Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20961 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13318-2012 proposto da:

P.G., (OMISSIS), S.D. (OMISSIS), S.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO LINGUITI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARINO CORRADO;

– ricorrenti –

contro

G.A., (OMISSIS), PA.AL. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO CIUFO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PASQUALE RUSSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato ALBERTO LINGUITI, con delega dell’Avvocato MARINO

CORRADO difensore dei ricorrenti, che ha chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato CLAUDIO CIUFO, con delega dell’Avvocato PASQUALE

RUSSO difensore dei controricorrenti, che ha chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 7 febbraio 2012, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, depositata il 31 marzo 2006, nel procedimento introdotto nel 1997 da P.G., S.D. e S.R. – rispettivamente usufruttuaria e proprietarie del fabbricato sito in (OMISSIS) – per il ripristino del muro elevato lungo il confine con il terreno posto a livello superiore, di proprietà di G.A. e Pa.Al., e per il risarcimento del danno. I convenuti avevano eccepito che il muro era stato realizzato nel corso della lottizzazione dell’intera area, e quindi era di proprietà del condominio costituito a seguito dell’alienazione delle singole villette da parte del costruttore.

1.1. – Il Tribunale aveva condannato i sigg. G.- Pa. all’esecuzione delle opere di ripristino in quanto proprietari esclusivi del muro, ai sensi dell’art. 882 c.c., e accolto parzialmente la domanda risarcitoria, in quanto i danni al fabbricato di loro proprietà erano conseguenza anche dell’azione di spinta esercitata dallo stesso fabbricato.

2. – La Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo il muro di proprietà comune, e quindi ha posto a carico dei convenuti la metà delle spese di ripristino e ridotto in eguale misura l’importo riconosciuto dal Tribunale a titolo ri-sarcitorio.

3. – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P.G., S.D. e S.R. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso G.A. e Pa.Al.. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi, e si assume che Corte d’appello avrebbe interpretato erroneamente la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto la proprietà esclusiva del muro In capo al sigg. G.- Pa. sulla base dell’accertamento peritale, e non In forza della presunzione di cui all’art. 887 c.p.c..

Si deduce altresì la mancanza di un’adeguata motivazione della ritenuta proprietà comune del muro, che era in contrasto con le risultanze istruttorie – dalle quali era emerso che il muro si trova nella proprietà G.- Pa. e ne costituisce in confine con la proprietà S., nella quale sporgono soltanto le strutture di sostegno -, e non era coerente con il silenzio dei titoli di acquisto, che peraltro la Corte d’appello non aveva esaminato. In ogni caso, risultava carente di adeguata motivazione la ripartizione delle spese di ripristino del muro e la riduzione dell’importo riconosciuto a titolo risarcitorio. A tale proposito, le ricorrenti contestano il rigetto dell’appello incidentale con il quale avevano chiesto il riesame della questione riguardante il danno, con rinnovazione della CTU.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta, in alternativa al vizio di motivazione, l’omessa pronuncia sulle questioni relative alla quantificazione del danno, alla richiesta di rinnovo delle indagini peritali e al riparto dell’obbligo di ripristino e di manutenzione.

3. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto hanno ad oggetto le medesime questioni, sono infondate.

3.1. – Si osserva, in primo luogo, che non è configurabile il vizio di motivazione con riferimento alla asseritamente erronea sussunzione della fattispecie concreta nella previsione dell’art. 882 c.c. anzichè in quella dell’art. 887 c.c.. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, mentre il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento del processo di sussunzione, rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 22348 del 2007).

In secondo luogo, e con riferimento alla valutazione dei fatti e delle prove, il denunciato vizio di motivazione non sussiste giacchè il percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata è congruo e sufficiente. La Corte d’appello, infatti, ha esaminato tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, dal posizionamento del muro al silenzio dei titoli d’acquisto – peraltro non riportati in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

3.2. – Risulta priva di fondamento anche la doglianza prospettata con il secondo motivo di ricorso posto che, per un verso, il vizio di omessa pronuncia è configurabile con riferimento alle domande ed eccezioni, non anche con riferimento alle istanze istruttorie (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 321 del 2016; sez. 6-3, ordinanza n. 25714 del 2014), e, per altro verso, la Corte di merito ha rigettato espressamente il gravame incidentale, evidenziando che i danni erano ricollegabili anche alla mancata manutenzione ad opera delle attrici e a problemi strutturali del loro fabbricato, ed ha liquidato la metà dell’importo riconosciuto dal Tribunale.

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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