Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20964 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20964 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 15376-2011 proposto da:
EUROMEAT SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARONGIU GIOVANNI, ODINO
2013

LUIGI, BODRITO ANDREA giusta delega in calce;
– ricorrente –

410
contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/09/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti nonchè contro

EUROTRADING SRL;
– intimato

di TORINO, depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRUMETTO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BODRITO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo
La Commissione tributaria della regione Piemonte con sentenza in data
20.4.2010 n. 20 in totale riforma della decisione di prime cure ha dichiarato
Alessandria nei confronti delle società Euromeat s.p.a., Eurotrading s.r.l. e
Nordfood s.r.l. ed aventi ad oggetto il recupero dei diritti doganali (dazio
non agevolato) e la irrogazioni delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 303
TULD in relazione ad importazioni di carni congelate effettuate negli anni
2002-2004 in ordine alle quali le indagini svolte dalla Guardia di Finanza
avevano accertato la indebita fruizione del dazio agevolato inerente
all’apertura ed alla gestione di contingenti tariffari alla importazione di
carni congelate.
I Giudici di merito premesso che al momento della scoperta della frode
(le società Eurotrading s.r.l. e Nordfood s.r.l. che avevano richiesto di partecipare al
contingente tariffario e di ottenere i relativi titoli alla importazione risultavano
“collegate”, ai sensi dell’art. 143 reg. CEE n. 2454/93, unitamente ad altre
diciannove società gestite dalla famiglia Signori, alla capogruppo Euromeat s.p.a. da
cui erano totalmente dirette, condizione ostativa al rilascio dei titoli espressamente
considerata dai reg. CE n. 954/2002 e n. 780/2003) i titoli AGRIM erano stati già

utilizzati dalla ditte e restituiti all’organismo emittente del Ministero delle
Attività Produttive e non potevano quindi essere più ritirati o revocati,
ritenevano corretto l’operato dell’Ufficio doganale tenuto dall’art. 10 reg.
CE n. 954/2002 a recuperare i benefici economici ottenuti dalle società con
la frode, essendo stata fornita la prova del collegamento societario dalla
corrispondenza, dagli appunti, dalle risultanze anagrafiche e dalle
comunicazioni elettroniche da cui emergevano le circostanziate

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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

legittimi gli avvisi in rettifica emessi dall’Ufficio delle Dogane di

disposizioni operative trasmesse al collegate da Euromeat s.p.a., cui era
riservata ogni decisione, per accedere ai contingenti tariffari.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società
Euromeat s.p.a., affidato a otto mezzi, con atto spedito per la notifica in
data 4.6.2011 e ricevuto il 9.6.2011 alla Agenzia delle Dogane e dalla
Ha resistito con controricorso soltanto la Agenzia delle Dogane.
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene dedotto il vizio di nullità per omessa
pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360co 1 n. 4 c.p.c., con
riferimento a questioni riproposte in grado di appello, già proposte con i
motivi nel ricorso introduttivo e dichiarate assorbite dal Giudice di prime
cure.
Dalla lettura della sentenza emerge che La CTR lombarda ha omesso del
tutto di esaminare le questioni concernenti:
– la nullità degli avvisi in rettifica per carenza del requisito di validità
della motivazione ex art. 7 legge n. 212/2000
le decadenza dell’Ufficio dall’esercizio della potestà di accertamento
in revisione ex art. 11 Dlgs n. 374/1990
la “carenza di legittimazione passiva e la inapplicabilità del regime
di solidarietà passiva” alla società Euromeat s.p.a..
Il vizio processuale di omessa pronuncia non determina per ciò stesso
l’accoglimento del ricorso le volte in cui la Corte, non occorrendo
procedere a verifiche in fatto essendo stata dedotta con il motivo di
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

t.
Con
Stefano O vieri

società Eurotrading s.r.1..

gravame una questione di mero diritto, può nell’esercizio dei poteri alla
stessa conferiti in funzione nomofilattica esaminare direttamente la
questione pretermessa pronunciando nel merito: a questa Corte, infatti,
deve ritenersi consentito, alla stregua di una interpretazione dell’art. 384co2
c.p.c. costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e
della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.. di omettere di
allorquando la questione di diritto sulla quale il Giudice di merito non ha
pronunciato non richieda ulteriori accertamenti in fatto e risulti, per
l’appunto, infondata (cfr. Corte eass. II sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I sez.
22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139).

Nessuna delle questioni pretermesse dal Giudice di appello risulta
fondata.

