Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20968 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8168-2010 proposto da:

D.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ZANGRILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE ANTONIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANTO ANGELO

R., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

ANCORA, PORTALURI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/03/2009 R.G.N. 3096/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato SCHIANTO ANGELO in proprio e per delega

dell’Avvocato ANCORA LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.P. ha chiesto la condanna della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, al pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

Il Tribunale di Lecce, ritenuta la prescrizione del diritto vantato dal lavoratore, ha rigettato la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’Appello di Lecce limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che la Corte territoriale ha compensato, confermando, invece, la statuizione di rigetto della domanda.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione D.S.P. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl.

La società resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione delle norme in materia di prescrizione, ed in particolare degli artt. 2948, 2946 e 2934 c.c., sul rilievo che la prescrizione, nel caso in esame, sarebbe stata interrotta dalla richiesta del tentativo di conciliazione fatta dal lavoratore alla commissione di conciliazione e dalla successiva comunicazione di detta richiesta fatta dalla commissione al datore di lavoro, chiedendo a questa Corte di stabilire se “per interrompere la prescrizione è sufficiente un atto (dichiarazione) che, esplicitamente o implicitamente, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante la dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2943 c.c.” e se “la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto”.

2.- Il primo quesito, oltre ad essere estremamente generico, è inconferente in quanto inidoneo ad investire la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, secondo b cui, poichè l’interruzione della prescrizione consegue solo ad una richiesta proveniente dal creditore e diretta al debitore, non produrrebbe tale effetto la richiesta del tentativo di conciliazione inviata dal lavoratore (solo) alla commissione di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. 3.- Deve rimarcarsi, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – e quindi anche al ricorso in esame – nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico- giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

4.- Questa Corte ha, inoltre, più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. n. 5208/2010, Cass. n. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite n. 27368/2009); per gli stessi motivi, il quesito di diritto non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla S.C. di stabilire se sia stata violata o meno una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. n. 1285/2010, Cass. n. 4044/2009).

5.- Nella specie, il primo dei due quesiti formulati da parte ricorrente a chiusura dell’unico motivo di ricorso, per come sopra riportato, non risulta adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le relative censure, in quanto non individua in alcun modo il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, nè propone un principio diverso e alternativo rispetto a quello applicato dal giudice di merito, ma si limita inammissibilmente ad una generica richiesta rivolta a questa Corte, rispetto alla quale dovrebbe seguire una risposta affermativa, che si risolverebbe solo nella riproduzione astratta di un principio generale, pacificamente applicabile in tema di interruzione della prescrizione (cfr. Cass. n. 15766/2006).

6.- Analoghe considerazioni possono farsi anche per il secondo quesito: anche in questo caso, infatti, non essendo stata messa in discussione, con il quesito, la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale, la risposta al quesito stesso non potrebbe comunque avere rilievo decisivo ai fini della decisione della causa.

5.- Il ricorso va dunque rigettato.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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