Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20960 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20960 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 26714-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, UFFICIO DI GENOVA AGENZIA DELLE DOGANE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
2013

e difende ope legis;
– ricorrenti –

406
contro

EUROTRADING SRL;
intimato

Nonché da:

Data pubblicazione: 13/09/2013

EUROTRADING SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ODINO LUIGI, MARONGIU
GIOVANNI giusta delega in calce;

contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DI GENOVA, AGENZIA DELLE
DOGANE;

intimati

avverso la sentenza n. 122/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GRUMETTO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BODRITO,
delega Avvocato MARONGIU che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’accoglimento
incidentale.

del

ricorso

principale,

rigetto

– controricorrente incidentale –

Svolgimento del processo
La Commissione tributaria della regione Liguria con sentenza 21.9.2009
n. 122 ha accolto l’appello proposto da Eurotrading s.r.l. ed in riforma della
decisione di prime cure ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento in
recuperato il maggior dazio alla importazione di bovini relativa all’anno
2004, essendo emerso all’esito della indagini svolte dalla Guardia di
Finanza che la società era collegata, ai sensi dell’art. 143 reg. CEE n.
2454/1993 ad un gruppo di imprese tutte facenti capo alla famiglia Signori
e gestite dalla capogruppo Euromeat s.p.a., circostanza per la quale i
regolamenti comunitari n. 954/2002 e n. 780/2003, che istituivano un
regime di contingentamento della merce a dazio agevolato, vietavano la
partecipazione alla procedura di assegnazione dei titoli AGRIM con
conseguente revoca dei benefici accordati.
I Giudici territoriali rigettavano i motivi di gravame proposti dalla
società appellante relativi 1-alla carenza assoluta di motivazione della
sentenza di prime cure, 2-alla nullità dell’avviso di accertamento in rettifica
in quanto motivato “per relationem” al PVC della Guardia di Finanza
recependone acriticamente le conclusioni, ed alla carenza di potere della
Amministrazione doganale in ordine alla revoca dei titoli AGRIM e dei
benefici concessi, mentre accoglievano il motivo di gravame con il quale
veniva dedotta la insussistenza di prove relative al rapporto di collegamento
tra le imprese, in quanto: 1- il Ministero delle Attività Produttive organismo competente alla emissione dei certificati AGRIM- aveva riferito
che Euromeat s.p.a. non aveva partecipato alla assegnazione del
contingente e dalla documentazione notarile esibita da Eurotrading s.r.l. al
momento della partecipazione al bando non risultavano collegamenti
1
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Co
Stefano

vieri

rettifica emesso ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 con il quale veniva

societari; 2- agli atti risultava una sola cessione dì quote in data anteriore
alla istituzione dei contingenti tariffari ; 3- la parte contribuente aveva
depositato in giudizio sentenza di proscioglimento del GUP nei confronti
del Signori.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle
Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre
motivi.
La Agenzia delle Dogane ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con entrambi i motivi di ricorso la Agenzia delle Dogane censura la
sentenza di appello per vizi logici della motivazione, in relazione all’art.
360co1 n. 5 c.p.c..
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il secondo
concerne le carenze logiche interne della argomentazione motivazionale,
mentre il primo individua gli elementi probatori —ritenuti secondo l’assunto
della ricorrente determinanti, ove complessivamente considerati- che sono
stati pretermessi nella attività di selezione e valutazione delle emergenze
istruttorie compiuta dal Giudice di merito.
I motivi sono fondati.
Occorre premettere che nel processo tributario, gli elementi indiziari,
concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri
elementi di prova. Ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e
concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni
2
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Con
Stefano

t.
eri

Dogane deducendo due motivi.

semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633),

generalmente ammissibili nel contenzioso tributario,

nonostante il divieto di prova testimoniale (cfr. Corte cass. V sez. 20.4.2007 n.
9402 -con riferimento alla dichiarazione del terzo acquisita dalla Guardia di finanza
nel corso di un’ispezione il cui verbale era stato debitamente notificato al
contribuente-).

giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini
della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere
discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di
prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra
gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a
dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (cfr. Corte eass.
III sez. 11.5.2007 n. 10847; id. III sez. 13.11.2009 n. 24028; id. H sez. 27.10.2010
n. 21961), atteso che, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del

libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle
prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere
nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle
prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il
convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una
sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se
da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri
elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del
convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non
contraddittoria (cfr. Corte cass. I sez. 26.3.2003 n. 4472; id. III sez. 18.4.2007 n.
9245; id. III sez. 11.9.2007 n. 19088; id. I sez. 1.8.2007 n. 16993; id. V sez.
8.4.2009 n. 8484), con la ulteriore precisazione che non occorre che tra il

fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva
necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile
dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un
3
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Co
Stefan

st.
ieri

Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il

criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto
noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con
riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui
sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr.
Corte cass. I sez. 1.8.2007 n. 16993; id. V sez. 8.4.2009 n. 8484 id. II sez.

Orbene costituisce affermazione condivisa nella giurisprudenza della
Corte che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere
anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi
ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni
mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad
enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza
necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Corte cass. sez. lav. 15.7.2009 n. 16499).
Tale valutazione probatoria -che attiene al merito ed è insindacabile dal
Giudice di legittimità ove esente da vizi logici- deve trovare supporto in

argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il
decisum, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso,
segnati dall’art. 360co l n. 5) c.p.c. con riferimento ai principi di
completezza, di causalità logica (secondo lo schema induttivo deduttivo) e di

non contraddizione.
La motivazione della sentenza deve articolarsi, a tal fine, in una sequenza
passaggi logici che possono schematicamente scomporsi: 1-nella
ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa,
che vengono in tal modo a definire il “thema probandum” della fattispecie
4
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Co est.
Stefan Òlivieri

31.10.2011 11. 22656).

concreta oggetto della controversia; 2-nella individuazione, tra quelli
ritualmente acquisiti al giudizio, degli elementi probatori dimostrativi dei
predetti fatti e nella selezione di quelli ritenuti decisivi, all’esito di un
giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice; 3

nella indicazione delle ragioni per cui alla fattispecie concreta, come
rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non
rapporto controverso). La carenza nell’impianto motivazionale della sentenza

di alcuno dei momenti logici indicati configura un “vulnus” al principio
generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere
motivati (art. 111co6 Cost.), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio
di insufficienza logica (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) fino alla totale difformità della
sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale
(art. 360co1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118col
disp. att. c.p.e.).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le
volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata
la decisione (cfr. Corte cass. V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n.
18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo

fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o
presupposti nella decisione (cfr. Corte cass. V sez. 10.11.2010 n. 2845) ed
impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008
n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).

Venendo ad applicare i richiamati principi al giudizio di valutazione
degli elementi indiziari, occorre verificare se sia stato assolto correttamente
dal giudice del merito il compito di apprezzare l’efficacia sintomatica dei
singoli fatti noti, in conformità al principio secondo il quale i requisiti della
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RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Co est.
Stefano ivieri

altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della “regula iuris” al

”gravità”, della “precisione” e della “concordanza”, richiesti dalla legge,
devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad
una valutazione globale, e non solo con riferimento analitico a ciascuno di
questi, e ciò al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e
di individuare, all’esito di un giudizio di sintesi, quelli ritenuti significativi e
perciò da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale,
adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 15399 del 04/11/2002 Sez. 2, Sentenza n. 17858 del
24/11/2003).

I Giudici di appello non risultano aver adempiuto correttamente a tale
compito.

