Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20967 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 06/08/2019), n.20967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26664-2014 proposto da:

IMMOBILIARE MONTESPONDA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato TERESINA TITINA

MACRI’, rappresentato e difeso dall’avvocato ARNALDO AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2014 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

FIRENZE, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1072/2014, depositata il 5 maggio 2014, la CTC, sezione di Firenze, ha rigettato il ricorso proposto da Immobiliare Montesponda S.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Arezzo che, in integrale riforma della decisione di prime cure, aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio Iva di Arezzo, così confermando la legittimità di avviso di accertamento col quale era stato recuperato a tassazione, a fini IVA, il maggior importo (pari a Lire 100.000.00) della vendita di un natante intercorsa tra la parte, odierna ricorrente, e la Cielo e Terra S.a.s.;

– avverso la sentenza della CTC Immobiliare Montesponda S.r.l. ha proposto ricorso straordinario, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016;

– dalla documentazione allegata a detta memoria emerge, in effetti, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30/11/2018, n. 31021; Cass., 07/12/2017, n. 29394);

– si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 29394);

– le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46,comma 3 cit.), e alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra

le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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