Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20960 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria

227, presso l’avv. Jasonna Stefania, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Space s.r.l. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Farnesina 2 72, presso l’avv. Mole

Marcello, che con l’avv. Luiseila Collu lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino emesso nel procedimento n.

1040/09 in data 29.3.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Gianluca Fonsi con delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: ” T.P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo (cui ha resistito l’intimato) avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva rigettato l’opposizione contro il provvedimento del giudice delegato del fallimento Space s.r.l., che non aveva ammesso il credito dedotto per retribuzione non percepita e TFR, avendo ritenuto non provato il rapporto di lavoro.

Con il motivo di impugnazione T. ha denunciato l’errata interpretazione del materiale probatorio acquisito, denuncia che appare priva di pregio poichè incentrata su una difforme valutazione delle prove e non già su profili di erroneità riscontrabili nella decisione contestata, che appare viceversa sostenuta da motivazione immune da vizi logici.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato”.

Tali conclusioni, cui ha aderito il Procuratore Generale, non sono state per vero contrastate neppure dal ricorrente, che per l’appunto con la memoria depositata si è limitato ad evidenziare i profili di infondatezza riscontrabili nel controricorso.

Ritiene tuttavia il Collegio di condividere le valutazioni del relatore per le ragioni dallo stesso rappresentate, e ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo questo esclusivamente incentrato su una interpretazione del materiale probatorio difforme da quella seguita dal giudice del merito. Dalla soccombenza del ricorrente discende dunque la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente T. P.L. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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