10 della 1. n. 212 del 2000,
l’amministrazione sostiene che, a seguito della iscrizione
in catasto, la rettifica del valore dichiarato poteva
avvenire soltanto nei limiti della liquidazione di una
maggiore imposta che fosse risultata dovuta in base al
criterio di valutazione automatica invocato dal
contribuente, non anche previa riduzione del valore
dichiarato ove superiore alla valutazione automatica, a
nulla rilevando la circostanza dell’ignoranza dei
contribuenti circa le conseguenze del meccanismo di
valutazione automatica prescelto.
Il motivo è fondato.
Questa corte ha già chiarito che i valori dei beni
ereditari indicati nella dichiarazione di successione non
sono suscettibili di diminuzione in applicazione della

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valutazione automatica, perché l’opposta interpretazione
contrasta col principio generale, desumibile dal sistema
della imposizione sulle successioni e donazioni, secondo
il quale i contribuenti sono di regola vincolati ai valori
dei beni ereditari indicati nella dichiarazione di
successione (v. per tutte Cass. n. 8978-02; n. 20686-08).

Simile principio non confligge con l’affermazione circa il
diritto del contribuente di emendare la dichiarazione di
successione oltre il termine stabilito per la sua
presentazione, perché nella specie è pacifico che il
contribuente non ha operato alcuna riduzione del valore
dichiarato nella denuncia, ma ha semplicemente fondato la
pretesa di annullamento dell’avviso – e di conseguente
riliquidazione dell’imposta – sulla invocata applicazione
dell’art. 12 cit. oltre l’ambito proprio.
Donde il ricorso va accolto previa conferma del principio
di diritto secondo cui “in tema di imposta sulle
successioni, qualora il contribuente, ai sensi dell’art.
12 d.l.

14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni

dalla 1. 13 maggio 1988 n. 154, abbia manifestato la
volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica
previsto dall’art. 52, 4 0 co., del d.p.r. 26 aprile 1986
n. 131, in riferimento a immobili non ancora iscritti in
catasto, la successiva determinazione della rendita
catastale in misura tale che il valore calcolato ai sensi
dell’art. 52 cit. risulti inferiore a quello dichiarato in
via provvisoria non giustifica la riliquidazione

3

:7-ISENTT: D
:(EGiSTRAZIONE
Ai SENSI DEL D.P.R. .M1411 9-tg6
N. 13! TAD. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
dell’imposta, essendo il contribuente vincolato ai valori
.

dichiarati nella denuncia di successione”.
Poiché non appaiono necessari altri accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito col rigetto del
ricorso introduttivo dei contribuenti.

per giusti motivi desunti dalla peculiarità della
fattispecie nei suoi elementi di fatto.
Quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza
e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione
originariamente proposta contro l’avviso di liquidazione;
compensa le spese del giudizio di merito e condanna gli
intimati, in solido, al pagamento di quelle relative al
giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 30 maggio 2013.

Il onsigliere estensore

ktAam.i.4, V,O.k…1

Le spese del giudizio di merito possono essere compensatt

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