Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20960 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10676 -2015 R.G. proposto da:

M.A., – cf. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Luigi

Verga ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Vasco de Gama,

n. 73, presso lo studio dell’avvocato Domenico Rullo,

– ricorrente –

contro

M.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido

Francesco Romanelli che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

professor Pierpaolo Cipressi la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

B.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido

Francesco Romanelli che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

professor Pierpaolo Cipressi lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 864 dei 28.2/24.3.2014 della corte d’appello

di Bologna;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

luglio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Guido Orlando, per delega dell’avvocato Guido

Francesco Romanelli, per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso e per il rigetto degli ulteriori.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 18.3.1991 M.A. citava a comparire innanzi al tribunale di Modena sua sorella, M., ed il marito di costei, B.V..

Esponeva che sua madre, V.D., deceduta il (OMISSIS), aveva in data 31.3.1983, con atto a ministero notar Z., alienato l’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), ai convenuti; che la compravendita in realtà dissimulava una donazione e, come tale, ledeva la quota di legittima ad ella attrice spettante.

Chiedeva che l’adito giudice dichiarasse aperta la successione della madre, accertasse che la compravendita del (OMISSIS) dissimulava una donazione, dichiarasse che la medesima donazione era atta a ledere la quota di legittima spettantele e, dunque, ne disponesse la riduzione con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della quota parte necessaria ai fini della reintegrazione della quota ad ella riservata, facesse luogo allo scioglimento della comunione ereditaria con l’attribuzione a ciascun coerede della porzione di sua pertinenza.

Si costituivano i convenuti; instavano per il rigetto dell’avversa domanda ed esperivano domanda riconvenzionale.

All’esito dell’istruzione con sentenza n. 1385/2006 il tribunale adito rigettava le domande tutte di parte attrice, accoglieva la riconvenzionale e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite.

Interponeva appello M.A..

Resisteva M.M..

Si costituiva B.S.; eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato, unitamente alla madre, all’eredità del padre, B.V..

Con sentenza n. 864 dei 28.2/24.3.2014 la corte d’appello di Bologna dichiarava il difetto di legittimazione passiva di B.S., rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.

Dava atto preliminarmente la corte che in data 31.10.2006 B.S. aveva rinunciato all’eredità paterna antecedentemente al decorso del termine trimestrale di cui all’art. 485 c.c..

Premetteva altresì che ineccepibilmente il tribunale aveva ritenuto applicabile il regime probatorio di cui all’art. 1417 c.c., atteso che l’appellante aveva dedotto l’avvenuta lesione della quota di legittima ad ella riservata.

Indi esplicitava che il primo giudice aveva correttamente valutato gli esiti probatori; che in particolare non vi era “motivo per dubitare della veridicità delle dichiarazioni della teste U. giacchè (…) la stessa, in quanto non legata da rapporti di parentela con le parti, presenta sotto il profilo estrinseco una maggiore attendibilità della teste V. (così sentenza d’appello, pag. 8); che al contempo le dichiarazioni rese da U.A. non risultavano “contraddette sotto il profilo intrinseco – (così sentenza d’appello, pag. 8); che d’altro canto gli argomenti utilizzati dall’appellante rimanevano “confinati al rango di semplici illazioni” (così sentenza d’appello, pug. 8).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.A.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese.

M.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

B.S. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria ex ad. 378 c.p.c..

I controricorrenti hanno depositato brevi osservazioni scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 485 c.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, B.S. va considerato erede puro e semplice e, quindi, passivamente legittimato; che costui, infatti, nel termine di tre mesi dall’apertura della successione ovvero dalla notizia della devoluzione dell’eredità non ha provveduto a fare “l’inventario, pur essendo in possesso dei beni del de cuius, in quanto convivente con lo stesso” (così ricorso, pag. 9); che, conseguentemente, la sua rinunzia all’eredità deve reputarsi nulla e priva di effetto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame ed il non aver tenuto conto che la de cuius godeva della totale assistenza sanitaria da parte del servizio sanitario nazionale.

Deduce che, siccome già dedotto con l’atto di appello, sua madre “ha sempre convissuto con i convenuti acquirenti, sia prima della compravendita (…), sia successivamente fino al giorno della sua morte – (così ricorso, pag. 10); che conseguentemente non può non presumersi che la teste U.A. “fosse amica dei convenuti acquirenti e venisse ospitata dagli stessi, e non dalla de cuius, per cui la teste andava e va ritenuta inattendibile, sia sotto il profilo estrinseco sia sotto il profilo intrinseco” (così ricorso, pagg. 10- 11).

Deduce altresì che è inverosimile che la sorella M., pur convivendo con la de cuius, “non sapesse ove fossero finiti i soldi ricevuti dalla madre in occasione della vendita dell’appartamento, come ha riferito nel suo interrogatorio” (così ricorso, pag. 11).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c..