Il vizio di nullità degli avvisi neppure viene descritto nella parte
espositiva del motivo, essendosi limitata la società ricorrente ad allegare
apoditticamente la mancanza della indicazione dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche delle pretese doganali (oltre che ad un incomprensibile
richiamo ad un inesistente art. 50 bis del Dpr n. 633/1972): la doglianza risulta

peraltro smentita dalla parziale trascrizione della motivazione degli avvisi
(pag. 2 ricorso) da cui risulta che i provvedimenti impositivi recavano tutti
gli elementi conoscitivi necessari alla contribuente per predisporre le
opportune difese (gli avvisi individuano le società come solidalmente responsabili
per l’obbligazione doganale in quanto “…Euromeat s.p. a. attraverso una fitta rete
commerciale realizzata con società ad essa collegate … costituite ad hoc dai membri
della famiglia Signori attraverso il coinvolgimento di persone di fiducia, ha potuto
superare i limiti ed i vincoli imposti dai regolamento comunitari …conseguendo
indebitamente cospicui vantaggi in termini di agevolazioni daziarie…, ha

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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

Cons. t.
Stefano Olivieri

cassare la sentenza impugnata con rinvio, e decidere la causa nel merito,

partecipato all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità

di

partite di merce in questione…”).

La eccezione di decadenza dal termine triennale decorrente dalla data di
definitività dell’accertamento doganale ai sensi dell’art. 11co5 Dlgs n.
374/1990 (le importazioni concernono bollette doganali datate dal 7.10.2002 al
30.10.2006) non considera che la condotta fraudolenta, integrando fatti

suscettibili di valutazione penale, è stata oggetto di procedimento penale,
con la conseguenza che il termine decadenziale deve intendersi differito
alla data di irrevocabilità della sentenza penale, come previsto dall’art. 221
paragr. 3 e 4 CDC (secondo la interpretazione che della norma è stata fornita dalla
Corte di Giustizia con la sentenza 17.6.2010 in causa C-75/09 Agra s.r.1.):

essendo stata emessa la sentenza del GUP del Tribunale Ordinario di
Piacenza in data 11.8.2009 (cfr. doc 8 all, al ricorso), l’Ufficio non risulta
dunque incorso nella eccepita decadenza.
Quanto all’ultima questione con la quale si contestava l’accertamento
della corresponsabilità di Euromeat s.p.a. nelle operazioni di importazione,
se -da un lato- la stessa sembra risolversi nella reiterazione di una mera
difesa volta a negare la sussistenza degli elementi costituivi della
obbligazione doganale, nonché nella allegazione di nuove prove a sostegno
della tesi difensiva, dall’altro la contestazione si palesa comunque infondata
in quanto il titolo della solidarietà passiva della Euromeat s.p.a. nella
obbligazione doganale è stato puntualmente individuato dalla CTR nella
circostanza che tale società, pur non partecipando direttamente alla
assegnazione delle quote del contingente tariffario, assumeva direttamente
qualsiasi decisione in merito disponendo le operazioni che dovevano essere
compiute dalle società collegate, partecipando dunque alla condotta
fraudolenta avente ad oggetto la importazione di merce contingentata a
4
RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

C
Stefa

est.
ivieri

20.3.2003, le merci sono state tutte svincolate e gli avvisi sono stati notificati in data

dazio agevolato e venendo perciò ad assumere la posizione di soggetto
coobbligato ai sensi dell’art. 202 paragr. 3 CDC.
Quanto alla pronuncia penale di assoluzione, la mera allegazione
dell’esito del procedimento penale appare del tutto inadeguata a fornire la
prova decisiva pretermessa del Giudice tributario, non essendo stati
specificati gli accertamenti in fatto compiuti in quel procedimento che
selezionati e valutati dal Giudice tributario determinando con certezza un
diverso esito del giudizio favorevole alla contribuente.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 e del principio di obbligatorietà del
contraddittorio doganale, in relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c.
La ricorrente assume la illegittimità degli avvisi di accertamento in
rettifica in quanto non sarebbe stato osservato il principio di assicurazione
del preventivo contraddittorio nella fase antecedente la emissione dell’atto
impositivo, che troverebbe applicazione anche in materia doganale come
affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 18 dicembre 2008, in causa
C-349/07.
Il vizio denunciato, anche se non dedotto nei precedenti gradi di
merito, può essere esaminato “ex officio” dalla Corte in quanto con esso
viene fatta valere una violazione del diritto comunitario, conseguente ad
una interpretazione delle norme del CDC fornita con pronuncia del Giudice
comunitario, resa su rinvio pregiudiziale, sopravvenuta alla introduzione
del giudizio di appello, alla quale va riconosciuta efficacia vincolante per i
Giudici degli Stati membri, configurandosi, quindi, nel caso di specie una

