Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20967 del 08/9/2017

Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20967

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 29912 del 2014 proposto da:

G.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniela

Patriarchi e Filippo Bauzulli, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa in data 4 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Massa ha rigettato, con decreto in data 12 marzo 2013, l’istanza di liquidazione dei compensi presentata dall’Avv. G.C. per la difesa d’ufficio espletata in favore di A.M. nel procedimento di esecuzione n. 17/12.

2. – Il Giudice del Tribunale di Massa, con ordinanza in data 4 aprile 2014, ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dall’Avv. G., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, avverso detto decreto.

Il Giudice a quo ha ricordato che qualora la irreperibilità sia stata dichiarata con provvedimento formale, il difensore d’ufficio è esonerato dall’onere di effettuare ricerche del patrocinato, onere che ricorre solamente nel caso in cui l’irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale. Il Giudice ha tuttavia sottolineato che tale principio non può trovare applicazione nella specie, poichè tra il decreto di irreperibilità (emesso nel 2010) e il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione (emesso nel 2013) è intercorso un periodo di notevole durata, tale da richiedere l’effettuazione, da parte del difensore, delle ricerche indicate nel decreto di rigetto allo scopo di accertare la persistenza della irreperibilità del condannato.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Giudice del Tribunale di Massa l’Avv. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 novembre 2014, sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., n. 1, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117, rilevando che, in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, nemmeno contestato o posto in discussione nel procedimento principale, dichiarativo delle irreperibilità dell’imputato, ed evidentemente già preceduto dalle ricerche infruttuose previste ai fini della dichiarazione di irreperibilità, non può porsi a carico del difensore, il quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, quale difensore di ufficio, in favore di imputato irreperibile, l’onere di dare la prova della persistente irreperibilità.

Il secondo mezzo lamenta nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., commi 6 e 7, sul rilievo che la motivazione del provvedimento sarebbe meramente apparente.

2. – Il primo motivo è fondato.

Dalla giurisprudenza di questa Corte si trae che il difensore d’ufficio dell’indagato, dell’imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, ma, qualora l’irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale, la corresponsione del compenso è sottoposta alla condizione che egli dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale (Cass. pen., Sez. 4, 28 gennaio-30 marzo 2009, n. 13816). Qualora invece il patrocinato sia stato dichiarato irreperibile, il difensore d’ufficio, per ottenere la liquidazione, non ha l’onere di effettuare ricerche del patrocinato (Cass., Sez. 4 pen., 22 ottobre-17 dicembre 2008, n. 46392).

Nella concreta fattispecie, pur in presenza di una formale dichiarazione di irreperibilità, il Tribunale di Massa, con il provvedimento qui impugnato, ha ritenuto che fosse onere del difensore effettuare le necessarie ricerche allo scopo di accertare la persistenza della irreperibilità del condannato.

Orbene, di un siffatto onere non vi è traccia alcuna nelle disposizioni che disciplinano la materia de qua.

Come ha esattamente evidenziato il pubblico ministero nelle conclusioni scritte, una formale dichiarazione di irreperibilità certamente non cristallizza in via definitiva la situazione, ben potendo il soggetto interessato divenire successivamente reperibile: ma di ciò il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione (ricavando altresì la prova della conoscenza di tali elementi da parte del difensore interessato alla liquidazione dei compensi), non potendo altrimenti in alcun modo non tener conto del provvedimento dichiarativo della condizione di irreperibilità sul quale il difensore peraltro legittimamente ha fatto affidamento nel richiedere i compensi con la procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117.

Dunque, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, nemmeno contestato o posto in discussione nel procedimento principale, dichiarativo della irreperibilità del condannato – ed evidentemente già preceduto dalle ricerche infruttuose previste ai fini della relativa dichiarazione – non può porsi a carico del difensore, il quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, quale difensore di ufficio, in favore di condannato irreperibile, l’onere di dare la prova della persistente irreperibilità di quest’ultimo.

Nella concreta fattispecie, il giudice a quo non ha indicato alcuna concreta ed inequivoca circostanza rivelatrice della cessazione della irreperibilità dell’ A., nè ha spiegato perchè il lasso temporale intercorso tra il decreto di irreperibilità e il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione (rectius, il momento di presentazione dell’istanza di liquidazione) potesse far ritenere, di per sè solo, inattendibile il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero nella fase di esecuzione.

3. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo.

4. – L’ordinanza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Massa, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Massa, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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