Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20963 del 03/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20963 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 18441-2011 proposto da:
MAZZA SALVATORE MZZSVT56A16G812Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
SRL CIRCUMVESUVIANA Ferrovie, Autolinee e Funivia,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 03/10/2014

dall’avvocato D’APONTE MARCET J O giusta procura a margine del
controricorso;

– controficarrente avverso la sentenza n. 337/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’A-vvocato Marcello D’Aponte difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 18441 sez. ML – ud. 27-05-2014
-2-

NAPOLI del 19/01/2011, depositata il 28/02/2011;

,

R.g.n.18441/2011 Mazza Salvatore c/Circurnvesuviana s.r.l.
udienza del 27 maggio 2014

1. Il ricorrente, dipendente della s.r.l. Circumvesuviana, azienda
concessionaria del servizio di trasporto, ha agito, per quanto rileva in
questa sede, per il riconoscimento del diritto alle differenze economiche
per avere svolto, nella medesima giornata lavorativa, il doppio turno di
servizio nelle mansioni di agente unico.
2. La controversia riguarda esclusivamente i criteri di calcolo di tale
indennità: il datore di lavoro sostiene che la stessa sia prevista, dal
complesso della contrattazione collettiva (accordi aziendali 18.11.1988 e
17.12.2003), per ogni giornata nella quale il singolo agente abbia fornito
la prestazione alla quale l’indennità si riferisce.
3. La tesi del lavoratore, accolta dal primo giudice, ravvisa nella previsione
negoziale collettiva dell’indennità de qua (accordi collettivi 12.12.1972,
29.2.1980, 18.11.1988 e 17.12.2003) la volontà delle parti collettive di
vincolare il compenso non alla qualifica o alla presenza in servizio,
sibbene alla gravosità della prestazione resa, onde il diritto, preteso in
giudizio, alla doppia indennità per le prestazioni lavorative rese con le
modalità del doppio turno e comunque alla commisurazione
dell’indennità ai turni di lavoro prestati nella giornata.
4. La Corte territoriale, accogliendo il gravame svolto dalla società, ha
interpretato gli accordi sopra menzionati nel senso dell’attribuzione
dell’indennità di agente unico per ogni giornata di presenza e non già
per ciascun turno di lavoro.
5. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione,
affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso.

i
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Svolgimento del processo

6. Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce erronea interpretazione e
falsa applicazione degli accordi contrattuali, in materia di agente unico,
del 12.12.1972, 29.2.1980, 18.11.1988 e 17.12.2003; violazione e falsa
applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss.
cod. cív.); contraddittoria e omessa decisione in ordine alla valutazione
della finalità dell’istituto dell’agente unico in relazione alla sua
Assume, in sintesi, il ricorrente che, alla stregua dei
retribuzione.
predetti accordi collettivi, l’indennità della quale si controverte sarebbe
collegata alla giornata di presenza in servizio e all’effettivo espletamento
della specifica prestazione, dovendo intendersi il termine giornata come
prestazione lavorativa in turni di lavoro. A tale premessa consegue che
l’indennità, proprio perché istituita per compensare l’operatore di
esercizio (già conducente di linea) dell’ulteriore prestazione resa, in
qualità di bigliettaio, contemporaneamente a quella di conducente,
spetta per ogni turno di servizio e ha sempre costituito il corrispettivo
della particolare modalità della prestazione, laddove effettivamente resa
in agente unico, per gli operatori effettivamente impiegati nella
copertura delle specifiche tratte ad agente unico. Infine, a suffragio
della predetta opzione interpretativa, assume che le espressioni
“presenza giornaliera” (nell’accordo 12.12.1972) e “giornata di presenza
nelle funzioni di agente unico” (nell’accordo 29.2.1980) devono
intendersi nella loro portata logica e non terminologica e che la
“giornata/prestazione” evocata nell’All.B all’accordo 18.11.1988, indica
l’ordinaria giornata lavorativa, vale a dire una prestazione lavorativa al
giorno o, nella ripartizione in turni, un turno al giorno.
7. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono
fondati giacché l’approdo interpretativo cui perviene la Corte
territoriale, tenuto conto del contesto in cui la disciplina
dell’emolumento ebbe ad evolversi, si sottrae alle censure opposte dal
lavoratore, volte ad individuare un fondamento negoziale alla richiesta.
di ottenerne l’erogazione rapportata ai turni svolti nella giornata
lavorativa.

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Motivi della decisione

La sequenza degli accordi intervenuti a regolamentare il trattamento
economico preteso in giudizio è stata così delineata dalla Corte
territoriale.

