Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20961 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 22/07/2021), n.20961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO A.M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 8926 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

P.A. e P.F., quali ex soci e successori di Planet

s.n.c. di F.P., – cancellata dal registro delle imprese in

data (OMISSIS) – rappresentati e difesi, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dal Prof. Avv.to Cesare Glendi e dall’Avv.to

Luigi Manzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo

difensore, in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Nonché

Sul ricorso iscritto al numero 8928 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

P.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dal Prof. Avv.to Cesare Glendi e dall’Avv.to

Luigi Manzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo

difensore, in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché

Sul ricorso iscritto al numero 8929 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dal Prof. Avv.to Cesare Glendi e dall’Avv.to

Luigi Manzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo

difensore, in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Liguria n. 88/02/13, n. 89/02/13, n. 90/02/13

depositate in data 1/10/13, non notificate.

Udita la relazione delle cause svolta nella Camera di consiglio della

pubblica udienza del 14 aprile 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia

Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. de Augustinis U., il quale ha chiesto il

rigetto dei ricorsi.

Lette le memorie depositate in tutte le cause dalle parti private.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel giudizio RG. n. 8926/14, con sentenza non notificata, n. 88/02/13 depositata in data 1 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria, rigettava l’appello proposto dalla società Planet s.n.c. di F.P. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 155/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti della società un maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2005.

2. Nel giudizio RG. n. 8928/14, con sentenza non notificata, n. 89/02/13 depositata in data 1 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria, rigettava l’appello proposto da P.F., quale socio della Planet s.n.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 157/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti del socio un maggior reddito, ai fini Irpef, per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 5 TUIR.

3. Nel giudizio RG. n. 8929/14, con sentenza non notificata, n. 90/02/13 depositata in data 1 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto da P.A., quale socio della Planet s.n.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 156/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti del socio un maggior reddito, ai fini Irpef, per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 5 TUIR.

4. Nel giudizio RG. n. 8926/14, avverso la sentenza della CTR della Liguria n. 88/02/13, P.A. e P.F., quali ex soci e successori di Planet s.n.c. di F.P. – cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia.

5. Nel giudizio RG. n. 8928/14, avverso la sentenza n. 89/02/13, P.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia.

6. Nel giudizio RG. n. 8929/14, avverso la sentenza n. 90/02/13, P.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia.

7. Nel giudizio RG. n. 8926/14 sia i ricorrenti che l’Agenzia hanno depositato memorie illustrative.

8. Le cause fissate originariamente dinanzi alla sesta sezione civile-T, all’udienza del 26.3.2015, venivano rimesse alla sezione quinta, con fissazione della trattazione in pubblica udienza ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come convertito, con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020), che lo individua nel “quindicesimo giorno precedente l’udienza” (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi – in conformità alla regola generale – che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”.

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell’acquiescenza delle parti ai sensi dell’art. 157 c.p.c..

Premesso, infatti, che l’intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio – a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.) – in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell’interesse pubblico, la tempestività dell’intervento, in relazione al disposto del citato D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà – e l’onere – di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

2. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi RG n. 8929/14 e n. 8928/14 al ricorso RG n. 8926/14; ed infatti al caso de quo è appieno ascrivibile l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenore del quale, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 C.E.D.U.), evitando che con la (altrimenti necessaria declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr. Cass. 18.2.2010, n. 3830; Cass. 10.2.2010, n. 2907; Cass. 22 dicembre 2017 n. 30805). Al riguardo, nella specie, i processi sono stati trattati simultaneamente innanzi ad entrambi i giudici del merito (medesima sezione, in primo grado in data 23.4.2010 e in secondo grado il 22.4.2013).

3. Nel giudizio RG 8926/14, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 2, artt. 2304 e 2312 c.c., art. 5 TUIR, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40,artt. 101 e 102 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, e art. 18, comma 1, lett. d), per essere stata la sentenza impugnata resa a contraddittorio non integro, essendo mancata, sin dai primo grado, la compartecipazione di tutti i litisconsorti necessari (s.n.c. Planet, P.A. e P.F.).

4. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, nonché dell’art. 100 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per avere la CTR rigettato erroneamente l’appello della società, ancorché l’Amministrazione non potesse fare valere le proprie pretese nei confronti di un soggetto giuridico estinto, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese e neppure nei confronti di coloro che non erano più soci, essendo possibile agire nei confronti di questi ultimi ovvero dei liquidatori ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, proponendo separatamente le rispettive azioni.

5. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, nonché dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., nonché l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR apoditticamente ritenuto legittimo l’accertamento dell’Ufficio che, a seguito di una “riqualificazione” dei rapporti tra la Planet s.n.c. e la Associazione sportiva Fitness in termini di “locazione di azienda” anziché di “cessione di azienda”, aveva contestato la indebita deduzione di costi e di quote di ammortamento.

6. Nei giudizi RG n. 8928/14 e RG n. 8929/14, con il primo motivo (uguale in entrambi) rispettivamente P.F. e P.A. denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 2, art. 5 TUIR, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, art. 102 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, e art. 18, comma 1, lett. d), per essere stata la sentenza impugnata resa a contraddittorio non integro, essendo mancata, sin dal primo grado, la compartecipazione di tutti i litisconsorti necessari (s.n.c. Planet, P.A. e P.F.).

7. Con il secondo motivo (uguale in entrambi i giudizi), si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, per avere la CTR rigettato erroneamente i rispettivi appelli dei soci, ancorché la giuridica inesistenza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto non più esistente si riflettesse anche sugli atti – fondanti su di esso – emessi nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 5 TUIR.

8. Con il terzo motivo (uguale in entrambi i giudizi), si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, nonché dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., nonché dell’art. 274 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 e art. 35, comma 3, seconda parte, nonché il difetto di motivazione per avere la CTR confermato la legittimità degli avvisi emessi nei confronti dei soci per reddito da partecipazione, con una motivazione per relationem, limitandosi ad un mero richiamo ad altra sentenza emessa nel giudizio di appello proposto dalla società, senza esprimere alcun autonomo iter logico-giuridico di supporto.

9. Il primo motivo – uguale per tutti i giudizi – è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo questo Collegio, in forza della disposta riunione dei giudizi, garantito l’integrità del contraddittorio ab origine.

10. Nel giudizio RG n. 8926/14, il secondo motivo infondato ma va corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 1 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di persone di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado; va subito chiarito, con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dai registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento),sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI- 5, 15648/15, 11100/17).

Ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. n. 21125/2018). Va poi ricordato, secondo Cass. SSUU n. 6070/13, che: “deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese (…)”; e, inoltre, che analoga regola di estinzione vale anche per la società personale: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere”. (Cass. sez. 5, n. 5736/16, n. 20252/15, n. 21188/14); trattasi di impugnazione “improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, n. 5736/16, n. 20252/15, n. 21188/14); in questo contesto, non vi è spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato e ciò proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. 5, n. 9329 del 2020; Cass. sez. 6-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. 5, n. 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. 5, 4786/17).

Pertanto, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci, sicché l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società (Cass. n. 4853 del 11/3/2015; Cass. n. 21188 del 8/10/2014; Cass. n. 22863 del 3/11/2011).

Nel caso di specie, la cancellazione della società dal registro imprese risale al (OMISSIS) evidentemente ben anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società risalente al 2009; peraltro, costituisce circostanza incontestata la proposizione del ricorso originario avverso l’avviso – emesso nei confronti della Planet s.n.c. – esclusivamente da parte del legale rappresentante della cessata società con conseguente difetto della sua capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta. Invero, nemmeno l’avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l’ex liquidatore non avesse eventualmente impugnato il medesimo, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta (Cass. n. 9329 del 2020; anche Cass. n. 11046 del 2019). Al riguardo, come chiarito da questa Corte, nel caso di cancellazione della società in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento, quest’ultimo deve essere notificato ai soci- come nella specie pacificamente avvenuto nei confronti di P.F. e P.A. – in quanto subentrati, in virtù di un fenomeno successorio, sia pure sui generis, alla società (Cass. n. 22111/2017).

