Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20960 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.08/09/2017),  n. 20960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27688-2013 proposto da:

G.P., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SODANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE AIROLA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO OMAGGIO;

– controricorrente –

e contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3814/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

deposita il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Benevento sez. dist. Airola (con sentenza 4.8.2005) e la Corte d’Appello di Napoli (con successiva sentenza pubblicata il 22.11.2012) hanno concordemente ritenuto infondata la domanda di risoluzione, risarcimento danni e rilascio per violazione del diritto di prelazione, domanda proposta nel 2001 da G.P. contro il fratello C. ed il Comune di Airola in relazione ad una vendita immobiliare intervenuta tra questi ultimi.

La Corte napoletana, a sostegno della pronuncia di rigetto del gravame proposto dal soccombente G.P., dopo avere ricostruito la natura giuridica del diritto di prelazione, ha rilevato che correttamente era stato ravvisato il mancato esercizio del diritto dovendosi considerare, come valida denuntiatio, la comunicazione del 23.8.2000 (contenente le condizioni essenziali della vendita) a cui fece seguito una risposta inidonea ad essere considerata come accettazione. Ha poi precisato che in mancanza di una disciplina legislativa della prelazione legale erano applicabili i principi dettati per la prelazione legale, richiedendosi dunque la notificazione di una proposta concreta rispondente ai requisiti previsti dall’art. 1325 cc e che nel caso in esame il prelazionario a fronte della specifica proposta contenente tutte le condizioni concordate col terso, aveva risposto dettando condizioni diverse, con termini lunghissimi, che il concedente non era tenuto ad accettare.

2 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.P. sulla base di due motivi a cui resiste con controricorso il solo ente territoriale, mentre G.C. non ha svolto difese in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. “372” c.p.c., comma 1 (così si legge nel controricorso ed anche nella memoria, ma è chiaro l’errore materiale dovuto ad una mera confusione di numeri, intendendo ovviamente la parte riferirsi all’art. 327 c.p.c. che tratta appunto della decadenza dall’impugnazione): il giudizio è stato proposto nel giugno 2001 (data della citazione introduttiva) e quindi ad esso si applica il termine lungo per l’impugnazione di un anno e 46 giorni e non quello di sei mesi introdotto con la novella del 2009 (v. per la disciplina intertemporale la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1). Nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata il 22.11.2012 e il ricorso notificato il 3.12.2013, quindi tempestivamente.

1.1 Passando all’esame dei motivi, con il primo di essi si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 l’omesso esame circa fatti decisivi (rappresentati dal contenuto di una missiva con particolare riferimento alle date dei pagamenti del prezzo di vendita e dalla mancata risposta a osservazioni mosse dall’appellante in replica alle deduzioni contenute negli scritti difensivi dell’ente territoriale appellato).

Il motivo è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che….. l’art. 360 c.p.c., nuovo testo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà quindi indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. S.U. n. 8053/14, Cass. S.U. 22 settembre 2014 n. 19881).

Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è scomparso dunque ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”.

Nel caso in esame si riscontra una congrua motivazione della sentenza sul fatto storico fondamentale nel presente giudizio, rappresentato dalla verifica dell’esercizio, da parte di G.P., del diritto di prelazione convenuto col fratello C. con l’atto pubblico del 21.6.1991 per l’ipotesi in cui quest’ultimo avesse manifestato l’intenzione di vendere gli immobili dell’ex macello di sua proprietà in (OMISSIS).

I giudici di appello, infatti, sulla base della nutrita corrispondenza prodotta (di cui hanno ricostruito puntualmente il contenuto) sono pervenuti concordemente alla conclusione che la denuntiatio da prendere in esame era quella del 23 agosto 2000 (per la completezza degli elementi sulle condizioni contrattuali di vendita del bene) e che la risposta data da Pasquale, contenente condizioni difformi, con ampi margini temporali (addirittura due anni e mezzo per la stipula del preliminare e per il versamento della prima rata e un ulteriore anno per il definitivo e il saldo del prezzo) non era idonea a dimostrare il positivo esercizio del diritto di prelazione che presuppone una accettazione alle stesse condizioni.

Le lunghe censure contenute nel ricorso, di tipo prettamente fattuale, non colgono pertanto nel segno perchè si risolvono unicamente in una alternativa ricostruzione di fatti e in doglianze – inammissibili – riguardanti l’omesso esame di elementi istruttori.

1.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 rilevando che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto applicare in via analogica le norme sulla prelazione a favore del conduttore alla prelazione convenzionale e richiama a sostegno di tale assunto una pronuncia di questa Corte.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, in nessun passaggio della sentenza impugnata si legge che la Corte d’Appello abbia fatto applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 38 norma neppure mai richiamata in sentenza, e dunque, già per questo, la censura non coglie nel segno per difetto del requisito di specificità del motivo.

Inoltre, fuori luogo è il richiamo giurisprudenziale perchè la sentenza di questa Corte n. 2911/2008 a cui si riferisce il ricorrente non affronta affatto il tema del contenuto della comunicazione che il proprietario venditore deve inviare al titolare del diritto di prelazione, ma la questione, qui non ricorrente, della applicabilità o meno alla prelazione convenzionale del principio – valevole per la prelazione legale a favore del conduttore di appartamento – secondo cui i diritti di prelazione e di riscatto del conduttore possono venire meno solo nel caso di vendita in blocco dell’intero stabile, ovvero di vendita cumulativa di più unità immobiliari senza distinzione di parti e per un prezzo unico, costituendo in tal caso la res alienata un bene diverso dalle singole unità che lo compongono (Sez. 3, Sentenza n. 7520 del 16/07/1999 ed altre). Ed in tal senso va letto il passaggio argomentativo riportato in ricorso, che invece il ricorrente interpreta isolatamente dal contesto della vicenda generalizzandone la portata.

Infine, ed il rilievo tronca ogni ulteriore discussione sull’argomento, la ratio decisiva è – come già detto – che G.C. “non era tenuto ad accettare le condizioni richieste dal secondo (ossia il lungo termine per la conclusione dell’affare senza alcun serio impegno immediato da parte del futuro acquirente, mentre il prelazionario non ha aderito alla richiesta del proprietario di immediata conclusione del compromesso col pagamento della metà del prezzo e, d’altro canto, il contratto di vendita è stato concluso a condizioni non accettate dal titolare della prelazione, col pagamento immediato dell’intero prezzo” (pagg. 9 e 10). Tale passaggio motivazionale, assolutamente decisivo ai fini della individuazione della parte inadempiente, non è oggetto di specifica censura.

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese a carico del soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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