A

L’accordo aziendale del 12.12.1972 tra le SFSM s.p.a. (cui
successivamente subentrò la Gestione Commissariale Governativa del
Ministero dei Trasporti della Ferrovia Circumvesuviana e, dall’anno
2001, la Circumvesuviana sii.) e le rappresentanze aziendali,
nell’adottare il sistema dell’agente unico prevedeva che, per i mesi e per
le tratte interessate, nei casi di utilizzazione del solo autista, allo stesso
sarebbe stata riconosciuta un’indennità legata alla presenza giornaliera
pari a lire 450.

10.

11 successivo accordo aziendale del 29.2.1990, nell’estendere
l’applicazione del sistema ad agente unico, con 15 turni giornalieri
coperti dal solo conducente di linea, prevedeva per “ogni giornata di
presenza nelle funzioni di agente unico” l’erogazione dell’indennità
speciale nella nuova misura di lire 1.120.
L’erogazione, all’evidenza, era legata, fin dall’inizio, alla presenza
giornaliera del lavoratore.

n. Il sistema ad agente unico ebbe a diffondersi tra le varie aziende
operanti sul territorio campano con modalità di attuazione non
dissimili, legate anche alla diffusione del sistema dell’emissione
meccanizzata dei biglietti, menzionato già nell’accordo del 1972.
13.

A conferma del contesto, nella delibera della Giunta regionale del
2.12.1986, ente erogatore del finanziamento regionale per il servizio di
trasporto pubblico regionale, si prendeva atto della circostanza tRe -ditte
le aziende di trasporto, per contrattazione nazionale e aziendale,
corrispondevano, all’epoca, un’indennità in caso di agente unico e che,
allo stato, “la maggior parte delle aziende, a seguito di accordi aziendali,
hanno determinato dette indennità nell’equivalente di 20 minuti di paga
oraria media di un autista ( 7 livello con 3 scatti) per ogni giorno di
agente unico più altri 20 in caso di ril2scio dei biglietti da parte
dell’autista stesso”.

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8.

:

14. Dal tenore della predetta delibera regionale si evince che, a quella data,
l’indennità in esame non era necessariamente legata allo svolgimento
delle ulteriori mansioni di bigliettaio (previste come eventuali ed
aggiuntive, tanto da essere considerate a parte ai fini di eventuali
ulteriori compensi) ma era connessa allo svolgimento solitario di
mansioni di conducente in assenza di altro dipendente sul mezzo

15. Ove il conducente avesse eventualmente svolto (“in caso”) le mansioni
di rilascio di biglietti, la delibera prendeva atto del sistema adottato dalla
maggior parte delle aziende di corrispondere un ulteriore compenso
nella misura di ulteriori 20 minuti della medesima retribuzione oraria
presa a riferimento per l’indennità agente unico.
16.Per i dipendenti della Circumvesuviana intervenne, quindi l’accordo
aziendale del 18 novembre 1988 che, nel disciplinare la questione
“considerati gli intenti perequativi con le altre aziende della Regione
Campania sostenuti in occasione dell’accordo sottoscritto in sede
regionale in data 30.7.1987 dalle OSL e le intese su tale argomento
intervenute …” prevedeva che ai conducenti di linea, secondo quanto
previsto in materia di agente unico dagli accordi del 12.12.1972 e
29.2.1980 (di cui sopra, e quindi per ogni giornata di presenza
giornaliera), spettava un compenso pari a lire 1.120 aggiungendo: «resta
inteso che la indennità di agente unico sarà adeguata a quanto previsto
dalla normativa regionale secondo le date dalla stessa prevista».
17.Il predetto accordo, al punto 5, disponeva che le parti, nel confermare
che le attività, a fronte delle quali vengono erogate le indennità speciali,
rientravano nelle mansioni che ciascun agente è tenuto comunque a
svolgere perché facenti parte di quelle proprie della qualifica rivestita, si
davano atto che mentre le indennità speciali nell’allegato B sarebbero
state erogate nelle giornate in cui i singoli agenti forniscono le
prestazioni cui l’indennità si riferisce, quelle elencate nell’allegato C
verranno erogate ai soli agenti in esso riportati per ciascuna giornata di
effettiva presenza.

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aziendale.