Deduce che non si può non presumere che “il mutuo venne contratto ed il relativo importo venne utilizzato proprio per la ristrutturazione dell’immobile” (così ricorso, pag. 12) e non già per pagare il prezzo della compravendita.

Deduce che non si può presumere che B.V. e due suoi amici avessero la capacità di eseguire lavori ristrutturazione per i quali occorrono specifiche professionalità.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte di merito a non ravvisare contraddizione in ordine alle dichiarazioni rese dai convenuti in comparsa di risposta ed in sede di interrogatorio formale in ordine al pagamento del prezzo.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2724, 2725, 2726 e 2729 c.c.

Deduce che la vendita immobiliare va provata per iscritto, sicchè la prova testimoniale era da reputar inammissibile in accoglimento dell’eccezione prontamente formulata.

Deduce che la produzione del contratto di mutuo e delle quietanze di pagamento delle rate del mutuo non costituisce prova del pagamento del prezzo della compravendita, “in quanto i soldi del mutuo vengono corrisposti dalla Banca ai mutuatari e, quindi, vennero incassati dai convenuti e non dalla de cuius” (così ricorso, pag. 14).

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Deduce che alla sua morte la de cuius possedeva soltanto un armadio ed una poltrona ed ha sempre convissuto con gli acquirenti fino al suo decesso; che, di conseguenza, non si può presumere che abbia speso in cinque anni la somma di Lire 50.000.000, pari al corrispettivo della compravendita immobiliare, e non abbia acquistato altri beni.

Sono da reputare tamquam non essent le “osservazioni scritte” che i controricorrenti hanno depositato all’esito dell’udienza di discussione.

Ed invero con le osservazioni de quibus M.M. e B.S. non hanno inteso puntualizzare, siccome consente l’art. 379 c.p.c., u.c., in ordine alle conclusioni del pubblico ministero, ma hanno, piuttosto, provveduto a replicare alla memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente (“all’esito dell’esame della memoria avversaria (…)”.. così osservazioni scritte, pag. 1).

Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.

E’ sufficiente porre in risalto che B.S. ha rinunciato all’eredità antecedentemente al decorso del termine di tre mesi di cui all’art. 485 c.c..

La rinuncia da parte sua all’eredità paterna è dunque senz’altro efficace, poichè è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell’art. 485 c.p.c., comma 2, “il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”, al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell’accettazione “presunta”.

Si giustifica la disamina contestuale degli ulteriori motivi di ricorso.

Difatti, tranne che per un specifico profilo del quinto motivo di ricorso di cui segnatamente si dirà – il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo si specificano e si qualificano, propriamente, in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Occorre tener conto, da un lato, che la ricorrente coi motivi anzidetti censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (sì condivide, quindi, in partis quibus la prospettazione dei controricorrenti: cfr. controricorsi. pagg. 11, 14 e 16).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta si rappresenta che i motivi in disamina sono immeritevoli di qualsivoglia seguito.

Si rappresenta più esattamente che la statuizione d’appello è – siccome dei 28.2/24.3.2014 – soggetta alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, ed applicabili alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente i vizi motivazionali veicolati dal secondo, dal terzo, dal quarto, dal quinto e dal sesto motivo rilevano nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

In tal ultimi termini, evidentemente, riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionalè del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ebbene e da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte d’appello di Bologna ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)- è patente che la corte di merito ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

In ogni caso ed a rigore con i motivi in disamina la ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

I motivi, dunque, involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi del ricorso, pertanto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dei giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass., 26.3.2010, n. 7394; altresì C’ass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

D’altra parte, questa Corte di legittimità non può che reiterare il proprio insegnamento, ossia che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità allorchè, siccome nella fattispecie, sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (cfr. Cass., 24,5.2013, n. 12988).

Da ultimo si evidenzia, con precipuo riferimento al quinto motivo, che nessun ostacolo si prefigurava all’ammissione della prova testimoniale: nella specie si è fatta legittima applicazione dell’art. 1417 c.c. (cfr. Cass. 22.9.2014, n. 19912, secondo cui l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fitta dal “de culus”, diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parli contraenti, sicchè la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva proponga contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spellante va calcolata tenendo conto del bene stesso).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo e in maniera complessiva per ambedue i controricorrenti. Difatti, ancorchè M.M. e B.S. abbiano resistito con separati controricorsi (ben vero col patrocinio dei medesimi difensori), nondimeno i rispettivi atti difensivi sono esattamente corrispondenti.

Si dà atto che il ricorso e stato notificato in data 21.4.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, M.A., a rimborsare ai controricorrenti, M.M. e B.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, M.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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