Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20963 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20963 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 26759-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, UFFICIO DI GENOVA AGENZIA DELLE DOGANE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
2013

e difende ope legis;
– ricorrenti –

409
contro

EUROTRADING SRL;
intimato

Nonché da:

Data pubblicazione: 13/09/2013

EUROTRADING SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ODINO LUIGI, MARONGIU

– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE DOGANE, UFFICIO DI GENOVA AGENZIA DELLE
DOGANE;

intimati

avverso la sentenza n. 116/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRUMETTO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BODRITO,
delega Avvocato MARONGIU che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento
incidentale.

del

ricorso

principale,

rigetto

GIOVANNI giusta delega in calce;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.9.2009 n. 116 la Commissione tributaria della
regione Liguria ha accolto l’appello proposto da Eurotrading s.r.l. ed
annullato l’atto irrogativo della sanzione pecuniaria emesso ai sensi dell’art.
regime di dazio agevolato ai sensi del reg. CE n. 954/2002 del reg. CE n.
780/2003, in quanto dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza era
risultato che la società era integrata un gruppo di imprese, tutte facenti capo
alla famiglia Signori ed alla capogruppo Euromeat s.p.a., rimanendo così
integrata l’ipotesi di collegamento societario di cui all’art. 143 reg. CE n.
2454/1993 espressamente considerata dai regolamenti comunitari istitutivi
del regime di importazione contingentato quale causa ostativa alla
partecipazione alla assegnazione delle quote ed al rilascio dei titoli
AGRIM.
I Giudici territoriali ritenevano che l’Amministrazione avesse fornito
meri indizi del collegamento societario, che tuttavia non potevano escludere
la autonoma soggettività giuridica di ciascuna impresa che doveva ritenersi,
pertanto, legittimata a fruire del regime agevolato. Inoltre i reiterati scambi
commerciali tra le diverse società che partecipavano ai bandi comunitari e
la Euromeat s.p.a. non era sufficiente a provare che “i vantaggi delle
negoziazioni vengano centralizzati a favore dell’ impresa capofila”

e

comunque tali scambi non potevano penalizzare le imprese per il solo fatto
della esistenza di un rapporto parentale tra i soci delle stesse. Il
provvedimento sanzionatorio doveva altresì ritenersi illegittimo in quanto
emesso in difetto di una delle condotte antigiuridiche previste dall’art. 303
col TULD.
1
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

Conk.
Stefano

303 TULD, in relazione ad una importazione di carne bovina congelata in

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione al
Agenzia delle Dogane affidando la impugnazione a due mezzi.
Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale deducendo
tre motivi.

Con entrambi i motivi di ricorso la Agenzia delle Dogane censura la
sentenza di appello per vizi logici della motivazione, in relazione all’art.
360co1 n. 5 c.p.c..
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il secondo
concerne le carenze logiche interne della argomentazione motivazionale,
mentre il primo individua gli elementi probatori —ritenuti secondo l’assunto
della ricorrente determinanti, ove complessivamente considerati- che sono
stati pretermessi nella attività di selezione e valutazione delle emergenze
istruttorie compiuta dal Giudice di merito.
I motivi sono fondati.

Occorre premettere che nel processo tributario, gli elementi indiziari,
concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri
elementi di prova. Ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e
concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni
semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario,

nonostante il divieto di prova testimoniale (cfr. Corte cass. V sez. 20.4.2007 n.
9402 -con riferimento alla dichiarazione del terzo acquisita dalla Guardia di finanza
2
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

t.
Co
Stefano Jlvieri

Motivi della decisione

nel corso di un’ispezione il cui verbale era stato debitamente notificato al
contribuente-).

Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il
giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini
della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere
discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di
gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a
dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (cfr. Corte eass.
III sez. 11.5.2007 n. 10847; id. III sez. 13.11.2009 n. 24028; id. II sez. 27.10.2010
n. 21961), atteso che, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del

libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle
prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere
nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle
prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il
convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una
sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se
da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri
elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del
convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non
contraddittoria (cfr. Corte cass. I sez. 26.3.2003 n. 4472; id. III sez. 18.4.2007 n.
9245; id. III sez. 11.9.2007 n. 19088; id. I sez. 1.8.2007 n. 16993; id. V sez.
8.4.2009 n. 8484), con la ulteriore precisazione che non occorre che tra il

fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva
necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile
dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un
criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto
noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con
riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui
sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr.
3
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

Cons. t
Stefano OlAtieri

prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra

Corte cass. I sez. 1.8.2007 n. 16993; id. V sez. 8.4.2009 n. 8484 id. H sez.
31.10.2011 n. 22656).

