Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20962 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6399/2019 R.G. proposto da:

LIQUIGAS SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ELEFANTE TULLIO,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal de Luca, 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– controricorrente –

nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 2300/01/2018, depositata in data 23 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 aprile 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’anno 2011 per IRAP, ritenute alla fonte, addizionali e accessori, quale responsabile in solido per debito del terzo Iper Gas Service SRL a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, commi 1 e 2 e successivamente provvedendo, nelle more del giudizio, al pagamento degli importi.

La CTP di Cosenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la CTR della Calabria, con sentenza in data 23 luglio 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che il versamento effettuato dalla contribuente ha natura di adempimento di obbligazione pecuniaria, non revocabile, con conseguente improcedibilità del giudizio per carenza di interesse, salva l’istanza di rimborso del contribuente.

Ha proposto ricorso la società contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’ente impositore; l’agente della riscossione non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 46 D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sente a di appello ha ritenuto carenza di interesse della contribuente a coltivare il giudizio per effetto del pagamento dell’importo della cartella. Deduce parte ricorrente come il pagamento sia stato eseguito allo scopo di evitare successivi procedimenti espropriativi e non quale adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.

2.1 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità articolata dal controricorrente, non ricorrendo nella specie un nuovo accertamento in fatto, bensì trattandosi di errore di sussunzione per insussistenza dei presupposti in base ai quali è stata ritenuta cessata la materia del contendere.

2.2 – Il ricorso è fondato. E’ principio comunemente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., Sez. U., 26 luglio 2004, n. 13969). Principio, questo, applicabile, anche nel processo tributario, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l’integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 909; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 27598) e che, ove il fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte in assenza di conclusioni conformi, il giudice ha il compito di valutare l’avvenuto soddisfacimento (Cass., Sez. VI, 16 marzo 2015, n. 5188).

2.3 – Invero, il pagamento come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integra acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 3347), risultando irripetibile il

N. 6399 G. 3 di 4 versamento solo di quanto spontaneamente pagato (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2018, n. 2231).

2.4 – Il principio della inidoneità del pagamento non spontaneo (bensì coatto) a provocare la cessazione della materia del contendere è, del resto, speculare al principio, anch’esso affermato da questa Corte, della sussistenza dell’interesse dell’Ufficio alla controversia in caso di sgravio di una cartella di pagamento in seguito a una sentenza favorevole al contribuente, in quanto trattasi di comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo (Cass., Sez. V, 1 aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976).

2.5 – Nella specie, parte contribuente ha allegato sin dal primo grado di giudizio che il pagamento, intervenuto in corso di causa, è avvenuto non spontaneamente, ma per evitare successivi atti espropriativi in proprio danno, il che non può essere qualificato come comportamento di acquiescenza alla pretesa tributaria.

3 – La sentenza impugnata, nell’avere ritenuto cessata la materia del contendere, non si è, pertanto, attenuta a tali principi e va cassata, con rinvio al giudice a quo per l’esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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