Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20968 del 01/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35338-2018 proposto da:
IRPINIAMBIENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO, 92, presso
lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
Contro
COMUNE DI QUINDICI, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5281/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.- La società IRPINIA AMBIENTE s.p.a. ha opposto l’avviso di pagamento per la TARI 2012 lamentando la omessa notifica degli atti presupposti e la insussistenza ed inesigibilità del credito sotteso alla cartella. Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado. Propone appello la società e la CTR della Campania (Salerno), con sentenza del 4.6.2018 ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto con esso sono state ribadite le deduzioni esposte in primo grado.
2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Non si è costituito il Comune intimato, nè l’Agenzia delle entrate. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Diritto
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4. Si deduce l’erroneità della decisione impugnata in quanto l’atto di appello conteneva tutti i requisiti di specificità si deduce che il dissenso della parte soccombente e ben può investire la decisione impugnata nella sua interezza. Il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si deduce che la CTR ha comunque inserito taluni argomenti di merito in ordine alla esaustività della motivazione di primo grado in particolare mancanza di valore probante della planimetria; che messo l’esame delle sue argomentazioni difensive in particolare sulla mancata notifica degli atti presupposti. Parte ricorrente deduce che è stato omesso l’esame delle sue argomentazioni difensive in particolare sulla mancata notifica degli atti presupposti.
Il primo motivo è fondato.
Il giudice di secondo grado non si è attenuto al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 32954/2018).
Il secondo motivo è inammissibile, posto che gli argomenti di merito esposti nella sentenza impugnata -in verità in modo molto succinto-sono argomenti ad abundantiam e come tali non impugnabili. Poichè infatti il giudice d’appello ha pronunciato la inammissibilità dell’appello, si tratta di affermazioni che non hanno spiegato alcuna influenza sul dispositivo della sentenza, improduttivi di effetti giuridici e che non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018; Cass. 30393/2017)
Ne consegue in accoglimento del primo motivo la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito.
Il giudice del rinvio deciderà sulle spese anche del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la decisone sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 ottobre 2020