Orbene costituisce affermazione condivisa nella giurisprudenza della
Corte che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere
anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi
ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni
mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad
enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza
necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Corte cass. sez. lav. 15.7.2009 n. 16499).
Tale valutazione probatoria -che attiene al merito ed è insindacabile dal
Giudice di legittimità ove esente da vizi logici- deve trovare supporto in

argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il
decisum, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso,
segnati dall’art. 360co l n. 5) c.p.c. con riferimento ai principi di
completezza, di causalità logica (secondo lo schema induttivo deduttivo) e di

non contraddizione.
La motivazione della sentenza deve articolarsi, a tal fine, in una sequenza
passaggi logici che possono schematicamente scomporsi: 1-nella
ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa,
che vengono in tal modo a definire il “thema probandum” della fattispecie
concreta oggetto della controversia; 2-nella individuazione, tra quelli
ritualmente acquisiti al giudizio, degli elementi probatori dimostrativi dei
predetti fatti e nella selezione di quelli ritenuti decisivi, all’esito di un
giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice; 34
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le

nella indicazione delle ragioni per cui alla fattispecie concreta, come
rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non
altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della “regula iuris” al
rapporto controverso). La carenza nell’impianto motivazionale della sentenza

di alcuno dei momenti logici indicati configura un “vulnus” al principio
generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere
di insufficienza logica (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) fino alla totale difformità della
sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale
(art. 360co1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118col
disp. att. c.p.c.).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le
volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata
la decisione (cfr. Corte cass. V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n.
18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo

fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o
presupposti nella decisione (cfr. Corte cass. V sez. 10.11.2010 n. 2845) ed
impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008
n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).

Venendo ad applicare i richiamati principi al giudizio di valutazione
degli elementi indiziari, occorre verificare se sia stato assolto correttamente
dal giudice del merito il compito di apprezzare l’efficacia sintomatica dei
singoli fatti noti, in conformità al principio secondo il quale i requisiti della
“gravità”, della “precisione” e della “concordanza”, richiesti dalla legge,
devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad
una valutazione globale, e non solo con riferimento analitico a ciascuno di
questi, e ciò al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e
5
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

Cons.
Stefano Qtìeri

motivati (art. 111co6 Cost.), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio

di individuare, all’esito di un giudizio di sintesi, quelli ritenuti significativi e
perciò da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale,
operazione che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da
adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 15399 del 04/11/2002 Sez. 2, Sentenza n. 17858 del

I Giudici di appello non risultano aver adempiuto correttamente a tale
compito.

La Agenzia delle Dogane ha, infatti, indicato una serie di molteplici
elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini ed evidenziati nel PVC
redatto in data 27.10.2005, all’esito della verifica eseguita nei confronti di
Euromeat s.p.a., e nel PVC redatto in data 1.3.2006, all’esito della verifica
condotta nei confronti di Eurotrading s.r.l. (1- i membri della famiglia Signori,
tra cui Signori Lorenzo rapp.te legale di Euromeat s.p.a., avevano costituito
numerose società -tra cui Eurotrading s.r.1.- mediante conferimento diretto del
capitale sociale, mantenendone il controllo attraverso la detenzione da parte degli
stessi familiari delle partecipazioni sociali; 2- risultavano frequenti cessioni delle
quote e delle partecipazioni sociali sempre a favore di persone della stessa famiglia o
comunque a quella legate; 3- le società così costituite, tutte con capitale sociale
minimo, risultavano in prevalenza prive di beni strumentali e strutture logistiche; 4- i
volumi di affari dichiarati da tali società erano sproporzionati in eccesso rispetto agli
utili conseguiti dalla attività commerciale; 5- tutte le società in questione avevano
ripetutamente partecipato ai bandi di assegnazione delle quote contingentate per
importazione di carni congelate; 6- tutte le società predette avevano depositato le
rispettive scritture contabili presso la medesima società di servizi Samba Service
s.r.l. al fine di consentire una gestione unitaria delle operazioni del gruppo; 7- le
merci importate da tali società utilizzando i titoli AGRIM erano rivendute alla
capogruppo Euromeat s.p.a. immediatamente dopo lo sdoganamento;

8-

l’amministratore unico di Eurotrading s.r.l. aveva dichiarato a verbale che le
6
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

C
Stef. i

t.
wieri

24/11/2003).