5
RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

est.
C
Stefan Olivieri

avrebbero dovuto destituire di efficacia probatoria gli elementi fattuali

ipotesi tipica di “jus superveniens” direttamente conoscibile del Giudice
della controversia in corso.
Il motivo è tuttavia infondato sotto un duplice profilo:
la estensione retroattiva della efficacia delle sentenze interpretative
delle norme comunitarie emesse dalla Corte di Lussemburgo (nella
incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di
manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali la
Amministrazione intende fondare la sua decisione … …Tale obbligo incombe
sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano
decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario,
quand ‘anche la normativa comunitaria applicabile non preveda
espressamente siffatta formalità” -punti 37 e 38-) deve sempre essere

verificata alla stregua dell’esatta portata oggettiva del “dictum” della
pronuncia giurisdizionale e della specifica fattispecie sulla quale tale
pronuncia è chiamata ad incidere. Nella specie la sentenza
comunitaria viene ad integrare il procedimento amministrativo volto
all’accertamento del tributo in materia doganale introducendo, in
quanto indispensabile ad assicurare il rispetto del principio di difesa,
un ulteriore elemento di validità dell’atto impositivo, richiedendo
che la persona o la impresa coinvolta in una decisione
potenzialmente lesiva possano “far valere le proprie osservazioni
prima che la stessa sia adottata”, tanto al fine di “correggere un
errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale”
in modo da incidere sull’an e sul quid della decisione (punto 49).
Orbene la mancanza di tale requisito procedimentale configura un
vizio di invalidità (vizio di legittimità) che si riflette sul
provvedimento amministrativo finale determinandone la
annullabilità: trattasi quindi di requisito che incide sul momento
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

C s. est.
Stefan Olivieri

specie trattasi del principio secondo cui “i destinatari di decisioni che

genetico del rapporto tributario (formazione del titolo) e non anche
sul contenuto delle obbligazioni o sulla attuazione del rapporto
tributario. La pronuncia della Corte di Giustizia -nello specifico
caso in esame- non viene infatti a dettare la “regula juris” applicabile
al rapporto di diritto sostanziale controverso (come definito
dall’oggetto del giudizio) e della quale il Giudice dello Stato
controversia, ma viene piuttosto a realizzare un intervento additivo
dei requisiti di validità dell’atto impositivo (non essendo anteriormente
previsto dalle norme comunitarie in materia doganale il contraddittorio cd.
anticipato) che non può tuttavia incidere anche sulle decisioni

doganali già perfezionatesi prima della sentenza citata, “in quanto
introduce una formalità procedimentale la cui osservanza non era
richiesta nè dalla prassi della Commissione Europea, nè dalle norme
comunitarie nè, infine, dalla giurisprudenza comunitaria” (cfr. Corte
cass. Sez. 5, Sentenza n. 8481 del 09/04/2010)

sotto altro profilo rileva il Collegio che, nel caso di specie, la fase
procedimentale del contraddittorio anticipato è stata comunque
assicurata: risulta dagli atti, infatti, che il provvedimento impositivo
è stato adottato in esito alle verifiche eseguite dalla Guardia di
Finanza i cui risultati sono stati compendiati nel PVC in data
27.10.2005, consegnato alla parte contribuente Euromeat s.p.a. (come
prescritto all’art. 52co4 Dpr n. 633/1972 al quale rinvia l’art. 11co4 Dlgs n.
374/1990 nel testo vigente ratione temporis).

