Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20967 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16633-3011 proposto da:

A.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DETTO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4681/2010 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 23/07/2010 r.g.n. 740/2009;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/16 dal consigliere dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 15 luglio 2010) respinge l’appello di A.A. – già dirigente dell’Agenzia delle Entrate – avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 23008/2006, di rigetto della domanda dell’ A. diretta ad ottenere dalla Agenzia delle Entrate di Napoli la ricostruzione della carriera per il periodo (OMISSIS) (con condanna dell’Agenzia al pagamento delle differenze retributive e dei contributi, oltre agli accessori) in seguito alla favorevole conclusione di due procedimenti penali a proprio carico, per effetto dei quali erano stati disposti la sospensione dal servizio, il successivo recesso e, infine, la riammissione in servizio del ricorrente, poi cessato dal servizio per collocamento a riposo (a decorrere dall'(OMISSIS)).

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) l’appellante sostiene l’erroneità dell’avvenuta applicazione nella specie dell’art. 29 del CCNL del Dirigenti Comparto Ministeri per il quadriennio 1994-1997 e per il quadriennio 19982001, in luogo della disciplina dettata dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 96 e 97;

b) la censura non è fondata;

c) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 in conformità con la legge delega di riforma del pubblico Impiego, ha previsto la delegificazione in materia a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997 e, in ogni caso, dal momento della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1998-2001;

d) l’appellante non ha articolato deduzioni sul punto e anche il richiamato parere 5 febbraio 2001 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si riferisce alla precedente normativa e, comunque, riguarda la tematica della “restituito in integrum” per il periodi di sospensione dal servizio eccedenti la durata della sanzione disciplinare, mentre è pacifico che l’ A. non è stato sottoposto a procedimento disciplinare;

e) bene ha fatto quindi il Tribunale a fare riferimento – per respingere la domanda -all’art. 29 del CCNL del Dirigenti Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 (che è l’unico prodotto in giudizio), il cui comma 5, inequivocamente, collega la ricostruzione della carriera conseguente a sospensione dal servizio all’ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso, sicchè tale norma non è applicabile nella specie perchè il giudizio penale a carico dell’ A. non si è concluso con assoluzione definitiva con formula piena per tutti i capi di imputazione, visto che per il reato di abuso d’ufficio si è avuta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e solo per i fatti di corruzione si è avuta l’assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto;

f) non possono esservi dubbi sulla desumibilità “ratione temporis” della disciplina della ricostruzione della carriera in oggetto dalla suindicata norma contrattuale, visto che la fattispecie da cui trae origine la pretesa qui azionata si è perfezionata soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Napoli di assoluzione/prescrizione, avvenuto il 2 novembre 2001, quindi sotto la vigenza del CCNL del Dirigenti Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 cit.;

g) per completezza si sottolinea che, come si evince anche dalla sentenza n. 275 del 1990 della Corte costituzionale, l’interessato aveva la facoltà di rinunciare alla prescrizione in sede penale onde ottenere una decisione assolutoria su tutti i capi di imputazione e potere così avere la ricostruzione della carriera.

2.- Il ricorso di A.A. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 96 e 97 nonchè del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile alla presente fattispecie l’art. 29 del CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 e non i citati D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 96 e 97.

Si rileva che la sospensione dal servizio del ricorrente, prima obbligatoria e poi facoltativa, è stata disposta nel (OMISSIS), il recesso per giusta causa è stato intimato nel (OMISSIS) a seguito della condanna nel giudizio penale di primo grado, la riammissione in servizio con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro conseguente all’assoluzione in appello risale al 26 settembre 2003.

Conseguentemente si sostiene che la Corte partenopea, avendo ritenuto applicabili nella specie il D.Lgs. n. 165 del 2001e il CCNL suindicato, avrebbe erroneamente attribuito alla relativa disciplina effetti retroattivi, in quanto avrebbe considerato regolata da tale normativa la fattispecie di cui si discute nel presente giudizio, che avendo avuto origine in epoca antecedente la vigenza del D.Lgs. n. 165 cit. e del CCNL cit., avrebbe dovuto considerarsi disciplinata dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 96 e 97.

In base a tali ultime disposizioni nel caso in cui al procedimento penale non segua entro 180 giorni quello disciplinare la sospensione cautelare perde ogni efficacia, sicchè il dipendente ha diritto alla ricostruzione del rapporto e tale diritto è da riconoscere anche nell’ipotesi di conclusione del procedimento penale per estinzione del reato per prescrizione.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001.

Si afferma che una corretta interpretazione della suddetta norma contrattuale avrebbe dovuto portare la Corte d’appello a considerarla applicabile anche all’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione. Diversamente, infatti, il dipendente verrebbe ad essere sanzionato sul piano disciplinare per fatti non aventi rilevanza penale (si cita Cons. Stato Ad. Plen. 2 maggio 2002 e Cons. Stato, parere 5 febbraio 2001).

1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia, rappresentato dalla motivazione del provvedimento di riammissione in servizio del ricorrente, datato 15 settembre 2003.

