Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20962 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.08/09/2017),  n. 20962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23668-2013 proposto da:

LA CAMPOFILONE SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso

lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIULIANO STRACCI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA T.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in SALA

CONSILINA, C.SO VITTORIO EMANUELE 6, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA RIVELLESE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G.N. 242/13 del TRIBUNALE di VASTO, depositata

il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Campofilone srl propone ricorso per cassazione contro l’azienda agricola T.A., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Vasto del 20.11.2012 che ha rigettato la sua opposizione a d.i. per l’importo di Euro 4387,03, e l’ordinanza del Tribunale di Vasto del 4.7.2013 che, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello.

Il primo giudice ha statuito che il d.i. era stato emesso sulla base della fattura n. (OMISSIS) per la fornitura di 215 cartoni di pomodori pelati rispetto ai 233 inviati senza conteggiare i 18 cartoni difettosi e che solo dopo la notifica del d.i. erano state sollevate difformità per tutta la partita con relativa riconvenzionale e rimessione per quest’ultima al Tribunale di Vasto e rigetto della richiesta di sospensione.

Il ricorso, premessa l’ammissibilità dell’impugnazione sia avverso la sentenza sia avverso l’ordinanza, con l’ulteriore considerazione che – è evidente che pure il giudice di secondo grado non ha capito nulla – denunzia, con unico motivo, violazione degli artt. 1460,1495 e 1243 c.c., art. 295 c.p.c., omessa, erronea, contraddittoria illogica, incoerente motivazione circa un punto decisivo perchè il giudice di primo grado ha travisato completamente le prove acquisite, l’eccezione di inadempimento proposta da Campofilone è fondata e controparte deve risarcire i danni che dovranno essere quantificati dal Tribunale di Vasto.

In particolare deduce che il Giudice di primo grado ha riconosciuto che il contratto riguardava 254 cartoni, che ne sono stati consegnati 233 di cui 18 inservibili, donde l’inadempimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo giudice ha statuito che il d.i. era stato emesso sulla base della fattura n. (OMISSIS) per la fornitura di 215 cartoni di pomodori pelati rispetto ai 233 inviati senza conteggiare i 18 cartoni difettosi e che solo dopo la notifica del d.i. erano state sollevate difformità per tutta la partita con relativa riconvenzionale e rimessione per quest’ultima al Tribunale di Vasto e rigetto della richiesta di sospensione.

Rispetto a questa decisione le odierne plurime censure, che attengono cumulativamente a vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e di motivazione, contravvengono alla necessaria specificità dell’impugnazione e propongono un generico riesame del merito mentre, nel riferimento all’asserito travisamento delle prove, denunziano un errore revocatorio.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Si deducono sostanzialmente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove, meramente assertive, avendo il Giudice dato sufficiente risposta alle argomentazioni proposte e non essendo tenuto a confutare ogni singola prospettazione, dovendosi limitare a svolgere argomenti decisivi.

La doglianza si rivela anche generica non risultando dalla sentenza il riconoscimento dell’esistenza di un contatto per 254 cartoni ma la richiesta di pagamento per i cartoni non contestati.

Nè è ravvisabile una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

Va anche rilevato che quando, come nel caso in esame, l’inammissibilità dell’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, n. 5.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 295 c.p.c. non si verte in tema di sospensione necessaria (S.U. n. 9440/20004).

Questa Suprema Corte ha bandito la legittimità della sospensione c.d. facoltativa (Cass. S.U. 1 ottobre 2003 n. 14670) e parte ricorrente ha omesso di indicare le ragioni che avrebbero potuto comportare la sospensione ex art. 295 c.p.c. (nell’interpretazione accolta dalla Corte) (cfr. ordinanza S.U. 5 novembre 2001 n. 13682).

E’, comunque, preliminare ed assorbente che manca la prova dell’interesse concreto ed attuale alla censura in mancanza della prova che l’altra causa sia effettivamente in corso (Cass. 10.11.2015 n. 22878 e Cass. 19.10.2012 n. 18026 ex multis).

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700 di cui 1500 per compensi oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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