Nel caso che occupa, pertanto, essendo stata cancellata la società Planet prima della notificazione dell’avviso societario, il ricorso originario proposto esclusivamente dal legale rappresentante della società era inammissibile – e, in questo senso, va corretta la motivazione della CTR che lo aveva rigettato – con ciò restando fermo l’avviso medesimo validamente notificato agli ex soci, quali successori sui generis (e da questi ultimi non impugnato).

11. Nel giudizio RG n. 8926/14, il rigetto del secondo motivo, con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., nei sensi sopra indicati, rende inutile la trattazione del terzo, con assorbimento dello stesso.

12. Nei giudizi n. 8929/14 e n. 8928/14, il secondo motivo è infondato.

Va, infatti, ribadito che “In materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all’accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società – con o senza la partecipazione originaria anche dei soci – per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto” (Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 05/12/2012, Rv. 624261 – 01; Cass., sez. 5, n. 10980 del 2017; n. 11046 del 2019).

Resta fermo, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui “l’estinzione della società non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci”, i quali possono come tali essere chiamati a risponderne – in un contraddittorio ritualmente instaurato sin dall’origine, e senza il litisconsorzio necessario con la società, se (come nel caso di specie) essa sia già estinta – “nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate” (v. Cass. Sez. U. n. 6070/13; cfr. Cass. nn. 5736/16, 23765/08, 20874/04, 9418/01). Peraltro, da ultimo, questa Corte, a sezioni unite, nella ordinanza n. 619 del 2021 ha ricordato che “l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” – conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018″.

La estinzione della società non elimina, quindi, la legittimazione “in proprio” degli ex soci, che, a seguito dell’estinzione delle società, subentrano nella legittimazione processuale facente capo agli enti (Cass. Sez. U, n. 6070 del 12/3/2013) e, trattandosi nel caso di specie di società di persone, rispondono dell’obbligazione della società in via illimitata e solidale, che opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie. Ciò in quanto l’imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass. n. 12242 del 2018; 16713 del 4.4.2016; Cass. n. 24322 del 14/10/2014; Cass. n. 19188 del 06/09/2006).

13. Nei giudizi n. 8929/14 e n. 8928/14, il terzo motivo di ricorso è fondato.

Come da ultimo precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018); peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per del D.Lgs. n. 546 del 1992, violazione artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017). Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013); nel caso di specie, è palese che nelle sentenze n. 89/02/13 e n. 90/02/13, la CTR si sia limitata a rinviare alla motivazione della sentenza (n. 88/02/13) emessa nel giudizio di appello proposto dalla società (cancellata) senza disvelare il percorso logico-giuridico sotteso alle decisioni (“il ricorso del socio appellante, sig.., visto l’esito dell’appello proposto dalla società Planet va di conseguenza rigettato Per le motivazioni si rinvia a quelle della sentenza emessa a carico della società”).

14. In conclusione, nel giudizio R.G. n. 8926/14 va rigettato il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo e, pronunciando sul ricorso, con cassazione della sentenza n. 88/02/13 senza rinvio e declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto dalla Planet s.n.c.; nei giudizi R.G. n. 8929/14 e n. 8928/14, va accolto il terzo motivo, rigettato il secondo, e dichiarato inammissibile il primo, con cassazione delle sentenze n. 89/02/13 e n. 90/02/13 e rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

15. Nel giudizio RG n. 8926/14, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al giudizio RG 8926/14 di quelli RG n. 8929/14 e RG n. 8928/14;

– nel giudizio RG 8926/14 rigetta il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo; pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza n. 88/02/13 senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso originario proposto dalla Planet s.n.c.; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito, condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

– nei giudizi RG n. 8929/14 e n. 8928/14, accoglie il terzo motivo, infondato il secondo, e inammissibile il primo, cassa le sentenze n. 89/02/13 e n. 90/02/13 e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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