Si sostiene che tale provvedimento – che viene trascritto nel ricorso – era da intendere come revoca del precedente recesso, essendone da escludere la configurabilità come assunzione “ex novo” (dato il principio del pubblico concorso).

2 – esame delle censure.

3.- L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta al rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

4.- Come esattamente affermato dalla Corte d’appello la fattispecie da cui trae origine la pretesa azionata nel presente giudizio – rappresentata dalla domanda dell’attuale ricorrente di ricostruzione della carriera in seguito alla favorevole conclusione di due procedimenti penali a proprio carico – si è perfezionata soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Napoli di assoluzione/prescrizione, avvenuto il 2 novembre 2001.

Del resto che il perfezionamento della fattispecie in oggetto si verifichi solo con il passaggio in giudicato della sentenza penale favorevole risulta non solo dalla contrattazione collettiva, ma anche dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 97 (invocato dal ricorrente, erroneamente), ove si contempla espressamente la “sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato”.

Ciò rende indubitabile che la disciplina cui fare riferimento sia quella dettata dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 anch’esso applicabile “ratione temporis” per la stessa ragione.

4.1.- A ciò va aggiunto che, già nell’art. 45 del CCNL Area Dirigenti del Comparto Ministeri 1994-1997, si è stabilito che: “1. A norma del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1, dalla data della stipula del presente CCNL, sono inapplicabili nei confronti del personale dell’autonoma area dirigenziale, le disposizioni di legge e i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nel contratto medesimo, a partire dalle disposizioni generali e particolari del D.P.R. n. 748 del 1972”. E, nello stesso articolo, nella elencazione delle disposizioni individuate come non più applicabili, si sono inclusi: “h) con riferimento al recesso: D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99”.

Nè va omesso di rilevare che nel provvedimento di riammissione dell’ A., riprodotto nel presente ricorso, si fa espresso riferimento all’art. 27 e art. 29, comma 3, CCNL Area Dirigenza.

4.2.- Tutto questo porta al rigetto del primo motivo di ricorso – incentrato sull’assunto secondo cui la fattispecie di cui si tratta avrebbe dovuto considerarsi disciplinata dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 96 e 97 anzichè dall’art. 29 del CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 – ed esime questa Corte dall’esaminare l’esattezza o meno della lettura offerta dal remittente del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 96 e 97 visto che tali disposizioni sono pacificamente inapplicabili nella specie.

5.- Anche il secondo motivo non è fondato.

5.1.- In primo luogo si sottolinea che, nelle relative argomentazioni il ricorrente richiama, senza neppure indicarne i dati di raccolta completi, la sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 maggio 2002 e il parere dello stesso Consiglio di Stato 5 febbraio 2001, ma non provvede alla relativa allegazione nè ne riporta i brani essenziali in ricorso, in contrasto con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

5.2.- Nel merito tutte le censure – senza contestare l’osservazione della Corte territoriale secondo cui il giudizio penale a carico dell’ A. non si è concluso con assoluzione definitiva con formula piena per tutti i capi di imputazione, visto che per il reato di abuso d’ufficio si è avuta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e solo per i fatti di corruzione si è avuta l’assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto – sono incentrate sull’assunto in base al quale la corretta interpretazione della normativa contrattuale avrebbe dovuto portare a consentire la ricostruzione della carriera anche nell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, perchè diversamente il dipendente verrebbe ad essere sanzionato sul piano disciplinare per fatti non aventi rilevanza penale.

5.3.- Tale assunto – che non potrebbe trovare alcun riscontro nel dato testuale dell’art. 29 sia del CCNL 1998-2001 (da applicare) sia del CCNL del 1994-1997, visto che in essi si fa esclusivo riferimento, per la ricostruzione della carriera, alla sentenza definitiva di assoluzione – è comunque del tutto destituito di fondamento.

5.4.- E’, infatti, pacifico che la sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione non è una sentenza di assoluzione tanto che si afferma l’interesse ad impugnare dell’imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129 c.p.p., comma 1, in quanto detto interesse sussiste tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato – da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione – possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame (Cass. pen. 1 luglio 2015, n. 35989; 5 giugno 2015, n. 24300; 27 settembre 2013, n. 40069), salva restando la facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione al fine di ottenere una assoluzione nel merito (Cass. pen. 25 marzo 2015, n. 12602).

Con riguardo a tale ultima evenienza, nella sentenza impugnata, la Corte partenopea ha sottolineato che, per avere la ricostruzione della carriera, l’interessato aveva la facoltà di rinunciare alla prescrizione in sede penale onde ottenere una decisione assolutoria su tutti i capi di imputazione.

E anche su tale osservazione nulla si dice nel ricorso.

6.- Per effetto del rigetto del secondo motivo, il terzo motivo resta assorbito, in quanto la non equiparabilità della sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione alla sentenza definitiva di assoluzione, rende del tutto ininfluente la valutazione dalla motivazione del provvedimento di riammissione in servizio del ricorrente, come, peraltro, ha implicitamente ritenuto la Corte d’appello.

3 – Conclusioni.

7.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Cos’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2016

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