19.Il predetto accordo del 1988 prevede ancora, esplicitamente, al pari di
quelli precedenti, che l’indennità in esame verrà erogata (solo) nelle
giornate in cui i singoli agenti forniscano le prestazioni cui l’indennità si
riferisce.
20. In seguito, l’accordo del 17 dicembre 2003, nell’elencare nell’allegato
2.3. le indennità aziendali (di cui all’allegato B dell’accordo del 1988),
quantificando in curo 2,10 l’indennità agente unico, ha precisato,
nell’intestazione che precede l’elenco: “viene erogata per ogni giornata
nella quale il singolo agente fornisce la prestazione cui ciascuna delle
indennità sottoelencate si riferisce”.
21. Tanto premesso quanto alla scansione temporale degli accordi
negoziali, la Corte territoriale è pervenuta all’esito interpretativo
avversato dai lavoratori sulla base degli ulteriori argomenti di seguito
indicati.
2Z

L’articolazione della giornata di lavoro in turni ovvero in orari anche
prolungati o frazionati, assume rilievo sul piano del compenso orario di
tale impegno lavorativo, con l’eventuale spettanza di un incremento
retributivo per lavoro straordinario ovvero, ancora, attraverso
l’incidenza della peculiare prestazione giornaliera sui riposi
compensativi, laddove un’indennità legata alla presenza giornaliera non
può che essere erogata tenendo conto di tale criterio (la presenza
giornaliera) e non già rapportata al maggior numero di ore ovvero alla
quantità di turni in cui si sia articolata la prestazione.

23.

L’articolazione della giornata in più turni o la gravosità degli stessi
potrebbe avere rilevanza laddove il compenso fosse legato al singolo
turno ovvero all’orario e non già al mero protrarsi dell’orario, anche in

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18.11 fatto che solo per le indennità di cui all’allegato C si sia precisato che
la giornata doveva essere di “effettiva presenza” laddove per quelle di
cui all’allegato B era previsto che l’erogazione fosse legata alle giornate
di “presenza” attiene alle ragioni della “presenza” ovvero della “non
assenza”, restando invariato che il compenso era comunque legato alla
“giornata”.

è

24. Nondimeno rilevante, per la Corte territoriale, la predeterminazione
dell’indennità in questione fissata dalle parti collettive (di importo pari a
due euro e dieci, vedi accordo del 2003) e, di conseguenza,
l’impossibile riproporzionamento dell’emolumento per turni di durata
inferiore a quella abituale nel corso della giornata ovvero protrattisi
oltre l’orario prestabilito, determinando il compenso per lavoro
straordinario.
25. Ed ancora, la validità, in ipotesi, della tesi dei lavoratori, in contrasto
con il chiaro testo contrattuale, dovrebbe implicare, come coronario, la
spettanza di una quota di detto compenso, commisurata alle ore di
lavoro straordinario prestate nelle quali è per certo configurabile la
maggior usura e gravosità della prestazione, al pari di quella derivante
dallo svolgimento un diverso turno nella medesima giornata.
26. In definitiva, il Giudice del merito ha. interpretato gli accordi aziendali
in esame offrendone una lettura unitaria, nel rispetto del criterio
letterale, così desumendo la volontà delle parti contraenti dal senso
letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362,
primo comma, c.c.,), quale emersa dalla disamina dell’intera sequenza
delle pattuizioni collettive susseguitesi nel tempo.
27. Correttamente e senza errori logici la Corte territoriale ha, pertanto,
escluso, dal predetto contesto negoziale, ogni possibile dubbio
interpretativo sul diritto dei lavoratori all’indennità di agente unico in
rapporto alla giornata lavorativa.
28. In tal modo la Corte territoriale si è informata al principio, più volte
ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass.
20192/2011; Cass. 18277/2010), secondo cui nell’interpretazione dei
contratti ed accordi collettivi di diritto comune, seppure il criterio
logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., assume un particolare rilievo
(ben più accentuato di quanto accade per i restanti contratti di diritto
comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la

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turni diversi ma nella stessa giornata, essendo questo l’unico
presupposto per l’erogazione del compenso.

29. Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se
si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate
espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i
criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali
conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt.
1367 – 1370 c.c. , le regole contenute in tali norme operano solo se,
applicati i criteri degli artt. 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue,
dubbiose, oscure).
30. In via ulteriormente sussidiaria, e del tutto residuale, si può ricorrere alle
regole finali fissate dall’art. 1371 c.c.
31. In definitiva, il ricorso va respinto.
32 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi
professionali, oltre spese forfettarie in misura del quindici per cento e
accessori di legge.
Così d ciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2014.

contrattazione collettiva, tuttavia il criterio letterale di cui all’art. 1362
c.c., costituisce sempre il punto di partenza per una corretta
interpretazione di ogni clausola pattizia.

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