La Agenzia delle Dogane ha, infatti, indicato una serie di molteplici
elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini ed evidenziati nel PVC
redatto in data 27.10.2005, all’esito della verifica eseguita nei confronti di
Euromeat s.p.a., e nel PVC redatto in data 1.3.2006, all’esito della verifica
condotta nei confronti di Eurotrading s.r.l. (1 i membri della famiglia Signori,

tra cui Signori Lorenzo rapp.te legale di Euromeat s.p.a., avevano costituito
numerose società -tra cui Eurotrading s.r.1.- mediante conferimento diretto del
capitale sociale, mantenendone il controllo attraverso la detenzione da parte degli
stessi familiari delle partecipazioni sociali; 2- risultavano frequenti cessioni delle
quote e delle partecipazioni sociali sempre a favore di persone della stessa famiglia o
comunque a quella legate; 3- le società così costituite, tutte con capitale sociale
minimo, risultavano in prevalenza prive di beni strumentali e strutture logistiche; 4- i
volumi di affari dichiarati da tali società erano sproporzionati in eccesso rispetto agli
utili conseguiti dalla attività commerciale; 5- tutte le società in questione avevano
ripetutamente partecipato ai bandi di assegnazione delle quote contingentate per
importazione di carni congelate; 6- tutte le società predette avevano depositato le
rispettive scritture contabili presso la medesima società di servizi Samba Service
6
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Con est.
Stefano *vieri

operazione che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da

s.r.l. al fine di consentire una gestione unitaria delle operazioni del gruppo; 7- le
merci importate da tali società utilizzando i titoli AGRIM erano rivendute alla
capogruppo Euromeat s.p.a. immediatamente dopo lo sdoganamento;

8-

l’amministratore unico di Eurotrading s.r.l. aveva dichiarato a verbale che le
operazioni della società erano “consigliate” da Signori Lorenzo e Signori Giovanni e
che la intera gestione amministrativa della società era svolta dalla società Samba

apodittico giudizio conclusivo di insufficienza, affermando che non vi era
prova del mantenimento del controllo societario in capo ad Euromeat s.p.a.
e che non era dimostrato che Eurotrading s.r.l. avesse ricevuto alcun
vantaggio, senza tuttavia rendere comprensibile se gli elementi indiziari esaminati singolarmente- risultanti dai predetti PP.VV.CC ., fossero stati
rilevati in modo inesatto od errato, ovvero fossero inidonei a produrre
inferenze conoscitive a causa del loro significato equivoco, o ancora se
presentassero caratteri di contraddittorietà od incompatibilità tali da elidersi
a vicenda, o in fine se -pur considerati complessivamente in base a nessi
relazionali di non contraddizione e di convergenza- non consentissero
egualmente di pervenire alla conoscenza del fatto da provare in quanto
incapaci di esprimere una consequenzialità di tipo logico desumibile alla
stregua di regole di esperienza o dell’ “id quod plerumque accidit”.
Né può ritenersi, in contrario, che gli altri elementi probatori,
privilegiati dalla CTR ligure nel giudizio di selezione, possano ritenersi “ex
se” adeguati a sostenere autonomamente il giudizio di esclusione del
collegamento societario, sia in quanto si palesano inconferenti rispetto a
tale giudizio (la nota del Ministero delle Attività Produttive del 5.12.2005 si
limita a precisare che Euromeat s.p.a. non aveva partecipato all’assegnazione delle
quote e che “al momento della presentazione delle domande di registrazione alla
sotto quota II di cui al reg. 954/2002” Eurotrading s.r.l. e le altre ditte non risultavano
collegate “secondo quanto emergeva dalla documentazione notarile” attestante
l’assetto societario), risultando del tutto compatibile la regolarità formale
7
RG n.26714/2010
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Cons. st.
Stefano Xivieri

Service a r.1.), e di tali elementi la CTR ligure si è limitata ad un mero ed

della documentazione esibita dalle società all’organismo di emissione dei
titoli AGRIM -indispensabile per poter partecipare al contingente- con
l’occultamento della reale situazione di collegamento societario, in
relazione alla effettiva detenzione del potere di amministrazione ed alla
gestione di fatto delle scelte imprenditoriali delle società (tanto più se
riferibile ad altro soggetto -Euromeat s.p.a.- che alla procedura non ha partecipato ed