Come è stato già in

precedenza rilevato l’attività di indagine della Guardia di Finanza ha
dato luogo alla trasmissione di “notitia criminis” ed all’inizio del
procedimento penale nei confronti di amministratori e di
rappresentanti legali delle società del Gruppo. Tanto consente, da un
lato, di ritenere che nel corso della verifica fiscale la società
contribuente sia stata messa in grado di esercitare il dritto di difesa,
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

CQnst.
Stefano ivieri

membro dovrà fare applicazione nella decisione sul merito della

essendo legittimata ai sensi dell’art. 12 comma 4 e 7 della legge n.
212/2000 a presentare osservazioni e formulare rilievi nel corso delle
operazioni di indagine (la società ricorrente, peraltro, non ha allegato in
concreto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, non avendo indicato
quali elementi di conoscenza dei fatti impositivi non le sarebbero stati
comunicati all’esito delle indagini fiscali, né quali rilievi o nuovi elementi di

dall’altro di richiamare il principio di diritto affermato da questa
Corte secondo cui, nel caso di fatti generatori di imposta per i quali
si proceda penalmente, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a
seguire il procedimento disciplinato dall’art. 11 comma 5 Dlgs n.
374/1990, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio e di
esercizio del diritto di difesa del contribuente ricevono assicurazione,
nella massima pienezza, dalle norme processuali penali (cfr. Corte
eass. Sez. 5, Sentenza n. 20361 del 20/09/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 7836
del 3110312010; id. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012).

Con il terzo motivo la società censura la sentenza di appello per vizio di
contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360co 1 n. 5) c.p.c., in
quanto i Giudici di merito avrebbero contestualmente affermato in modo
incompatibile che le società collegate erano “fittizie” e che invece
sussistevano “legami amministrativi e gestionali” -quindi “reali” tra tali

società e la Euromeat s.p.a.
Il motivo è inammissibile in quanto attraverso una contrapposizione
lessicale, meramente apparente, si vorrebbe far derivare un errore del
Giudice di merito nella rilevazione dei fatti costitutivi della fattispecie
concreta.
Ed infatti, se da un lato il riferimento alle “prove raccolte dalla Guardia
di Finanza della fittizietà

delle diciannove satelliti’ deve essere

logicamente interpretato alla stregua dell’intero contesto della motivazione,
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

Cons
Stefano wieri

difesa avrebbe potuto prentivamente fornire alla Amministrazione doganale);

venendo ad essere tale espressione chiaramente ed inequivocamente
esplicitata nel passaggio immediatamente successivo ove si afferma che
“ogni operazione compiuta dalle società collegate risulta decisa dalla
Euromeat”, è appena il caso di rilevare, dall’altro, come la imprecisione
lessicale rilevata dalla ricorrente è in ogni caso assolutamente inidonea a
demolire la “ratio decidendi” della sentenza che è fondata
2454/1993 e sul divieto di partecipazione al contingentamento tariffario
previsto dall’art. 9 paragr. 4 reg. CE n. 954/2002 e dall’art. 9 paragr. 5 del
reg. CE n. 780/2003 (che deve ritenersi esteso -avuto riguardo alla medesima
“ratio legis” di impedire che, attraverso lo schermo societario, possano essere
aggirati i limiti alla concentrazione dei titolo di importazione a discapito della
assicurazione di una effettiva concorrenza nel settore- a tutte le ipotesi integranti il
fenomeno del controllo e della direzione delle società “collegate” in qualsiasi
forma attuato, e dunque anche attraverso la creazione di società “fittizie” -non
realmente operative- ovvero attraverso il controllo e la amministrazione “di fatto” o
fiduciaria delle collegate), difettando in conseguenza del tutto il requisito di

decisività della prova del fatto, richiesto a pena di inammissibilità del
motivo di ricorso dall’art. 360co 1 n. 5 c.p.c.

Il quarto motivo con il quale si assume la omessa od insufficiente
motivazione della sentenza di appello, in relazione all’art 360co 1 n. 5
c.p.c., in quanto sarebbe stata ritenuta coobbligata per il pagamento del
dazio anche Euromeat s.p.a., sebbene la stessa non avesse richiesto titoli
AGRIM né partecipato alla assegnazione del contingente tariffario, ed il
settimo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 reg. CE n. 954/2002 e n. 780/2003, venendo esposte le medesime
ragioni del quarto motivo prospettate sotto un differente profilo di
illegittimità della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati.
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

Cons. est.
Stefano’1itri

sull’accertamento del collegamento societario previsto dall’art. 143 del reg.

