Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20961 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2766/2019 R.G. proposto da:

B.D. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

TOSTI ENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

SCHETTINO VINCENZO in Roma, Viale Mazzini, 13;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 5004/2018, depositata in data 12 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente B.D. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2008, notificato nel 2014, con cui veniva rideterminato con metodo sintetico il reddito a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4,.

La CTP di Latina ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di omissione del contraddittorio e la CTR del Lazio, con sentenza in data 12 luglio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo irrilevante la circostanza che il finanziamento gravante sull’immobile di proprietà della contribuente fosse pagato da terzi (marito della contribuente), alla luce del fatto che la contribuente, la quale non ha depositato dichiarazione dei redditi, risulta intestataria di un immobile di sette vani e di due autovetture.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’ente impositore.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Parte contribuente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha dato atto di avere fatto ricorso alla definizione di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, dichiarando espressamente di non avere più interesse al ricorso (“dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso”).

2 – Va osservato, al riguardo, che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di acce azione di controparte, non avendo tale atto carattere accettizio e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). Nel qual caso spetta al giudice, in assenza di accettazione della rinuncia, far seguire all’estinzione la condanna alle spese, salvo negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. I, 22 maggio 2020, n. 9474), specifiche circostanze che nella specie non sono allegate, nè sussistono.

2 – Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio, condannandosi la ricorrente rinunciante a termini dell’art. 391 c.p.c. alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del comportamento processuale.

3 – Non vi è luogo all’obbligo di versare una somma pari al contributo iniziale, stante l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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