Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20964 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ PELLETTERIE 1907 SPA (OMISSIS) in persona del suo
amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 72, presso lo studio dell’avvocato ROBERTI ANGELO MARIO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.T., + ALTRI OMESSI
tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FARNESE 26, presso lo studio dell’avvocato CIRCI ANDREA,
rappresentati e difesi dall’avvocato STRAPPA DONATELLA, giusta delega
a margine del controricorso; F.S., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ALESSANDRO FARNESE 26, presso lo studio dell’avvocato CIRCI ANDREA,
rappresentati e difesi dall’avvocato STRAPPA DONATELLA;
– controricorrenti –
e contro
D.P.A., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 335/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA DEL
30.3.2010, depositata il 21/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PICCININNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Matonti (per delega avv.
Angelo Roberti) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI
Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “La Pelletterie 1907 s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito gli intimati, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Ancona aveva rigettato il reclamo contro la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.
Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 5, con riferimento al giudizio sullo stato di insolvenza, asseritamente emesso in base a presunzioni; 2) vizio di motivazione, per l’omessa valutazione della problematica posta a seguito della Delib. 13 ottobre 2009, il cui contenuto era stato utilizzato ai fini della dichiarazione di insolvenza; 3) vizio di motivazione, in relazione all’omessa pronuncia in merito agli accordi di ristrutturazione dei debiti L. Fall., ex art. 182 bis, proposti da essa ricorrente.
Ritiene il relatore che il ricorso sia manifestamente infondato poichè la Corte territoriale ha correttamente delineato il concetto di insolvenza (pp. 12, 13), motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del detto presupposto ( primo motivo ); la pretesa omessa valutazione della Delib. 13 ottobre 2009, pur se ipoteticamente esistente, non varrebbe ad incidere sull’esistenza dell’insolvenza, desunta da una serie articolata di argomenti deponenti in tal senso (secondo motivo); la Corte ha infine tenuto conto della proposta concernente il piano di ristrutturazione, non ritenendolo concretizzato in adempimenti comportanti la relativa formalizzazione che potevano indurre il Tribunale ad una pronuncia al riguardo, affermazione fra l’altro non censurata (terzo motivo).
Ne propone quindi, conclusivamente, la trattazione in Camera di Consiglio”.
Tali rilievi, cui ha aderito il Procuratore Generale e sui quali le parti non hanno depositato memoria, sono condivisi dal Collegio.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011