documentale); sia in quanto imprecise nella rilevazione dei fatti, anche in

relazione al determinate aspetto cronologico (con riferimento alla cessione
di quote societarie); sia in quanto errate in diritto nell’attribuire efficacia
probatoria determinante al solo momento della valutazione conclusiva
compiuta dal Giudice penale, senza tener conto, invece, degli specifici fatti
accertati nel procedimento penale e della rilevanza da quelli eventualmente
rivestita nell’accertamento della fattispecie tributaria (ed infatti “nessuna
automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio
tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in
materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per
i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del
contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di
una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente
gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma,
nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e
del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod proc. civ.), deve, in ogni
caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico

in cui esso è destinato ad

operare” cfr. Corte cass. V sez. 21.6.2002 n. 9109. Vedi: Corte cass. V sez.
8.3.2001 n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002 n. 3961; id. 24.5.2005 n.
10945; id. 12.3.2007 n. 5720; id. 18.1.2008 n. 1014 -in materia di fatturazione per
operazioni inesistenti: ribadisce che la efficacia del giudicato concerne solo
circostanze fattuali specifiche,

ma non può estendersi anche agli elementi di

valutazione di quei fatti-; id. 17.2.2010 n. 3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id.
27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012 n. 8129).
8
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Cote.
tvieri
Stefan

in ordine al quale il Ministero non ha, pertanto, effettato alcun controllo neppure

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di
merito affinchè provveda a nuovo esame del materiale istruttorio nonchè ad
emendare i vizi logici riscontrati.

statuizioni della sentenza di appello con le quali venivano espressamente
rigettate le “eccezioni dell’appellante di cui ai punti 1, 2 e 4”, deducendo i
seguenti vizi di legittimità:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 e del

principio di obbligatorietà del contraddittorio doganale, in relazione all’art.
360co1 n. 3) c.p.c.
La ricorrente assume la illegittimità degli avvisi di accertamento in
rettifica in quanto non sarebbe stato osservato il principio di assicurazione
del preventivo contraddittorio nella fase antecedente la emissione dell’atto
impositivo, che troverebbe applicazione anche in materia doganale come
affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 18 dicembre 2008, in causa
C-349/07 la cui pubblicazione è sopravvenuta soltanto nel corso del
giudizio di merito in grado di appello.
Il vizio denunciato anche se non dedotto nei precedenti gradi di merito
può essere esaminato “ex officio” dalla Corte in quanto con esso viene fatta
valere una violazione del diritto comunitario, conseguente ad una
interpretazione delle norme del CDC fornita con pronuncia del Giudice
comunitario, resa su rinvio pregiudiziale, sopravvenuta alla introduzione
del giudizio di appello, alla quale va riconosciuta efficacia vincolante per i
Giudici degli Stati membri, configurandosi, quindi, nel caso di specie una

9
RG n.26714/2010
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Con
Stefano

.
vieri

La società resistente ha proposto ricorso incidentale avverso le

ipotesi tipica di “jus superveniens” direttamente conoscibile dal Giudice
della controversia in corso.

Il motivo è tuttavia infondato sotto un duplice profilo:
– la estensione retroattiva della efficacia delle sentenze interpretative
delle norme comunitarie emesse dalla Corte di Lussemburgo (nella
incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di
manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali la
Amministrazione intende fondare la sua decisione……Tale obbligo incombe
sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano
decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario,
quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda
espressamente siffatta formalità” -punti 37 e 38-) deve sempre essere

verificata alla stregua dell’esatta portata oggettiva del “dictum” della
pronuncia giurisdizionale e della specifica fattispecie in relazione
alla quale tale pronuncia è stata chiamata ad incidere. Nella specie la
sentenza comunitaria viene a conformare lo stesso procedimento
amministrativo di accertamento tributario in materia doganale,
ritenendo indispensabile, al fine di assicurare il rispetto del principio
di difesa, che la persona o la impresa coinvolta in una decisione
potenzialmente lesiva possano “far valere le proprie osservazioni
prima che la stessa sia adottata”, tanto al fine di “correggere un
errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale”
in modo da incidere sull’an e sul quid della decisione (punto 49).
Orbene la mancanza di tale requisito procedimentale configura un
vizio di invalidità (vizio di legittimità) che si riflette sul
provvedimento amministrativo finale determinandone la
annullabilità: trattasi quindi di requisito che incide sul momento
genetico del rapporto tributario o comunque sulla formazione del
10
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

