Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20969 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35461-2018 proposto da:

TITTAFERRANTE SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORELLO TATONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA DI MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ABRUZZO, depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. La società Tittaferrante impugnato l’avviso di pagamento TARI 2015 assumendo la carenza del presupposto impositivo poichè in gran parte degli spazi dedicati alla propria attività commerciale produce solo ed esclusivamente rifiuti speciali rappresentati da imballaggi terziari (cartoni e cellophane) che non conferisce, ma che vengono autonomamente smaltiti tramite uno specifico impianto (compattatore) di cui si è dotata la società; deduce inoltre la sussistenza di un giudicato esterno applicabile alla fattispecie. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Propone appello il contribuente e la CTR dell’Abruzzo con sentenza depositata il 13.6.2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile il giudicato formatosi relativamente ad altro anno di imposta e, nel merito, che è corretta la assimilazione operata dal Comune ai rifiuti urbani degli imballaggi e scarti prodotti dal ricorrente, la quale non ha fornito prova della natura di imballaggi terziari prodotti. Rileva inoltre il giudice d’appello che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 comporta il diritto a una riduzione tariffaria determinato – a consuntivo- in base a criteri di proporzionalità rispetto al recupero e non la riduzione della superficie tassabile.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. nonchè del D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 190 e 193 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – Deduce che sulla questione dedotta si è già formato il giudicato per effetto della sentenza della CTR di Pescara n-286/2012 relativa all’anno di imposta 2012 la quale ha affermato che la società produce rifiuti speciali sulle aree in questione. Secondo la parte la predetta sentenza comprova sia la tipologia di imballaggi prodotti sia le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali tossici ad esclusiva opera della società e il diritto al versamento di minore imposta, stante l’accertata produzione di rifiuti speciali non assimilabili nonchè il loro smaltimento in proprio mediante compattatore e ditta autorizzata. Il motivo è infondato.

Sin dall’anno 2006 le sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 13916/06), nel delineare i presupposti dell’estensione del giudicato esterno nel tempo, posero in evidenza come tale peculiare efficacia (non ostacolata dal principio di autonomia dei singoli periodi d’imposta) riguardasse unicamente l’accertamento di quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere ‘tendenzialmente permanentè, con esclusione – per contro – dei fatti privi della caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo. Questa impostazione è stata innumerevoli volte ribadita, ma anche puntualizzata, nel senso che (Cass. n. 4832/15): “in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale” (cfr. anche Cass. nn. 21824/18; 30033/18). Si è più recentemente precisato che “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili: ne deriva che, in tema di ICI, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta” (Cass. ord. 7417/19). Alla luce di questo orientamento – formatosi su tributi ‘annualì diversi dalla TARSU/TARI, ma per la sua portata generale anche a queste ultime certamente riferibile – l’identità del tributo, delle parti e dell’oggetto dell’imposizione (vale a dire, gli stessi elementi che, secondo la società ricorrente, dovrebbero giustificare nella specie l’efficacia preclusiva data dalla sentenza della CTP di Pescara) costituiscono presupposto necessario, ma non sufficiente, di estensione dell’efficacia temporale del giudicato. Ciò perchè gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio attengono ai requisiti della esenzione di una porzione dello stabilimento in ragione di tre circostanze fattuali (l’esclusiva produzione in essa di rifiuti speciali non assimilabili, in quanto imballaggi secondari e terziari; l’inesistenza di servizio di raccolta differenziata; l’avvio ‘in propriò alla compattazione ed allo smaltimento che non hanno, in applicazione del su riportato indirizzo, carattere necessariamente nè tendenzialmente permanente. Si tratta di circostanze contingenti che, ancorchè riprodottesi negli anni e come tali accertate dal giudicato, non sono per loro natura produttive di effetto pluriennale o di durata ben potendo, nell’anno ancora oggetto di accertamento, non aver più operato, ovvero aver operato con modalità diverse (si veda tra le stesse parti Cass. n. 32741/2019)

4.- Con il secondo motivo, la parte lamenta la violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63 (recte: art.62) comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 226 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La parte deduce l’errore della CTR laddove ha escluso che il ricorso della società opponente potesse essere scrutinato per ipotesi di esclusione dal tributo e ha ravvisato la diversa ipotesi di riduzione dello stesso; per avere affermato il principio della assimilabilità a termini di regolamento dei rifiuti speciali a quello dei solidi urbani riconoscendo all’ente un inesistente diritto di tassazione in senso riduttivo, subordinato ad istanza di parte, delle tariffe mediante ragguaglio della estensione delle superfici tassabili e della quantità di rifiuti smaltiti, nonchè la reiterata violazione dell’art. 2967 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova.

Il motivo è infondato.

La CTR non ha affermato la legittimità della assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, ma piuttosto che essa ricorrente non ha fornito prova della natura di imballaggi terziari dei rifiuti prodotti in via continuativa e prevalente nelle aree di cui si tratta. Ha inoltre affermato che ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 le operazioni di avviamento recupero dei rifiuti speciali non comportano la riduzione delle superfici tassabili, ma solo la riduzione tariffaria determinata in concreto e a consuntivo in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviate recupero la cui dimostrazione che incombe sul contribuente. Ha quindi rilevato, con giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione, che tale riduzione non spetta alla contribuente che non ha fornito prova specifica della effettiva superficie destinata alla produzione dei predetti rifiuti e non ha adempiuto all’onere di denuncia e informazione dell’ente impositore in ordine alla superficie. Così facendo il giudice d’appello si è attenuto ai principi interpretativi fissati da questa Corte, che in più occasioni ha affermato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (Cass. 10634/2019; Cass. 21250/2017; Cass. n. 32741/2019 tra le stesse parti, sopra citata) Inoltre, in tema di imballaggi terziari, e fermo restando il giudizio in fatto come sopra reso dalla CTR sul difetto di prova, questa Corte ha affermato che essi sono oggetto di un regime speciale fondato sul divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sicchè, essendo previsto per gli imballaggi secondari l’esonero dalla privativa comunale ove sia provato l’avviamento a recupero (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, applicabile “ratione temporis”), l’operatore economico ha l’onere di dimostrare il conferimento degli stessi ai soggetti autorizzati giovandosi, in tal caso, non già della riduzione della superfice tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali, bensì del diritto alla riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (Cass. 703/2019; cfr. anche Cass. 10010/2019; Cass. 15832/2018). Anche su questo punto pertanto, la CTR si è attenuta ai principi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, evidenziando in punto di fatto che la ricorrente non ha fornito prova specifica della effettiva superficie destinata alla produzione di rifiuti non adempiendo al onere di denuncia e informazione dell’ente impositore in ordine predetta superficie.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 ottobre 2020

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