Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20965 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6845/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.C., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. GIUSEPPE VACCARO, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. ANTONINO DIERNA in Roma, Via S. Tommaso d’Aquino,

116;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. CESARE

SANTUCCIO, elettivamente domiciliato in Catania, Via Francesco

Battiato, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 5415/04/2018, depositata

in data 4 dicembre 2018, notificata il 18 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente C.C. ha impugnato una cartella di pagamento relativa ai periodi di imposta degli anni 1991 e 1992 per IVA e ILOR, deducendo la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, nonchè la decadenza dall’azione di riscossione.

La CTP di Siracusa ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, con sentenza in data 4 dicembre 2018, ha accolto l’appello della contribuente. Ha osservato il giudice di appello che la cartella di pagamento è stata notificata oltre i termini di decadenza di cui alla L. 31 luglio 2005, art. 1, comma 5-bis, ritenendo inapplicabili le sospensioni e le proroghe dei termini previste nelle varie disposizioni succedutesi in relazione al sisma del 1990, non essendosi la contribuente mai avvalsa delle suddette sospensioni ed essendosi il termine di decadenza dalla riscossione verificatosi in epoca precedente l’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la contribuente; l’agente della riscossione si è costituito con controricorso aderendo alle conclusioni del ricorrente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, della VI Dir. n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con sentenza 17 luglio 2008, C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corto di Giustizia UE 15 luglio 2015, C-82/14, della decisione della Commissione UE (2015) final 14 agosto 2015, deducendo come sia pacifico che la contribuente abbia presentato dichiarazione di rimborso per redditi di impresa per IVA e ILOR. Deduce il ricorrente come la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha hanno diritto alla sospensione del pagamento delle imposte, con eccezione dei soggetti che svolgono attività di impresa, dovendosi avere riguardo alla nozione di impresa Eurounitaria. Deduce, pertanto, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto in contrasto con la normativa Eurounitaria il rimborso richiesto dalla contribuente in quanto imprenditore.

2 – Il ricorso, condividendosi l’eccezione articolata dalla contribuente controricorrente, è inammissibile, non risultando esservi stato alcun rimborso chiesto dalla contribuente per redditi di impresa, vertendo la presente controversia in materia di impugnazione di cartella di pagamento emessa per imposte dovute per i periodi di imposta degli anni 1991 – 1992, tardivamente notificata dal concessionario della riscossione.

3 – In ogni caso il ricorso è infondato, avendo la Corte di merito osservato che la sospensione dei termini per la riscossione presuppone che i contribuenti si fossero avvalsi delle agevolazioni previste dai provvedimenti normativi che le hanno disposte, in ciò uniformandosi ai principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di accertamento e riscossione di tributi, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari (Cass., 28 maggio 2019, n. 14531; Cass., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9494; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2434; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9891).

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore della contribuente controricorrente.

4.1 – La condanna viene posta in solido a carico anche dell’altro controricorrente adesivo RISCOSSIONE SICILIA SPA, posto che la parte che aderisce alle conclusioni della parte soccombente soggiace anche alle disposizioni in materia di spese processuali, ove risulti la soccombenza della parte adiuvata (Cass., Sez. U, 30 ottobre 2019, n. 27846).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente e la controricorrente RISCOSSIONE SICILIA SPA, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente C.C., che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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