eri

specie trattasi del principio secondo cui “i destinatari di decisioni che

titolo, e non anche sul contenuto delle obbligazioni o sulla attuazione
del rapporto tributario. La pronuncia della Corte di Giustizia nello
specifico caso in esame non viene, quindi, a dettare la “regula juris”
applicabile al rapporto sostanziale controverso (come definito
dall’oggetto del giudizio) cui il Giudice dello Stato membro è tenuto
a conformarsi nella decisione sul merito della controversia, ma viene
pronuncia giurisdizionale- la fattispecie procedimentale inserendo un
nuovo requisito di validità dell’atto impositivo (non essendo
anteriormente previsto dalle norme comunitarie in materia doganale il
contraddittorio cd. anticipato):

tale intervento non può, pertanto,

incidere anche sulle decisioni doganali già perfezionatesi prima della
sentenza citata, “in quanto introduce una formalità procedimentale
la cui osservanza non era richiesta nè dalla prassi della
Commissione Europea, nè dalle norme comunitarie nè, infine, dalla
giurisprudenza comunitaria” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 8481
del 09/04/2010. Né è a dire che, così argomentando, la sentenza della Corte
non avrebbe potuto avere applicazione neppure nella causa che aveva
originato il rinvio pregiudiziale, atteso che in quel caso la questione rimessa
alla Corte aveva ad oggetto la legittimità dello Stato membro di assoggettare
l’esercizio del diritto di difesa ad un termine nonché la congruità del termine
assegnato nel caso concreto)

sotto altro profilo rileva il Collegio che nel caso di specie la fase
procedimentale del contraddittorio anticipato è stata, comunque,
assicurata: risulta dagli atti, infatti, che il provvedimento impositivo
è stato adottato in esito alle verifiche eseguite dalla Guardia di
Finanza i cui risultati sono stati compendiati nel PVC in data
27.10.2005 consegnato alla parte contribuente Euromeat s.p.a. (come
prescritto all’art. 52co4 Dpr n. 633/1972 al quale rinvia l’art. 11co4 Dlgs
374/1990 nel testo vigente ratione temporis).

Come è stato già in

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Co est.
wieri
Stefan

piuttosto ad integrare -mediante intervento additivo realizzato dalla

precedenza rilevato l’attività di indagine della Guardia di Finanza ha
dato luogo alla trasmissione di “notitia criminis” ed all’inizio del
procedimento penale nei confronti di amministratori e di
rappresentanti legali delle società del Gruppo. Tanto consente, da un
lato, di ritenere che nel corso della verifica fiscale la società
contribuente sia stata messa in grado di esercitare il diritto di difesa,
212/2000 a presentare osservazioni e formulare rilievi nel corso delle
operazioni di indagine (la società ricorrente, peraltro, non ha allegato in
concreto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, non avendo indicato
quali elementi di conoscenza dei fatti impositivi non le sarebbero stati
comunicati all’esito delle indagini fiscali, né quali rilievi o nuovi elementi di
difesa avrebbe potuto prentivamente fornire alla Amministrazione doganale);

dall’altro consente di richiamare il principio di diritto costantemente
affermato da questa Corte secondo cui, nel caso di fatti generatori di
imposta per i quali si proceda penalmente, l’Amministrazione
finanziaria non è tenuta a seguire il procedimento disciplinato
dall’art. 11 comma 5 Dlgs n. 374/1990, in quanto le esigenze di
garanzia del contraddittorio e di esercizio del diritto di difesa del
contribuente ricevono assicurazione, nella massima pienezza, dalle
norme processuali penali (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 20361 del
20/09/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 7836 del 31/03/2010; id. Sez. 5, Sentenza
n. 4510 del 21/03/2012).

