Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20968 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20968 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 538-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GUIDA DI GUIDA FABRIZIO in proprio, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo
studio dell’avvocato GUIDA DI GUIDA FABRIZIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/09/2013

avverso la sentenza n. 3/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA DI GUIDA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha

538-09

Svolgimento del processo
Fabrizio Guida Di Guida impugnava dinanzi alla commissione
tributaria provinciale di Roma una cartella di pagamento
dell’imposta di successione in morte del padre. Denunziava
la carente motivazione dell’atto, l’errata applicazione

della sanzione pecuniaria Invim e la tardività della
notificazione.
Radicatosi il contraddittorio,

l’ufficio finanziario

opponeva che l’imposta di successione era stata
correttamente liquidata e che, trattandosi di impugnazione
di una cartella preceduta da rituale notificazione
dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione,
dovevano considerarsi inammissibili tutte le eccezioni
concernenti il tributo.
Il ricorso del contribuente, dichiarato inammissibile dal
giudice di primo grado, era accolto dalla commissione
tributaria regionale del Lazio con sentenza in data 16-62008, la quale annullava la cartella sulla essenziale
considerazione che erano stati denunciati anche vizi
propri, stante che l’ufficio aveva chiesto il pagamento di
tributi diversi da quelli contenuti nell’avviso di
liquidazione. Osservava che non era consentito
all’amministrazione di modificare nel corso di giudizio il
titolo di pagamento dei tributi, cosa che l’ufficio aveva
fatto modificando la propria pretesa da “sanzioni
pecuniarie Invim” in “tardivo pagamento”, con conseguente
mutatio libelli.

1

Per la cassazione della sentenza d’appello, l’agenzia
delle entrate ha proposto ricorso affidato a quattro
motivi.
L’intimato ha replicato con controricorso e successiva
memoria.
Motivi della decisione

I. – Con quattro motivi di ricorso, tra loro connessi, la
ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione
di norme di diritto (artt. 67 del d.p.r. n. 43 del 1988,
27, 33, 37 e 41 del d. lgs. n. 346 del 1990, 13 del d.
lgs. n. 471 del 1997, 345 c.p.c.) e il vizio di
insufficiente e omessa motivazione (art. 360, n. 5,
c.p.c.) su punti decisivi.
Il complesso delle critiche è in ciò: che l’impugnata
sentenza non avrebbe considerato che la cartella era stata
notificata dopo che l’avviso di liquidazione dell’imposta
di successione aveva acquistato efficacia di titolo
esecutivo per mancato gravame. Sicché la cartella era
stata emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria
inerente l’omesso pagamento dell’imposta di successione.
Per questa ragione l’ufficio, in replica all’avverso
appello, aveva dedotto l’esistenza di un errore di
dicitura della cartella, laddove era stata indicata la
“sanzione Invim”, atteso che in verità la sanzione era
scaturita

dal

mancato

pagamento

dell’imposta

di

successione parimenti liquidata, tanto che era stata
applicata, ai sensi del d. lgs. n. 471 del 1997, nel 30 %
di quella imposta. Conseguentemente il riferimento alla

2

sanzione Invim era stato precisato imputabile a mero
errore materiale, facilmente riconoscibile proprio per il
fatto che l’unica imposta richiesta in cartella era stata
giustappunto quella di successione comunicata con
l’avviso.
Codesti profili l’impugnata sentenza non si era fatta

carico di valutare, o comunque aveva valutato in modo
insufficiente, omettendo oltre tutto di spiegare perché,
anche a seguirsi l’argomentare circa la qualificazione
delle sanzioni pecuniarie (per Invim, anziché per omesso
versamento) dovesse rimanere travolta pure l’imposta
principale.
II. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.
Dall’impugnata sentenza risulta che il contribuente aveva
appellato la decisione di primo grado sostenendo che con
la cartella erano state iscritte a ruolo somme non dovute
a titolo di sanzioni pecuniarie Invim e ribadendo le
eccezioni di carenza di motivazione della cartella< in quanto non era stato notificato un previo avviso di irrogazione di tali sanzioni. La commissione tributaria regionale ha condiviso l'eccezione al riguardo sollevata, secondo la quale la pronuncia di primo grado aveva inammissibilmente "consentito all'ufficio nel corso del giudizio di mutare il titolo della richiesta da sanzione pecuniaria Invim in tardivo pagamento". III. - La motivazione al riguardo fornita dal giudice d'appello appare apodittica. 3 Infatti, controdeducendo all'appello, l'agenzia aveva obiettato che affetta da errore materiale era, nell'atto, la sola dicitura giustificativa della sanzione, la quale, ancorché erroneamente indicata come "sanzione pecuniaria Invim", era stata applicata per mancato pagamento dell'imposta di successione; e del resto la sanzione detta era stata computata nel 30 % dell'importo preteso a titolo d'imposta, così da rendere l'errore materiale agevolmente riconoscibile dal contribuente. Il giudice d'appello ha reso la decisione affermando che, invece, s'era trattato di un mutamento della pretesa tributaria. Tuttavia nulla ha evidenziato al fine di rendere intelligibile il percorso logico posto a base del convincimento. In questo senso l'impugnata sentenza resta affetta da motivazione insufficiente sul fatto specifico della esistenza di un errore materiale nella compilazione della cartella, riconoscibile alla luce dei dati in essa riportati a proposito della correlazione percentuale (30 %) tra l'ammontare della sanzione applicata e l'ammontare dell'imposta di successione pretesa. IV. - La deficienza motivazionale incide sull'affermazione consequenziale in ordine all'esistenza di un mutamento, non consentito, del titolo della pretesa (equiparabile alla causa petendi), dal momento che non costituisce mutamento rilevante in tal senso la circostanza che, in giudizio, il creditore (nella specie erariale) si sia limitato a precisare l'esatto significato della propria 4 pretesa correggendo un errore materiale di scrittura dell'atto contenente. Deve ricordarsi che questa corte ha più volte affermato, per il processo ordinario di cognizione, che non determina mutamento della domanda la rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione (v. Cass. n. 12470-02; 25473-10). Un eguale criterio deve orientare il giudice tributario nelle controversie a lui devolute, giacché la precisazione effettuata con una memoria, quanto all'effettività del titolo della pretesa fiscale, non altera i termini sostanziali della controversia, né muta il fatto giuridico costituito dalla pretesa originariamente vantata, e neppure introduce un tema di indagine completamento nuovo rispetto a quello inizialmente proposto. V. - Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza cassata. Segue il rinvio della causa alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale provvederà a riesaminare la previa questione attinente al dedotto errore materiale, fornendo un convincimento supportato da idonea motivazione e uniformandosi - ove infine l'errore sia ritenuto esistente - all'insegnamento appena citato. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. 5 ESENTE DA REGISTRAZIONE ;4,2.1.76 1 Al NS.E11\31SI I.1.9:, A rfRiUllLIA aeA e ntenz3 MATP1 La Corte accoglie il ricorso, cassa 1' impugnata rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta Il Insigliere es ensore U■).)•-•-/ sezione civile, addì 30 maggio 2013.

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