operazioni della società erano “consigliate” da Signori Lorenzo e Signori Giovanni e
che la intera gestione amministrativa della società era svolta dalla società Samba
Service a r.1.), e di tali elementi la CTR ligure si è limitata ad un mero ed

apodittico giudizio conclusivo di insufficienza, affermando -con un rilievo
assolutamente inconferente- che gli indizi dai quali l’Ufficio aveva desunto
il collegamento societario non escludevano l’autonoma soggettività
quote del contingente (è appena il caso di rilevare come il collegamento
societario non implichi, certamente, il venir meno della soggettività
giuridica di ciascuna società appartenente al gruppo); rilevando -in modo
logicamente contraddittorio- che gli scambi tra imprese che operavano
nello stesso settore merceologico non dimostravano che i vantaggi delle
negoziazioni fossero “centralizzati a favore della impresa capofila” (con
ciò implicitamente riconoscendo la esistenza di un gruppo di imprese
implicante la situazione di “collegamento societario” in cui versava anche
Euotrading s.r.l. e facente capo ad Euromeat s.p.a. assunta a presupposto
del divieto di partecipazione alla assegnazione dei contingenti tariffari
disposto dai regolamenti comunitari CE n. 954/2002 en. 780/2003);
statuivano -in modo scarsamente intellegibile- che alcune imprese non
potevano essere penalizzate soltanto perché le quote sociali o le
partecipazioni azionarie delle diverse società erano detenute da persone
legate a rapporti parentali (omettendo di considerare che l’art. 143 reg. CEE
n. 2454/1993, richiamato dai predetti regolamenti comunitari CE n.
954/2002 e n. 780/2003, individuava una ipotesi di collegamento societario
proprio con riferimento al possesso di quote o partecipazioni di controllo da
parte di soggetti legati da tale tipo di rapporti).
I Giudici territoriali, inoltre, non fornivano alcuna rappresentanza
dell’iter logico seguito nella selezione del materiale istruttorio, non
rendendo comprensibile il giudizio di inidoneità del complesso indiziario
7
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

Con
Stefan

t.
eri

giuridica delle società che avevano partecipato alla assegnazione delle

risultante dai PP.VV.CC.: non è dato comprendere, infatti, se tali elementi
indiziari – esaminati singolarmente-, sno stati considerati inattendibili in
quanto rilevati dai verbalizzanti in modo inesatto od errato, ovvero fossero
da ritenersi inidonei a produrre inferenze conoscitive a causa del loro
significato equivoco, o ancora se presentassero caratteri di contraddittorietà
od incompatibilità tali da elidersi a vicenda, o in fine se -pur considerati
convergenza- non consentissero egualmente di pervenire alla conoscenza
del fatto da provare in quanto incapaci di esprimere una consequenzialità di
tipo logico desumibile alla stregua di regole di esperienza o del!’ “id quod
plerumque accidit”.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di
merito affinchè provveda a nuovo esame del materiale istruttorio nonchè ad
emendare i vizi logici riscontrati .
La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato
avverso la sentenza di appello deducendo con tre motivi la nullità della
sentenza per vizio processuale di omessa pronuncia su altrettanti motivi di
gravame proposti con l’atto di appello e concernenti, rispettivamente, la
illegittimità dell’avviso per violazione del principio del contraddittorio
nella fase del procedimento amministrativo di accertamento; la nullità
dell’avviso per carenza del requisito di validità formale della motivazione;
la carenza di legittimazione attiva dell’Ufficio doganale procedente in
assenza della previa declaratoria dell’utilizzo fraudolento dei titoli AGRIM.
I motivi sono inammissibili per carenza di interesse in quanto i Giudici
di appello non sono incorsi in omessa pronuncia, ma non hanno ritenuto di
dover pronunciare sugli stessi avendo accolto altro motivo di gravame
8
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

Co
Stefa

st.
vieri

complessivamente in base a nessi relazionali di non contraddizione e di

proposto dalla società ritenuto prevalente ed idoneo a fornire la “regula
juris” con la quale è stata risolta nel merito la controversia.
Ne segue che essendo nella specie risultata la società contribuente
pienamente vittoriosa nel merito, avendo la CTR accolto l’appello senza
pronunciare sugli altri motivi che debbono intendersi pertanto assorbiti,
difetta la situazione di interesse (soccombenza, totale o parziale) che sola
della giurisprudenza di questa Corte deve, pertanto, dichiararsi
inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte
vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste
assorbite -avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre
questioni di carattere decisivo- in quanto tali questioni, in caso di
accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al
giudice di rinvio (cfr. Corte cass. I sez. 18.10.2006 n. 22346; id. H sez.
28.2.2007 n. 4787; id. I sez. 15.2.2008 n. 3796; id. III sez. 26.4.2010 n. 9907).

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso
incidentale va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della
regione Liguria che procederà a nuovo esame del materiale istruttorio,
provvedendo ad emendare i vizi logici riscontrati, nonché a liquidare le
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione tributaria della regione Liguria che procederà a nuovo esame

9
RG n. 26759/2010
ric. Ag.Dogane c/ Eurotrading s.r.l.

Co
Stefano wieri

legittima la parte alla impugnazione: in conformità a principio consolidato

ESENTE DA REGISTRAZIONI
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AI SENSI DEL D.?.R.
N.
5
N. 13! TAD. ALL..
MATERIA ‘f’,”?.laI.9 1.Mú A

del materiale istruttorio, provvedendo ad emendare i vizi logici riscontrati,
nonché a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 5.2 .2013

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