La ricorrente omette del tutto di considerare che, indipendentemente
dalla qualifica di importatore attribuita al soggetto giuridico che introduce
in modo irregolare la merce nel territorio doganale comunitario (e nei cui
confronti soltanto, quindi, -in quanto detentore dei titoli AGRIM- avrebbe potuto
essere adottato il provvedimento di revoca dei titoli), è chiamato a rispondere

a qualsiasi titolo partecipato o contribuito a realizzare tale introduzione
irregolare (art. 202 CDC). Tanto è sufficiente a mandare esente la sentenza
impugnata dalle dedotte censure, avendo bene chiarito i Giudici merito il
titolo di solidarietà passiva che giustificava la pretesa doganale anche nei
confronti di Euromeat s.p.a.
Con il quinto motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990, in relazione all’art. 360co 1 n. 3
c.p.c., sostenendo che nella fattispecie la Amministrazione finanziaria non
avrebbe potuto esercitare il potere di revisione dell’accertamento doganale
divenuto definitivo ex art. 11co5 Dlgs n. 374/1990, sia in quanto non
ricorrevano i presupposti normativi (“inesattezze, omissioni od errori
relativi agli elementi presi a base dell’accertamento”), sia in quanto
l’esercizio di tale potere implicava comunque la preventiva revoca dei titoli
AGRIM di cui soltanto il Ministero delle Attività Produttive -organismo
emittente- era competente accertare la falsità. Tale ultimo rilievo è oggetto
di autonoma censura anche con il sesto motivo con il quale è dedotta la
violazione degli artt. 8, 9 e 10 del reg. CE n. 954/2002 e del reg. CE n.
780/2003.
I motivi, come formulati, non trovano alcun aggancio con le
disposizioni asseritamente violate, e sono dunque manifestamente
infondati.
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

Con
Stefano iit ieri

della medesima obbligazione doganale anche chiunque abbia comunque ed

La contestazione inerente al mancato previo accertamento della falsità
dei titoli AGRIM non trova alcun fondamento, non essendo dato
individuare alcuna norma statale o comunitaria -né la società ricorrente è
stata in grado di indicarla- che espressamente subordini il recupero del
dazio alla previa revoca dei titoli AGRIM, limitandosi le norme dei
regolamenti comunitari a disporre che “il riconoscimento” (che costituisce
domanda di partecipazione alla assegnazione del contingente tariffario)

ed i

benefici eventualmente già accordati in virtù del riconoscimento debbono
essere revocati qualora il titolo di legittimazione sia stato concesso “in base
a documentazione falsa o fraudolenta” senza che venga anche disciplinato
uno specifico procedimento per il recupero del maggiore dazio doganale
dovuto o vengano individuate le autorità competenti. E non sussiste
dubbio alcuno che, in difetto di specifica norma derogatoria, nell’ambito
dell’ordinamento interno le competenze all’accertamento, liquidazione e
riscossione dei dazi, anche se concernenti la importazione di merci relative
a contingentamento tariffario, spettino in via esclusiva alla Autorità
doganale (Agenzia delle Dogane).
Il motivo si palesa peraltro pretestuoso ove si consideri che al tempo
della emissione degli avvisi di accertamento in rettifica, la revoca del
“riconoscimento” non era più attuabile, avendo partecipato le società
all’assegnazione delle quote del contingente tariffario ed avendo già
eseguito le relative importazioni della merce, utilizzando i titoli AGRIM
che, pertanto, erano stati restituiti all’organismo emittente.
Quanto alla censura concernente l’illegittimo utilizzo del procedimento
di revisione, è sufficiente rilevare come la onnicomprensiva formulazione
dell’art. 11 co5 Dlgs n. 374/1990 si estende ormai a qualsiasi ipotesi di
mancata od inesatta contabilizzazione dei diritti doganali, dovendo ritenersi
in essa unificate tutte le ipotesi attinenti sia agli “errori di calcolo nella
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

Cons. est.
ieri
Stefano

una condizione di legittimazione per la presentazione da parte della impresa della

liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe” che quelle concernenti
“l’erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del
valore o della origine della merce”, originariamente tenute distinte -quanto
allo svolgimento del procedimento amministrativo- dall’art. 84 comma 1 e
4 del TULD (Dpr n. 43/1973), conclusione che trova dirimente conferma
nella disposizione dell’art. 220 paragr. 1 CDC secondo cui si procede al
il relativo importo “non sia stato contabilizzato …o sia stato contabilizzato
ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto”, indipendentemente
quindi se ciò sia o meno dipeso da un errore od una inesattezza della
Amministrazione doganale inerente al calcolo ovvero inerente alla
individuazione e classificazione della merce.
Con l’ottavo motivo si censura la sentenza di appello per vizio logico
della motivazione, in relazione all’art. 360co 1 n. 5 c.p.c., in quanto i
Giudici di merito non avrebbero fatto alcun cenno nella motivazione agli
elementi probatori addotti dalla società quali, in particolare, la lettera in
data 5.12.2005 del Ministero delle Attività Produttive e la sentenza penale
di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di Piacenza in data 24.6.2009.
Il motivo è inammissibile.
Premesso che il Giudice di merito è libero di attingere il proprio
convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed
idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa
, che risulti che l’accertamento dei fatti si sia realizzato
attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio,
considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione di ogni
singolo elemento o la con futazione di tutte le deduzioni difensive (cfr.
Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 5235 del 09/04/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 12052

