Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20966 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31560-2018 proposto da:

OMNIA FONDAZIONE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CANINO, 22, presso

lo studio dell’avvocato SABRINA FORTUNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO DE VIVO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1858/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. Omnia Fondazione ONLUS ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale sono state recuperate a tassazione somme indebitamente percepite per agevolazioni fiscali per un ammontare complessivo di Euro 60.819,00. Ha eccepito la mancanza del contraddittorio preliminare, l’intervenuta decadenza del funzionario che ha sottoscritto l’atto, la mancata allegazione della delega ed ha affermato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione per il riconoscimento della qualifica di ONLUS. Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello la contribuente e la CTR del Lazio con sentenza del 23.3.2018 ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l’avviso di accertamento è stato sottoscritto dal capo ufficio controlli sulla base di delega di firma (allegata) rilasciata dal direttore provinciale. Ha inoltre ritenuto che nel caso di specie non si poteva riconoscere la qualifica di ONLUS alla fondazione in quanto nelle strutture dell’ente erano ospitati anziani autosufficienti e semi autosufficienti che pagavano personalmente la retta e non, come sarebbe necessario per assumere la qualifica di ONLUS, soggetti in situazioni marginali e disagio; in particolare ha verificato che gli ospiti, oltre ad essere in gran parte autosufficienti, pagavano rette corrispondenti ai prezzi di mercato e che non vi erano differenze nei pagamenti qualora vi fossero condizioni di disagio o gli ospiti non fossero autosufficienti.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 17, comma 1 bis, in relazione alla decisione della Corte Cost. n. 37/2015 e del D.Lgs. n. 460 del 1997. Il motivo è articolato in due punti. Al punto a) si deduce la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per “mancata instaurazione del contraddittorio propedeutica all’emanazione dell’atto, i poteri del del funzionario delegato et cetera”.

Al fine di illustrare il motivo la parte rimanda a quanto già illustrato dalla difesa nel primo e nel secondo grado di giudizio, da intendersi integralmente trascritto nel ricorso. Lamenta che il giudice di secondo grado non abbia esaminato “i documenti (in verità copiosi) offerti dalla ricorrente e versati in atti”.

Al punto b) si tratta delle “ragioni che hanno portato l’erario a qualificare l’odierna contribuente come ente sostanzialmente titolare di un’attività commerciale”. Lamenta che erroneamente si sarebbero confuse le situazioni di disagio economico con quelle di non autosufficienza fisica e psichica, mentre essa ricorrente aveva anche ampiamente documentato una condizione sanitaria di non autosufficienza degli ospiti. Si deduce che il giudice d’appello non ha esaminato la documentazione prodotta e di contro sussisterebbero i requisiti per considerare una ONLUS la ricorrente perchè le attività commerciali sarebbero delle attività connesse non prevalenti su quelle istituzionali.

Il motivo è inammissibile.

La parte ricorrente si richiama genericamente a quanto evidenziato in primo e secondo grado, senza specificare quali sarebbero le deduzioni che la CTR non ha preso in considerazione e senza illustrare specifiche censure alle articolate motivazioni rese dal giudice d’appello in punto di valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Nel merito della controversia, si lamenta l’omesso esame di fatti e documenti decisivi, ma senza trascriverne il testo o la parte significativa di essi nel ricorso per cassazione (Cass. 13625/2019). In particolare non sono trascritti e neppure sintetizzati i documenti – asseritamente – disattesi dal giudice d’appello che dimostrerebbero le condizioni di non autosufficienza degli ospiti delle case di cura, nonchè gli ulteriori atti e documenti che secondo la ricorrente consentirebbero di ritenere soddisfatti i requisiti posti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, commi 2 e 5, (cfr. Cass. 7311/2014). Di contro la CTR previo un accertamento in fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione, valorizza il dato che gli ospiti fossero prevalentemente anziani autosufficienti, che pagassero personalmente delle rette corrispondenti ai prezzi di mercato e che non vi erano differenze nei pagamenti per gli ospiti in condizioni di disagio o non autosufficienti. La CTR si è richiamata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nella nozione di “persone svantaggiate” contenuta nel D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), non si possono ricomprendere gli “anziani” per il solo fatto di essere tali, dovendo essere riferita ad individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale (Cass. 18396/2015); e che l’attività ha finalità di solidarietà quando lo svantaggio strettamente economico è suscettibile di essere riequilibrato dalla gratuità della prestazione o dalla simbolicità delle rette (Cass. 6005/2015).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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