Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20969 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/09/2017),  n. 20969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19827/2015 proposto da:

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO SALERNO;

– ricorrente –

e contro

M.R., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza del 18/5/2015 la Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, avverso il decreto di pagamento n. 59/2014 in favore dell’avv. M.R., emesso nel procedimento civile n. 571/2013 RG pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno – sezione Minorenni.

Rilevava l’ordinanza che a norma dell’art. 170 del citato D.P.R., l’opposizione poteva essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto impugnato.

Nel caso di specie emergeva che il decreto era stato comunicato al PG in data 11 giugno 2014 e che viceversa l’opposizione era stata proposta mediante deposito presso la Cancelleria della Corte in data 3 luglio 2014, ben oltre il suddetto termine.

Avverso tale provvedimento propone ricorso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno sulla base di un motivo, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Con ordinanza del 20/1/2017 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero, in quanto erroneamente effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Provvedutosi a tanto, la causa è stata fissata per l’udienza camerale del 7 luglio 2017.

Il ricorso è fondato.

Lamenta la ricorrente che erroneamente sia stato applicato all’opposizione de qua il termine di venti giorni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, senza tenere conto del fatto che a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, è stata soppressa la previsione relativa al termine di venti giorni per l’opposizione, dovendo invece farsi riferimento, in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore, al termine generale di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. A tal fine deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, in riferimento all’art. 76 Cost..

In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016).

Per l’effetto, avendo la decisione gravata fatto ricorso, ai fini della valutazione della tempestività, ad un termine non più suscettibile di applicazione, occorrendo invece tenere conto ai fini in esame delle autorevoli indicazioni offerte dalla Consulta, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio per alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le statuizioni in merito alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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