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990, in
relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c.,
c) violazione degli artt. 8, 9 e 10 del reg. CE n. 954/2002 e del reg. CE n.
780/2003, in relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c..
La società ricorrente sostiene che nella fattispecie la Amministrazione
non avrebbe potuto esercitare il potere di revisione dell’accertamento
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Stefan

t.
vieri

essendo legittimata ai sensi dell’art. 12 comma 4 e 7 della legge n.

doganale divenuto definitivo ex art. 11co5 Dlgs n. 374/1990, sia in quanto
non ricorrevano i presupposti stabiliti dalla norma (“inesattezze, omissioni
od errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento”), sia in
quanto tale potere implicava, comunque, la preventiva revoca dei titoli
AGRIM, dei quali soltanto il Ministero delle Attività Produttive -organismo
emittente- era competente ad accertarne la falsità.
asseritamente violate, e sono dunque infondati.
La doglianza concernente il mancato previo accertamento della falsità
dei titoli AGRIM appare palesemente infondata, non essendo dato
individuare alcuna norma statale o comunitaria -né la società ricorrente è
stata in grado di indicarla- che espressamente subordini il recupero del
dazio alla previa revoca dei titoli AGRIM, limitandosi le norme dei
regolamenti comunitari a disporre che “il riconoscimento” (che costituisce
una condizione di legittimazione per la presentazione da parte della impresa della
domanda di partecipazione alla assegnazione del contingente tariffario)

ed i

benefici eventualmente già accordati in virtù del riconoscimento debbono
essere revocati qualora il titolo di legittimazione sia stato concesso “in base
a documentazione falsa o fraudolenta”, senza tuttavia che venga
disciplinato uno specifico procedimento ed individuata una autorità diversa
da quella doganale per il recupero del maggiore dazio dovuto.
Nell’ambito dell’ordinamento interno, poi, in assenza di norme speciali
derogatorie le competenze all’accertamento, liquidazione e riscossione dei
dazi, anche se concernenti la importazione di merci relative a
contingentamento tariffario, spettano in via esclusiva alla Autorità doganale
(Agenzia delle Dogane).
La censura, peraltro, appare tanto più pretestuosa in quanto, nel caso di
specie, una revoca del “riconoscimento” alla partecipazione al sub
contingente II non sarebbe stata più attuabile, essendo state già assegnate le
13
RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

I motivi, come formulati, non trovano alcun aggancio con le disposizioni

quote di importazione ed esercitati i relativi diritti dalle società che hanno
utilizzato e restituito all’organismo emittente i titoli AGRIM.

Quanto alla censura di carenza di potere è sufficiente rilevare come la
onnicomprensiva formulazione dell’art. 11 co5 Dlgs n. 374/1990 si estende
ormai a qualsiasi ipotesi di mancata od inesatta contabilizzazione dei diritti
“errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe”
e quelle concernenti “l’erroneo od inesatto accertamento della qualità,
della quantità, del valore o della origine della merce” originariamente
tenute distinte -quanto allo svolgimento del procedimento amministrativodall’art. 84 comma 1 e 4 del TULD (Dpr n. 43/1973), conclusione che trova
dirimente conferma nella disposizione dell’art. 220 paragr. 1 CDC secondo
cui deve procedersi al recupero del dazio risultante da una obbligazione
doganale tutte le volte che il relativo importo “non sia stato contabilizzato
…o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente
dovuto”, indipendentemente quindi se ciò sia o meno dipeso da un errore od
una inesattezza della Amministrazione doganale inerente al calcolo od alla
individuazione e classificazione della merce.
In conclusione il ricorso principale trova accoglimento, il ricorso
incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR della regione Liguria che provvederà ad
un nuovo esame delle emergenze istruttorie, emendando il vizio logico
riscontrato, nonché a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte :

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RG n.26714/2010
ric.Ag.Dogane c/Eurotrading s.r.l.

Con st.
vieri
Stefano

doganali, dovendo ritenersi in essa unificate tutte le ipotesi attinenti agli

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.Y. R. 9 6, k/1.9**
N. 131 TAD. ALL. – N
MATERIA TRIBUTAXIA

– accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della
regione Liguria che provvederà ad un nuovo esame delle emergenze
istruttorie, emendando il vizio logico riscontrato, nonché a liquidare le
spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 5.2.2013

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