del 23/05/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 5229 del 04/03/2011), difetta del tutto il
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RG n. 15376/2011
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Con
Stefano wieri

recupero del dazio risultante da una obbligazione doganale tutte le volte che

requisito di decisività del fatto probatorio omesso od inesattamente valutato
dal Giudice, occorrendo ai fini della ammissibilità della censura che la
prova od il documento pretermesso sia tale da inficiare la ricostruzione dei
fatti compiuti dal Giudice determinando un quadro probatorio idoneo, da un
lato, a demolire le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e
dall’altro a sovvertire con grado certezza l’esito del giudizio in senso
Tale requisito difetta del tutto nel caso di specie in quanto:
la lettera del Ministero si limita a rilevare come al momento della
presentazione delle domande di registrazione, dalla “documentazione
notarile” relativa all’assetto societario delle società non risultavano
elementi di sospetto circa un collegamento societario: ebbene risulta
evidente come l’esame meramente documentale condotto dal
Ministero non appaia affatto incompatibile ed anzi trovi logico
riscontro nell’assunto motivazionale della sentenza tributaria
secondo cui la documentazione prodotta dalle società al Ministero
occultava la effettiva situazione di collegamento societario emersa
successivamente dalle indagini (cessioni di quote in prossimità della
partecipazione ai contingenti, presenza dei medesimi soggetti negli organi
societari, corrispondenza anche informatica ed appunti tra le società e la
capogruppo Euromeat s.p.a. da cui emergeva che tale società controllava le
satelliti)

la mera invocazione della formula assolutoria della sentenza penale,
che anche se irrevocabile non spiega alcuna efficacia vincolante
automatica nel giudizio tributario, appare del tutto inadeguata (in
difetto di specifica e puntuale indicazione degli accertanti in fatto
dimostrativi della assenza di un collegamento societario) a fornire
quella prova decisiva cui è subordinata la ammissibilità del motivo
con il quale si denuncia il vizio ex art. 360co l n. 5 c.p.c.. Ed infatti,
tenuto conto che “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può
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RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. c/ Ag.Dogane+1

Cònk est.
livieri
Stefa

favorevole alla ricorrente.

EsENTEDA REcusTnA7IGNi
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più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale
irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di
reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli
stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso
l’accertamento nei confronti del contribuente” e che pertanto “il
giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una
automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del
singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi
poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale
probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve, in ogni
caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è
destinato ad operare” (cfr. Corte cass. V sez. 21.6.2002 n. 9109. Vedi:
Corte cass. V sez. 8.3.2001 n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002 n.
3961; id. 24.5.2005 n. 10945; id. 12.3.2007 n. 5720; id. 18.1.2008 n. 1014 in materia di fatturazione per operazioni inesistenti: ribadisce che la efficacia
del giudicato concerne solo circostanze fattuali specifiche,

ma non può

estendersi anche agli elementi di valutazione di quei fatti-; id. 17.2.2010 n.
3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id. 27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012 11.
8129), ne segue che, corrispondentemente, anche il contribuente che

intenda avvalersi nel giudizio tributario della pronuncia penale

concernente fatti rilevanti per la obbligazione tributaria a lui favorevole,

non può limitarsi ad invocare, con il motivo di ricorso, la
applicazione di tale pronuncia, ma è tenuto, per non incorrere nella
dichiarazione di inammissibilità della censura, ad esplicitare quali tra
fatti accertati in sede penale debbano ritenersi determinanti ai fini
ITATO IN CAWELLER1A

dell’accertamento da compiersi nel giudizio tributario.
IL

14
RG n. 15376/2011
ric.Euromeat s.p.a. e/ Ag.Dogane+1

sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone

CSENTE DA REGISTRAZIONT
Al SENSI DEL D ?.R. 1 6/411906
N. 13!
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MATEI:IA EkIBU TAXIA

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna
della società soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio
che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte :
spese del presente giudizio che liquida in E 20.000,00 per compensi, oltre le
spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio 5.2 .2013

– rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alla rifusione delle

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